Cassazione Civile, Ordinanza n. 01824/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
Il contribuente impugnava una sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l'avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2004 emesso nei suoi confronti quale socio di una società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa. La pretesa fiscale derivava dall'accertamento di utili extracontabili in capo alla società e dalla loro presunta distribuzione ai soci; nel caso concreto l'Ufficio aveva imputato al ricorrente il 100% degli utili, valorizzando anche le dichiarazioni dell'altro socio, moglie del contribuente, e la sua qualità di amministratore. Con il primo motivo il ricorrente denunciava violazione di norme costituzionali, dello Statuto del contribuente e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse illegittimamente esteso al socio gli effetti di un accertamento ormai definitivo nei confronti della società, senza allegare all'avviso il processo verbale di constatazione e quindi violando il diritto di difesa. Con il secondo motivo lamentava omesso esame di un fatto decisivo, cioè la mancata pronuncia sull'eccezione relativa all'omessa allegazione del PVC presupposto all'accertamento dei maggiori utili distribuiti ai soci.
La decisione
La Corte ha ritenuto entrambi i motivi infondati. Ha affermato che, nelle società a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati, presunzione che il socio può vincere solo provando la mancata percezione o la mancata distribuzione degli utili. Ha inoltre ritenuto sufficiente, ai fini motivazionali, il rinvio per relationem all'accertamento societario e al PVC presupposto, perché il socio ha il potere di consultare la documentazione sociale; nel caso concreto, peraltro, il ricorrente non aveva neppure indicato concreti pregiudizi al diritto di difesa derivanti dalla mancata allegazione del PVC. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e statuizione sul raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3 Cost.
richiamato tra i parametri asseritamente violati, senza autonoma applicazione decisoria
art. 24 Cost.
invocato per sostenere la lesione del diritto di difesa, ma la Corte ha escluso la violazione
art. 53 Cost.
richiamato dal ricorrente nell'ambito della censura, senza rilievo autonomo nella decisione
art. 97 Cost.
richiamato dal ricorrente, non decisivo
art. 6 L. 212/2000
richiamato come parametro dello statuto del contribuente; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione per relationem
art. 7 L. 212/2000
richiamato dal ricorrente in tema di motivazione degli atti, senza accoglimento
art. 10 L. 212/2000
richiamato dal ricorrente, senza rilievo decisorio
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di onere della prova; la Corte ha ribadito che il socio deve provare il mancato conseguimento o la mancata distribuzione degli utili
art. 2727 c.c.
richiamato in tema di presunzioni semplici, applicate alla distribuzione degli utili extracontabili
art. 2729 c.c.
richiamato in tema di presunzioni semplici, ritenute legittime nel caso di società a ristretta base partecipativa
art. 360, comma 3, c.p.c.
base formale del primo motivo per violazione di legge
art. 360, comma 5, c.p.c.
base formale del secondo motivo per omesso esame di un fatto decisivo
art. 2261 c.c.
richiamato per affermare il potere del socio di consultare la documentazione sociale e quindi conoscere l'atto presupposto
art. 2476 c.c.
richiamato per fondare il potere del socio di consultare la documentazione della società
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
applicato per dare atto del presupposto del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Nelle società a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società legittima la presunzione di loro distribuzione ai soci, salvo prova contraria specifica offerta dal socio.
- Per vincere la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non è sufficiente allegare la mancata prova di un accertamento definitivo contro la società; occorre dimostrare che tali utili non siano stati conseguiti dalla società oppure che, pur conseguiti, non siano stati distribuiti.
- La motivazione dell'avviso di accertamento notificato al socio può essere assolta anche per relationem all'accertamento societario o al PVC presupposto, quando il socio abbia comunque la possibilità di accedere alla documentazione sociale e conoscere le ragioni della pretesa.
- La deduzione di un vizio processuale è ammissibile solo se il ricorrente indica in concreto quale pregiudizio al diritto di difesa sia derivato dalla violazione denunciata; la mera irregolarità formale non basta.
- Il socio che sia anche amministratore della società ha un onere di diligenza rafforzato nel reperire la documentazione sociale rilevante ai fini della contestazione dell'accertamento fiscale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01711/2023 del 20/01/2023
- ordinanza_civile · 20 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01712/2023 del 20/01/2023
- ordinanza_civile · 20 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01713/2023 del 20/01/2023
- ordinanza_civile · 20 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01714/2023 del 20/01/2023
- ordinanza_civile · 20 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01715/2023 del 20/01/2023
- ordinanza_civile · 20 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01716/2023 del 20/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →