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Sentenza

Sentenza n. 861/2026 - Catania, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, a) del provvedimento 0014007 del 6 giugno 2025 recante divieto di prosecuzione dell’attività di cui alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata dalla WindTre S.p.a. - ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 259/2003, per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile, in contrada Cattafi, Via Mascagni (codice sito ME 122); b) del Regolamento per l’installazione e l’esercizio degli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 3 del 18.3.2009, con particolare riferimento agli articoli 6, 8 e 9; c) di tutti gli altri atti ad essi preordinati, connessi e conseguenziali.

Giustizia amministrativa202501579

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto di prosecuzione dell’attività oggetto di SCIA per l’installazione di un impianto di telefonia mobile su un traliccio preesistente, nonché il regolamento comunale sugli impianti di telefonia mobile e gli atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 6 giugno 2025, adottato ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 259/2003, con cui è stata vietata la prosecuzione dell’attività relativa alla realizzazione di una stazione radio base da collocare su un traliccio di proprietà della controinteressata, già utilizzato da altro operatore. Il Comune aveva ritenuto che l’infrastruttura ospitante fosse stata realizzata in violazione del regolamento comunale e che le medesime criticità si riflettessero sull’intervento della ricorrente. Sono stati dedotti: violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria; erronea valutazione degli effetti della precedente sentenza del TAR che aveva annullato l’autotutela comunale relativa al traliccio; erronea esclusione dell’applicabilità dell’art. 45 d.lgs. n. 259/2003 agli impianti con tecnologia 5G; illegittimo richiamo a una precedente pronuncia del TAR; violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 8 e 9 del regolamento comunale; violazione dell’art. 50 d.lgs. n. 259/2003; irragionevolezza e illogicità della richiesta di dimostrare l’impossibilità di localizzazioni alternative e di instaurare un previo confronto con gli uffici comunali. Il Comune ha chiesto il rigetto e ha domandato il rinvio in attesa dell’appello contro la precedente sentenza relativa alla legittimità del traliccio.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza di rinvio, ritenendo che l’appello pendente sulla precedente sentenza non costituisse questione pregiudiziale tecnica, ma potesse incidere soltanto, secondo l’esito dell’appello, sulla persistenza dell’interesse a ricorrere. Il primo motivo è stato respinto: l’art. 10-bis l. n. 241/1990 non si applica alle fattispecie semplificate fondate su SCIA, mentre il preavviso di rigetto opera nei procedimenti propriamente amministrativi soggetti a silenzio-assenso. Sono stati invece accolti i motivi relativi all’erronea applicazione dell’art. 45 d.lgs. n. 259/2003: la disposizione riguarda l’installazione di apparati 4G, le sue evoluzioni, compreso il 5G, e altre tecnologie su infrastrutture radioelettriche preesistenti. Il Comune non poteva quindi escludere il regime della SCIA per la tecnologia interessata. È stato ritenuto illegittimo anche il richiamo a precedenti statuizioni giudiziali riferite a un singolo impianto, non estensibili automaticamente né idonee a coprire sopravvenute illegittimità derivanti dal contrasto con norme nazionali o dell’Unione europea. Il TAR ha poi escluso che, per un intervento soggetto alla procedura semplificata dell’art. 45, il Comune potesse imporre documentazione ulteriore rispetto a quella prevista dall’allegato 13 al d.lgs. n. 259/2003 o pretendere un previo contraddittorio per concordare siti alternativi. Gli artt. 6, 8 e 9 del regolamento comunale, nella parte relativa ai criteri preferenziali di localizzazione, alle nuove localizzazioni e alla dimostrazione dell’impossibilità di siti alternativi, sono applicabili alle nuove installazioni disciplinate dall’art. 44, non alle installazioni su strutture esistenti disciplinate dall’art. 45. La coubicazione risultava inoltre coerente con l’art. 7 del regolamento e con la perdurante efficacia del titolo relativo al traliccio. Infine, poiché era rispettata la distanza minima inderogabile di 100 metri dai siti sensibili, il Comune non poteva fondare il divieto su ulteriori criteri elastici di mera prossimità né imporre la valutazione di siti alternativi in assenza di specifiche cause ostative all’installazione nel sito indicato. Il ricorso è stato quindi accolto e il provvedimento annullato; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 45 d.lgs. n. 259/2003

    Nel caso di installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture con impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive

    La disposizione si applica anche alle evoluzioni della tecnologia 4G, compreso il 5G, quando l’intervento riguarda infrastrutture radioelettriche preesistenti; essa giustifica il ricorso alla SCIA.

  • art. 44 d.lgs. n. 259/2003

    Disciplina le nuove localizzazioni e le opere non riconducibili alla procedura semplificata dell’art. 45; solo in tale ambito possono assumere rilievo i criteri regolamentari comunali sulle localizzazioni alternative e il contraddittorio endoprocedimentale.

  • art. 50 d.lgs. n. 259/2003

    È richiamato tra le norme asseritamente violate, ma la decisione non ne esplicita un’autonoma interpretazione.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Non si applica alle fattispecie semplificate fondate sulla presentazione di una SCIA; costituisce invece un passaggio necessario nei procedimenti amministrativi soggetti a silenzio-assenso.

  • art. 4, comma 7-bis, d.l. n. 60/2024

    La decisione richiama l’interpretazione secondo cui la disposizione consente, nei casi pertinenti, di derogare ai regolamenti comunali; il Comune non ha adeguatamente motivato l’esclusione di tale regime.

  • allegato 13, modello A o B, d.lgs. n. 259/2003

    Nelle installazioni o modifiche di impianti preesistenti soggette alla procedura semplificata, l’amministrazione non può esigere documentazione ulteriore rispetto a quella prevista dalla normativa.

Massime di principio

  • L’art. 45 d.lgs. n. 259/2003 si applica all’installazione di apparati con tecnologia 4G, alle sue evoluzioni, compreso il 5G, e ad altre tecnologie quando l’intervento è realizzato su infrastrutture radioelettriche preesistenti o consiste nella modifica delle caratteristiche trasmissive.
  • Nelle fattispecie fondate su SCIA, disciplinate dalla procedura semplificata del d.lgs. n. 259/2003, non trova applicazione l’art. 10-bis l. n. 241/1990, mentre l’amministrazione non può aggravare il procedimento imponendo documenti o adempimenti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa speciale.
  • I criteri regolamentari comunali relativi alla scelta tra siti alternativi, alle preferenze localizzative e al previo confronto con gli uffici, riferiti alle nuove localizzazioni dell’art. 44 d.lgs. n. 259/2003, non possono essere applicati alle installazioni su infrastrutture preesistenti soggette all’art. 45 del medesimo decreto.
  • Quando l’installazione di un impianto di telecomunicazioni rispetta la distanza minima inderogabile dai siti sensibili e non sussistono specifiche cause ostative nel sito prescelto, l’amministrazione non può imporre ulteriori valutazioni basate su criteri generici di prossimità né pretendere la dimostrazione dell’inidoneità di siti alternativi.
  • Una precedente pronuncia giurisdizionale riferita a un singolo impianto produce effetti limitati alla controversia decisa e non impedisce di rilevare successive illegittimità derivanti dal contrasto dell’atto o del regolamento con norme nazionali o dell’Unione europea.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioSCIA e liberalizzazioniInvalidità del provvedimentoGiurisdizione e riparto
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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