Sentenza del 08/06/2016 n. 734 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Regime di contabilità presso terzi - Versamenti IVA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava la ricostruzione dei versamenti IVA effettuata dall’Ufficio, sostenendo che il regime di contabilità presso terzi, caratterizzato dalla disponibilità non immediata della documentazione contabile, potesse incidere sui termini e sulle modalità di liquidazione e versamento dell’imposta. In particolare, chiedeva che fossero riconosciuti gli elementi probatori forniti e che, nei conteggi, fosse considerato anche l’eventuale credito IVA risultante dalla liquidazione, da computare in detrazione nel mese successivo ai sensi dell’art. 27, comma 3, d.P.R. 633/1972.
La decisione
La ricostruzione del contribuente può essere ritenuta fondata quando sia adeguatamente documentata e supportata da indizi gravi, precisi e concordanti. Tuttavia, l’opzione per la contabilità presso terzi non modifica il termine ordinario per il versamento dell’IVA: l’imposta deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. L’Ufficio, nel rideterminare gli importi dovuti, deve comunque applicare l’art. 27, comma 3, d.P.R. 633/1972, computando nel mese successivo le differenze risultanti a favore del contribuente.
Norme richiamate
Art. 27, comma 3, d.P.R. 633/1972
Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo è computato in detrazione nel mese successivo
L’eventuale eccedenza a credito risultante dalla liquidazione IVA deve essere riconosciuta e portata in detrazione nel periodo successivo; l’Ufficio non può ignorarla nel calcolo dei versamenti dovuti.
Art. 27, comma 1, d.P.R. 633/1972
Il versamento dell’IVA deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo, anche quando il contribuente abbia scelto il regime di contabilità presso terzi.
Cass. n. 15636/2015; n. 9558/2013; n. 8814/2013; n. 18368/2015; n. 5401/2016
La contabilità presso terzi non comporta un diverso termine per effettuare il versamento dell’imposta.
La gestione esterna della contabilità può spiegare la diversa disponibilità temporale dei documenti e incidere sulla ricostruzione dei dati, ma non proroga il termine legale per il pagamento dell’IVA.
Massime di principio
- La contabilità presso terzi non consente, di per sé, di versare l’IVA oltre il termine ordinario del giorno 16 del mese successivo.
- Il contribuente può però dimostrare, con documentazione completa e coerente, che la ricostruzione dell’Ufficio è errata o che sussistono crediti e differenze a proprio favore.
- Nel ricalcolo dell’IVA devono essere considerate anche le eccedenze risultanti dalle liquidazioni precedenti, che vanno portate in detrazione nel mese successivo.
- In una controversia tributaria, la prova documentale e la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti possono rendere credibile la ricostruzione alternativa del contribuente, senza modificare i termini sostanziali previsti dalla legge.
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