Sentenza n. 181/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento 1) della determinazione n. 1151 del 04.12.2025 del Comune di Gemona del Friuli avente ad oggetto “CIG B9599F3952. Servizio di recupero e trasporto salme nel territorio del Comune di Gemona del Friuli. Affidamento diretto e impegno di spesa”, notificata in data 19.12.2025; 2) di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o conseguente al provvedimento impugnato, ancorché non conosciuto e comunque lesivo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale di affidamento diretto e impegno di spesa per il servizio di recupero e trasporto salme nel territorio comunale
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la determinazione comunale di affidamento diretto del servizio di recupero e trasporto salme, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti, connessi e conseguenti. Nelle more del giudizio, il Comune ha annullato d'ufficio il provvedimento impugnato. La ricorrente ha quindi dichiarato di rinunciare al ricorso mediante atto notificato alle altre parti e ha ribadito la rinuncia in udienza. Nessuna delle parti interessate alla prosecuzione del giudizio si è opposta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Ha ritenuto rispettate le condizioni previste dall'art. 84 c.p.a., rilevando che la rinuncia era stata notificata alle altre parti e confermata in udienza, senza opposizione delle parti aventi interesse alla prosecuzione. L'intervenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato costituiva la ragione della rinuncia, ma il dispositivo è stato fondato sull'estinzione per rinuncia ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a. Nessuna statuizione sulle spese, in ragione della mancata costituzione del Comune e della società controinteressata.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia [...] Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione quando è effettuata nelle forme previste e non vi è opposizione delle parti aventi interesse alla prosecuzione.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Costituisce la base normativa, insieme all'art. 84 c.p.a., per la declaratoria di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di mandato speciale, notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e depositata, oppure mediante dichiarazione resa in udienza e verbalizzata.
- La rinuncia determina l'estinzione del processo quando le parti che abbiano interesse alla prosecuzione non si oppongono.
- L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato può costituire la ragione della rinuncia, ma, qualora il ricorrente rinunci formalmente al ricorso, la definizione processuale avviene mediante declaratoria di estinzione per rinuncia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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