Ordinanza n. 1010/2026 - Cagliari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte dell’amministrazione e del commissario ad acta già nominato, della sentenza del Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro
Esito
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, notificata all’amministrazione. Hanno rappresentato che, nonostante il decorso del termine di 60 giorni assegnato e la precedente rinomina del commissario ad acta secondo le indicazioni organizzative dell’amministrazione, il commissario non aveva compiuto atti diretti all’esecuzione del giudicato e il Ministero non aveva adempiuto spontaneamente. Hanno quindi chiesto una nuova sostituzione del commissario e la nomina di un commissario esterno all’amministrazione ministeriale.
La decisione
Il TAR, preso atto della dichiarazione resa in udienza dal legale dell’amministrazione, secondo cui sarebbe stato ulteriormente sollecitato l’ufficio competente, ha ritenuto di non procedere immediatamente alla sostituzione del commissario. Ha assegnato all’amministrazione un termine ultimativo di 90 giorni per eseguire l’adempimento dovuto, avvertendo che, in caso di persistente inadempimento, il Tribunale procederà senza indugio alla nomina di un commissario ad acta esterno all’amministrazione ministeriale, con addebito delle ulteriori spese. Ha disposto gli incombenti istruttori e fissato al 20 gennaio 2027 l’udienza camerale per verificare l’adempimento. Non è stata definita la domanda di ottemperanza.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicabili agli incombenti istruttori nel giudizio amministrativo.
art. 66 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicabili agli incombenti istruttori nel giudizio amministrativo.
art. 67 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicabili agli incombenti istruttori nel giudizio amministrativo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, prima di sostituire un commissario ad acta già nominato, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine ultimativo per adempiere, fissando un’udienza di verifica successiva.
- In caso di persistente inerzia nell’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può procedere alla nomina di un commissario ad acta esterno all’amministrazione inadempiente e porre a carico di quest’ultima le ulteriori spese.
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