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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11048/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Guerrieri era stato condannato dal Tribunale di Foggia e la sentenza confermata dalla Corte d'Appello di Bari per il reato previsto dall'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159: ripetute violazioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di San Severo, in particolare il divieto di rincasare oltre le ore 21.00, nei giorni 5 e 8 luglio 2017. InCassazione l'imputato ha proposto sette motivi: insufficiente prova della presenza dell'imputato (non rinvenuto nello scantinato dove era solito stazionare); errata qualificazione giuridica (sostiene che il fatto sarebbe contravvenzionale e non delitto); mancata concessione delle attenuanti generiche nonostante assenza di recidiva; eccessiva quantificazione della pena e aumento per continuazione; richiesta di applicazione delle nuove pene sostitutive introdotte dall'art. 20-bis cod. pen. (D.lgs.150/2022); e, subordinatamente, declaratoria di improcedibilità per prescrizione nel caso di derubricazione a contravvenzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la maggior parte dei motivi costituisse una riedizione di censure già esaminate e adeguatamente motivate nella sentenza impugnata. Quanto alla prova, la Corte territoriale aveva accertato la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, anche a seguito di ricerche nello scantinato abitualmente frequentato dall'imputato senza esito. La qualificazione del fatto come delitto è corretta perché è stata violata la misura di prevenzione (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno), con conseguente decorrenza del termine di prescrizione più lunga (scadente solo nel gennaio 2025). Le censure sulla quantificazione della pena e sulle attenuanti generiche sono fondate su apprezzamenti di merito non sindacabili in Cassazione, e l'utilizzo dei precedenti come indice della "capacità a delinquere" è conforme all'art. 133 c.p. Il motivo relativo alle pene sostitutive è stato comunque dichiarato inammissibile nella sede di legittimità: la Corte ha chiarito che, per la disciplina transitoria (art. 95, comma 1, D.lgs. 150/2022), l'istanza di sostituzione delle pene detentive deve essere proposta al giudice dell'esecuzione una volta formatosi il giudicato, e non può essere decisa in sede di Cassazione; inoltre la giurisprudenza che ha qualificato tale strada è intervenuta dopo il deposito del ricorso, sicché non è stata irrogata sanzione pecuniaria per culpa nella presentazione. Infine la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 75, comma 2

    La violazione di una misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno integra un delitto; la valutazione della Corte è che la trasgressione dell'obbligo di soggiorno assume rilevanza penale più grave rispetto alla mera assenza dall'abitazione nelle ore notturne

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiesta di esposizione sintetica dei motivi di impugnazione nei limiti necessari per la motivazione della sentenza

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma che prevede le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione negativa delle attenuanti alla luce dei precedenti e della capacità a delinquere

  • art. 133 cod. pen., secondo comma, n. 2

    I precedenti penali sono un indice legittimo della "capacità a delinquere" e possono essere utilizzati per motivare l'esclusione o la riduzione delle attenuanti generiche

  • art. 20-bis cod. pen.

    Introduce pene sostitutive (lavoro di pubblica utilità sostitutivo o detenzione domiciliare sostitutiva); la Corte ha rilevato che l'applicazione pratica, in presenza della specifica disciplina transitoria, va richiesta al giudice dell'esecuzione una volta formatosi il giudicato

  • D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 95, comma 1

    Disciplina transitoria che, quando la pronuncia di merito è intervenuta prima dell'entrata in vigore, fa pendere il procedimento "innanzi la Corte di cassazione" e consente al condannato, dopo il giudicato, di chiedere al giudice dell'esecuzione la sostituzione della pena ai sensi dell'art. 20-bis

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Procedura di competenza del giudice dell'esecuzione per la presentazione dell'istanza di sostituzione della pena detentiva con le pene alternative

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma sull'improcedibilità dell'azione penale per estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha rilevato che, trattandosi di delitto, il termine prescrizionale non è ancora decorso

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina ex novo questioni di fatto già valutate e motivatamente decise dai giudici di merito: riproporre censure meramente ridondanti rispetto a quelle già affrontate in appello porta all'inammissibilità del ricorso.
  • La qualificazione giuridica del fatto (delitto vs contravvenzione) influisce sulla decorrenza dei termini di prescrizione: contestare la qualificazione richiede argomentazioni nuove e rilevanti per essere ammesse in Cassazione.
  • Le valutazioni sulla prova e sulla quantificazione della pena rientrano nel sindacato di merito e sono ampiamente non sindacabili in sede di legittimità salvo vizi di legge o manifesta illogicità nella motivazione.
  • I precedenti penali possono legittimamente essere considerati dagli organi giudicanti come indice della "capacità a delinquere" ai fini della concessione o meno delle attenuanti generiche (art. 133 c.p.).
  • Le nuove disposizioni che introducono pene sostitutive (art. 20-bis c.p. e D.lgs.150/2022) vanno esperite davanti al giudice dell'esecuzione una volta formatosi il giudicato, salvo diversa disposizione transitoria: la sede di Cassazione non è il luogo procedurale appropriato per ottenere direttamente la loro applicazione.
  • Quando nuova giurisprudenza chiarisce profili procedurali dopo il deposito del ricorso, la Corte può comunque dichiarare inammissibile il ricorso senza sanzioni se non ricorrono profili di colpa nella tempestività/forma dell'impugnazione.
  • Per evitare la declaratoria di improcedibilità o di prescrizione tardiva, il difensore deve tempestivamente contestare la qualificazione giuridica del fatto e sollevare tutti i profili prescrizionali nelle sedi di merito con argomentazioni non meramente ripetitive.

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