Cassazione Penale, Sentenza n. 26866/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava quattro profili: 1) violazione di legge processuale per mancata valutazione dei motivi di appello aggiunti (presunta tempestività del deposito e nomina del difensore Pelliccioli); 2) e 3) mancata acquisizione di prova decisiva richiesta con istanza di rinnovazione (verbali di dichiarazioni rese in altro procedimento in cui l'imputato era stato assolto); 4) vizio di motivazione sulla mancata derubricazione da bancarotta fraudolenta documentale specifica a bancarotta semplice, per mancanza di adeguata prova del dolo specifico (finalità di recare pregiudizio ai creditori o di procurare un ingiusto profitto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i primi tre motivi infondati o inammissibili: la Corte d'appello correttamente ha escluso la tempestività dei motivi aggiunti per assenza di prova del deposito telematico; la nomina del difensore è risultata comunque depositata tempestivamente in cancelleria e presente all'udienza; l'istanza di rinnovazione era di carattere esplorativo e la mancata acquisizione non costituiva omissione di "prova decisiva" ai sensi dell'art. 606 c.p.p. Il quarto motivo è stato ritenuto fondato: la motivazione della Corte territoriale è stata giudicata insufficiente rispetto alla prova del dolo specifico richiesto dall'art. 216 l. fall., poiché il riferimento al solo ammontare del passivo è indice generico e non prova la volontà di arrecare pregiudizio ai creditori o di ottenere un ingiusto profitto. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte d'appello per nuovo esame alla luce dei principi richiamati.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Disciplina la necessità di enunciazione sintetica dei motivi di ricorso; qui richiamata per valutare la regolarità formale dei motivi proposti.
art. 23 comma 8 d.l. 127/2020 (e successive proroghe/estensioni)
Consente la trattazione del ricorso senza intervento delle parti con deposito di conclusioni scritte del Procuratore generale; la norma è stata applicata per la trattazione del ricorso.
art. 606 comma 1 lett. d) c.p.p.
Limita il sindacato di cassazione sulla mancata assunzione di prove alla sola ipotesi in cui la prova omessa sia "decisiva" ossia idonea a determinare una decisione radicalmente diversa; la Corte ha ritenuto non decisive le prove richieste dal ricorrente.
art. 216 legge fallimentare (in particolare comma 2, n. 1) e art. 217 legge fallimentare
L'art. 216, comma 2, n.1 (bancarotta fraudolenta documentale specifica) richiede dolo specifico finalizzato a recare pregiudizio ai creditori o a procurare un ingiusto profitto; l'art. 217 (bancarotta semplice documentale) si distingue e può presupporre diversa valutazione soggettiva. La Corte ha rilevato che la motivazione non ha fornito indici concreti e specifici a prova del dolo richiesto.
Massime di principio
- La Cassazione ammette la censura per mancata acquisizione di prova solo se la prova omessa è "decisiva" e la sua acquisizione potrebbe determinare una decisione radicalmente diversa; prove dichiarative esplorative raramente soddisfano questo requisito.
- La tempestività del deposito telematico di atti processuali deve essere provata con documentazione: la semplice indicazione dei dati del deposito nel ricorso non è sufficiente.
- La nomina del difensore va provata con l'iscrizione in cancelleria o con altro atto formale; la presenza del difensore in udienza e la prova di deposito in cancelleria possono sanare contestazioni sull'effettività della nomina.
- Per reati fallimentari di tipo "documentale" la qualificazione come bancarotta fraudolenta richiede prova del dolo specifico (volontà di recare danno ai creditori o ottenere un ingiusto profitto); il mero fatto della sottrazione o distruzione delle scritture e l'alto passivo non sono, da soli, sufficienti a provare il dolo specifico.
- Se la motivazione del giudice di merito non espone indici concreti e specifici del nesso teleologico tra condotta e fine doloso, la Cassazione può annullare con rinvio per un nuovo esame.
- Nelle richieste di rinnovazione dell'istruttoria il ricorrente deve specificare perché le prove richieste sono decisive e non meramente utili a una diversa valutazione degli elementi già acquisiti.
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