Ordinanza n. 126/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della delibera di Giunta regionale n. 1933 del 9.12.2025, pubblicata sul BURP n. 104 del 29.12.2025, concernente il Regolamento Regionale n. 12/2015 e il Regolamento Regionale n. 22/2019 – approvazione delle pre-intese con gli erogatori accreditati relative al piano di riconversione dei posti e prestazioni erogati dai presidi di riabilitazione; - della circolare dirigenziale della Regione Puglia - Dipartimento promozione della salute e del benessere animale prot. n. 84970 del 17.02.2026; - di ogni atto presupposto e/o connesso, ancorché ignoto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera regionale di approvazione delle pre-intese sul piano di riconversione dei posti e delle prestazioni dei presidi di riabilitazione, nonché circolare dirigenziale connessa
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’ente ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la delibera della Giunta regionale concernente i regolamenti regionali in materia di riconversione dei posti e delle prestazioni erogati dai presidi di riabilitazione, la successiva circolare dirigenziale e gli atti presupposti o connessi. Il testo non espone analiticamente i singoli vizi dedotti, limitandosi a qualificare le censure come plurime e articolate. La Regione ha sollevato eccezioni preliminari, la cui valutazione è stata ritenuta connessa all’esame degli altri ricorsi pendenti contro i medesimi atti.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. In questa fase ha ritenuto che le plurime censure necessitino di un approfondimento incompatibile con il sommario esame cautelare e più appropriato alla sede di merito, anche per l’esistenza di altri ricorsi contro i medesimi atti, rispetto ai quali sussiste connessione oggettiva e opportunità di trattazione congiunta. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha escluso che fosse provata, con caratteri di attualità e concretezza, la gravità e irreparabilità del pregiudizio dedotto. Ha inoltre considerato sufficiente rimedio la fissazione in tempi brevi dell’udienza pubblica di merito, fissata alla seconda udienza pubblica di gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il rigetto è fondato, in particolare, sull’insussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile e sull’adeguatezza della rapida fissazione dell’udienza di merito.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando le censure sono plurime e articolate e richiedono un approfondito esame delle questioni di merito, il giudice può rinviare la valutazione alla fase di cognizione piena, senza anticipare il giudizio sulla fondatezza del ricorso.
- La sospensione cautelare richiede la dimostrazione di un pregiudizio non soltanto grave e irreparabile, ma anche attuale e concreto; la prospettazione di un danno privo di tali caratteri non integra il periculum in mora.
- La fissazione in tempi brevi dell’udienza pubblica di merito può costituire misura adeguata a salvaguardare le esigenze cautelari quando non risulti dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile.
- La pendenza di altri ricorsi contro i medesimi atti può giustificare, per connessione oggettiva, una trattazione congiunta anche ai fini dell’esame coordinato delle eccezioni preliminari.
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