Cassazione Penale, Ordinanza n. 32145/2026 del 27/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte di appello di Napoli. I primi due motivi denunciavano violazioni di legge e vizi di motivazione, con riferimento alla ricostruzione dei fatti, alla configurabilità dei delitti contestati e alla valutazione delle risultanze probatorie. La Corte ha rilevato che tali censure miravano in realtà a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio e una nuova ricostruzione dei fatti, attività non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione completa e priva di manifesta illogicità. Il terzo motivo riguardava il mancato riconoscimento della prevalenza dell'attenuante applicata in relazione alla recidiva, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024. Anche tale motivo è stato ritenuto inammissibile, poiché la determinazione della pena e il giudizio di comparazione tra circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito quando siano rispettati i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.; nel caso concreto, la motivazione è stata ritenuta adeguata, anche in ragione della concessione delle attenuanti generiche e del riconoscimento della lieve entità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché diretti a sollecitare una rivalutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, estranee al giudizio di legittimità, e ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo relativo al giudizio di comparazione tra circostanze, considerata la motivazione non manifestamente illogica della sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 132 c.p.
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché siano rispettati i criteri legali di commisurazione.
art. 133 c.p.
I criteri di valutazione richiamati dalla norma devono orientare la commisurazione della pena; una motivazione adeguata e non manifestamente illogica non è censurabile in cassazione per ottenere una diversa dosimetria.
sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2024
È richiamata in relazione all'attenuante applicata sulla recidiva; il testo non specifica ulteriormente il contenuto della decisione costituzionale.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le dedotte violazioni di legge o i vizi di motivazione mirano, nella sostanza, a ottenere una diversa lettura delle prove o una nuova ricostruzione dei fatti, riservate al giudice di merito.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito; il controllo sulla motivazione è limitato alla verifica di una manifesta e immediatamente percepibile illogicità.
- La determinazione della pena e il giudizio di comparazione tra circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono censurabili in cassazione quando la decisione sia motivata e rispetti i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.
- Il richiamo a un trattamento sanzionatorio già contenuto per effetto del riconoscimento di attenuanti può integrare motivazione adeguata sul trattamento della pena, se non emergono profili di manifesta illogicità.
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