Sentenza del 02/10/2019 n. 24530 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava la cartella esattoriale relativa all'IVA 2005, emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972. La cartella negava la compensazione tra il debito IVA 2005 e un credito risultante dal periodo d'imposta 2004, poiché il contribuente non aveva presentato la dichiarazione Modello Unico 2005. C.L. contestava inoltre il diniego dell'Agenzia delle Entrate alla definizione agevolata della lite pendente ai sensi dell'art. 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il motivo principale relativo al diniego di definizione agevolata, dichiarandolo illegittimo. Ha stabilito che anche le controversie riguardanti cartelle emesse tramite controllo automatizzato possono rientrare nella definizione agevolata quando contestano non soltanto vizi formali della cartella, ma la legittimità della pretesa tributaria, compresa la possibilità di emendare la dichiarazione e utilizzare crediti fiscali precedenti. Di conseguenza, la Corte ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano e ha rinviato la causa ad altra Sezione della medesima Commissione, in diversa composizione, affinché verifichi se il contribuente abbia effettivamente compiuto gli adempimenti e i pagamenti necessari per perfezionare la definizione agevolata. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi e può costituire la base per l'iscrizione a ruolo delle somme risultanti dal controllo.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA e il recupero delle somme risultanti dalla liquidazione automatica.
D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12
Consente, a determinate condizioni, la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti. La norma è stata interpretata nel senso che possono rientrarvi anche le controversie relative a cartelle da controllo automatizzato quando viene contestata la fondatezza della pretesa tributaria.
L. n. 289 del 2002, art. 16
Individua le modalità e gli adempimenti necessari per perfezionare la definizione agevolata delle controversie tributarie, inclusi il pagamento delle somme dovute e il rispetto dei termini previsti.
Massime di principio
- Una cartella emessa tramite controllo automatizzato non è necessariamente esclusa dalla definizione agevolata: occorre verificare se la controversia riguarda esclusivamente vizi formali della cartella oppure la fondatezza della pretesa fiscale.
- Quando il contribuente contesta il mancato riconoscimento di crediti o compensazioni, la controversia può riguardare la legittimità sostanziale della pretesa tributaria e quindi rientrare, in presenza degli altri requisiti, nella definizione agevolata.
- L'amministrazione e il giudice tributario devono rispettare la sospensione e gli adempimenti procedurali previsti per le domande di definizione delle liti pendenti; una decisione adottata senza attendere tali verifiche può essere illegittima.
- La dichiarazione fiscale può essere emendabile quando il contribuente intende correggere errori che incidono sul debito d'imposta o far valere crediti effettivamente spettanti, anche se la contestazione emerge da una cartella automatizzata.
- L'accoglimento del ricorso contro il diniego di definizione non comporta automaticamente la chiusura della lite: il giudice del rinvio deve verificare se il contribuente abbia eseguito nei termini tutti i pagamenti e gli altri adempimenti richiesti.
- La decisione non riconosce definitivamente il credito o la compensazione del contribuente, ma elimina il diniego e impone una nuova verifica della possibilità di definire la controversia.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 ott 2019Sentenza del 02/10/2019 n. 158 - Comm. Trib. Prov. Isernia
- Sentenza · 2 ott 2019Sentenza del 02/10/2019 n. 168 - Comm. Trib. Prov. Isernia
- Sentenza · 2 ott 2019Sentenza del 02/10/2019 n. 558 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 2 ott 2019Sentenza del 02/10/2019 n. 561 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 2 ott 2019Sentenza del 02/10/2019 n. 3722 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 2 ott 2019Sentenza del 02/10/2019 n. 5649 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →