Sentenza n. 420/2026 - Latina, Sezione 2
per l'ottemperanza della Sentenza n. 278\24 del 15 febbraio, nel Giudizio R.G. n.1441/23 emessa dal Tribunale di Frosinone - Sezione Lavoro, notificata il 10 gennaio 2025, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, n. 278/2024, passata in giudicato, relativa al riconoscimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 278/2024 del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, condannando il Ministero all'attivazione della carta per complessivi 1.500 euro, oltre interessi legali. La pronuncia, notificata al Ministero il 10 gennaio 2025, è passata in giudicato, come attestato il 14 luglio 2025. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con memoria di forma, senza dimostrare di avere adempiuto. Il TAR ha verificato la propria competenza, l'esistenza del giudicato e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, rilevando che l'azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi anche a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Ha quindi accolto il ricorso nel merito, poiché il Ministero non ha fornito alcuna prova dell'avvenuto adempimento. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Frosinone entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Frosinone, o altro funzionario delegato, attribuendogli un ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dall'istanza della ricorrente dopo l'inutile scadenza del termine assegnato al Ministero. Il compenso del commissario, posto a carico del Ministero, è stato liquidato in 1.000 euro, salvo conguaglio. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 113, comma 2, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È richiamato quale fondamento della competenza del TAR adito nel giudizio di ottemperanza.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi anche al giudicato derivante da una sentenza del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Prevede il termine dilatorio il cui decorso costituisce presupposto di ammissibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È la disposizione sostanziale richiamata dalla sentenza del giudice ordinario quale fonte del diritto della docente alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa impone alla pubblica amministrazione un obbligo di conformazione rimasto ineseguito, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
- L'esistenza del giudicato e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione costituiscono presupposti di ammissibilità dell'azione di ottemperanza.
- Quando l'Amministrazione non dimostra di avere adempiuto agli obblighi specificamente imposti dal giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine assegnato e disporre, per l'eventuale ulteriore inerzia, la nomina preventiva di un commissario ad acta.
- La nomina del commissario ad acta può essere subordinata all'istanza della parte vittoriosa dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, con attribuzione al commissario di un ulteriore termine per l'esecuzione e ponendo il relativo compenso a carico dell'Amministrazione inadempiente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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