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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26866/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava quattro profili: 1) violazione di legge processuale per mancata valutazione dei motivi di appello aggiunti (presunta tempestività del deposito e nomina del difensore Pelliccioli); 2) e 3) mancata acquisizione di prova decisiva richiesta con istanza di rinnovazione (verbali di dichiarazioni rese in altro procedimento in cui l'imputato era stato assolto); 4) vizio di motivazione sulla mancata derubricazione da bancarotta fraudolenta documentale specifica a bancarotta semplice, per mancanza di adeguata prova del dolo specifico (finalità di recare pregiudizio ai creditori o di procurare un ingiusto profitto).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i primi tre motivi infondati o inammissibili: la Corte d'appello correttamente ha escluso la tempestività dei motivi aggiunti per assenza di prova del deposito telematico; la nomina del difensore è risultata comunque depositata tempestivamente in cancelleria e presente all'udienza; l'istanza di rinnovazione era di carattere esplorativo e la mancata acquisizione non costituiva omissione di "prova decisiva" ai sensi dell'art. 606 c.p.p. Il quarto motivo è stato ritenuto fondato: la motivazione della Corte territoriale è stata giudicata insufficiente rispetto alla prova del dolo specifico richiesto dall'art. 216 l. fall., poiché il riferimento al solo ammontare del passivo è indice generico e non prova la volontà di arrecare pregiudizio ai creditori o di ottenere un ingiusto profitto. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte d'appello per nuovo esame alla luce dei principi richiamati.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Disciplina la necessità di enunciazione sintetica dei motivi di ricorso; qui richiamata per valutare la regolarità formale dei motivi proposti.

  • art. 23 comma 8 d.l. 127/2020 (e successive proroghe/estensioni)

    Consente la trattazione del ricorso senza intervento delle parti con deposito di conclusioni scritte del Procuratore generale; la norma è stata applicata per la trattazione del ricorso.

  • art. 606 comma 1 lett. d) c.p.p.

    Limita il sindacato di cassazione sulla mancata assunzione di prove alla sola ipotesi in cui la prova omessa sia "decisiva" ossia idonea a determinare una decisione radicalmente diversa; la Corte ha ritenuto non decisive le prove richieste dal ricorrente.

  • art. 216 legge fallimentare (in particolare comma 2, n. 1) e art. 217 legge fallimentare

    L'art. 216, comma 2, n.1 (bancarotta fraudolenta documentale specifica) richiede dolo specifico finalizzato a recare pregiudizio ai creditori o a procurare un ingiusto profitto; l'art. 217 (bancarotta semplice documentale) si distingue e può presupporre diversa valutazione soggettiva. La Corte ha rilevato che la motivazione non ha fornito indici concreti e specifici a prova del dolo richiesto.

Massime di principio

  • La Cassazione ammette la censura per mancata acquisizione di prova solo se la prova omessa è "decisiva" e la sua acquisizione potrebbe determinare una decisione radicalmente diversa; prove dichiarative esplorative raramente soddisfano questo requisito.
  • La tempestività del deposito telematico di atti processuali deve essere provata con documentazione: la semplice indicazione dei dati del deposito nel ricorso non è sufficiente.
  • La nomina del difensore va provata con l'iscrizione in cancelleria o con altro atto formale; la presenza del difensore in udienza e la prova di deposito in cancelleria possono sanare contestazioni sull'effettività della nomina.
  • Per reati fallimentari di tipo "documentale" la qualificazione come bancarotta fraudolenta richiede prova del dolo specifico (volontà di recare danno ai creditori o ottenere un ingiusto profitto); il mero fatto della sottrazione o distruzione delle scritture e l'alto passivo non sono, da soli, sufficienti a provare il dolo specifico.
  • Se la motivazione del giudice di merito non espone indici concreti e specifici del nesso teleologico tra condotta e fine doloso, la Cassazione può annullare con rinvio per un nuovo esame.
  • Nelle richieste di rinnovazione dell'istruttoria il ricorrente deve specificare perché le prove richieste sono decisive e non meramente utili a una diversa valutazione degli elementi già acquisiti.

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