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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4925/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere contestando: (i) la manifesta illogicità e contraddittorietà della valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Barone Ivan, Greco Francesco, Noblea Francesco) e l'asserita mancata verifica della loro attendibilità intrinseca ed estrinseca, nonché l'assenza di riscontri esterni; in particolare si sosteneva che le dichiarazioni di Barone indicavano contrasti e autonomia di spaccio del Turboli incompatibili con la qualifica di membro organizzatore del "sistema Cosenza"; (ii) la non attualità delle esigenze cautelari alla luce del lungo tempo trascorso, del prolungato periodo di custodia (dal dicembre 2019), dell'assenza di contatti successivi con sodali e del breve periodo di collaborazione col Pubblico Ministero poi interrotto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo, ha ritenuto infondata la censura evidenziando che il Tribunale ha applicato correttamente il criterio "trifasico" di valutazione delle dichiarazioni di collaboratori (esame di attendibilità intrinseca ed estrinseca e ricerca di riscontri), valorizzando convergenti dichiarazioni e riscontri intercettativi che indicano la gestione operativa da parte del Turboli di una articolazione del sodalizio (direttive ai pusher, trattative con fornitori, riscossione proventi). Sul secondo motivo, la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata o generica: applicabile la presunzione relativa di pericolosità ex art. 275, comma 3 c.p.p., e adeguatamente motivate la concretezza e l'attualità del pericolo, anche alla luce della negativa personalità, dei precedenti specifici, di un altro procedimento per art. 416-bis e dei comportamenti tenuti dal ricorrente in carcere (coordinamento della rete mediante colloqui). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e l'ordinanza impugnata è stata confermata.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    Richiamato come capo di imputazione relativo a delitti in materia di stupefacenti; utilizzato per delimitare la fattispecie contestata al ricorrente

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Richiamato in relazione a specifici capi di imputazione (articolazione delle condotte di traffico di stupefacenti)

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    Applicata la presunzione relativa di pericolosità; il Tribunale ha motivato l'attualità del pericolo anche con riferimento alla personalità, ai precedenti e ai comportamenti tenuti in carcere

  • Codice penale, art. 416-bis

    Richiamato per segnalare l'esistenza di altro procedimento a carico del ricorrente e per contribuire alla valutazione della sua pericolosità

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (criteri applicati)

    Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006 (Spennato); Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016; Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020 (Buono); Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017 (Talbi); Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018 (Bevilacqua)

    Richiamati i principi sul metodo di valutazione "trifasico" delle dichiarazioni dei collaboratori (attendibilità intrinseca ed estrinseca e necessità di riscontri), sulla nozione di "organizzatore" come chi assume poteri di gestione anche non pienamente autonomi e sul possibile mantenimento della partecipazione al sodalizio nonostante contrasti interni

Massime di principio

  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia devono essere valutate con il criterio "trifasico": attendibilità intrinseca, attendibilità estrinseca e ricerca di riscontri esterni
  • Per costituire gravi indizi idonei alla custodia cautelare, le dichiarazioni vanno corroborate da riscontri estrinseci che individualizzino il contributo dichiarativo
  • La qualifica di "organizzatore" può derivare dalla gestione operativa di una specifica articolazione del gruppo anche in assenza di completa autonomia decisionale
  • L'applicazione dell'art. 275, comma 3 c.p.p. (presunzione relativa di pericolosità) rende il tempo trascorso non decisivo: la decorrenza temporale non neutralizza l'esigenza cautelare se esistono elementi di attualizzazione del pericolo
  • Comportamenti tenuti durante la custodia (es. coordinamento tramite colloqui) e precedenti specifici rafforzano l'attualità delle esigenze cautelari
  • Una breve o interrotta collaborazione con l'autorità giudiziaria non necessariamente esclude la sussistenza delle esigenze cautelari
  • In sede di Cassazione non è ammessa la semplice proposta di una diversa ricostruzione dei fatti quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione coerente e non manifestamente illogica

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