Cassazione Civile, Ordinanza n. 22034/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre rilevato che, ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c., non vi era luogo a provvedere sulle spese, poiché la resistente non aveva svolto attività difensiva.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia originava da una domanda avente ad oggetto il pagamento, decisa dalla Corte d'appello di Genova con sentenza n. 1165/2017. La società soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione, ma nel corso del giudizio di legittimità ha depositato atto di rinuncia al ricorso. L'intimata non ha svolto difese.
Norme richiamate
art. 391, comma 4, c.p.c.
In caso di rinuncia al ricorso, se la parte intimata non ha svolto difese, non deve provvedersi sulle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio di legittimità quando è ritualmente depositata e non emerge una diversa ragione processuale ostativa.
- Se la parte intimata non svolge difese nel giudizio di cassazione, la Corte non provvede sulle spese in presenza di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21958/2022 del 12/07/2022
- ordinanza_civile · 12 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21959/2022 del 12/07/2022
- ordinanza_civile · 12 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21960/2022 del 12/07/2022
- ordinanza_civile · 12 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21961/2022 del 12/07/2022
- ordinanza_civile · 12 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21962/2022 del 12/07/2022
- ordinanza_civile · 12 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21963/2022 del 12/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →