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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14271/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Una titolare di ditta individuale aveva convenuto in giudizio la società che gestiva l'utenza telefonica, chiedendo il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. per il mancato funzionamento della linea. Nel giudizio era stata chiamata in causa un'altra società di telecomunicazioni. Il tribunale aveva dichiarato improponibile la domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione. In appello la corte territoriale, dopo il tentativo di conciliazione, aveva rigettato la domanda ritenendo provato solo il distacco della linea, ma non il danno conseguenza né il nesso causale tra il distacco e la dedotta flessione dei ricavi; aveva inoltre dichiarato nulla la chiamata in causa del terzo per tardività della costituzione del chiamante. In cassazione la ricorrente principale denunciava: violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per errata valutazione delle prove; violazione dell'art. 2697 c.c. per aver ritenuto concluso un contratto di telefonia senza prova del consenso e senza produzione di un documento scritto; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 e 2729 c.c. per il mancato riconoscimento del danno derivante dall'inutilizzabilità della linea, per avere il giudice preteso la prova di un fatto negativo e per non avere valorizzato compiutamente testimonianze e documenti, inclusa la richiesta di riattivazione del servizio. La ricorrente incidentale sosteneva invece che il terzo chiamato non avesse interesse a eccepire la tardività della chiamata in causa e che la nullità non potesse essere dichiarata su sua iniziativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, assorbendo gli altri, perché il giudice di merito aveva correttamente distinto tra danno-evento e danno-conseguenza e aveva escluso la prova del pregiudizio patrimoniale effettivamente subito; ha inoltre ritenuto non sindacabile in sede di legittimità la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito. Ha invece accolto il ricorso incidentale, affermando che il terzo chiamato in causa non è legittimato a eccepire la tardività/irritualità della chiamata per mancato rispetto dei termini processuali previsti per la chiamata del terzo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, è stato rigettato l'appello della società chiamante nei confronti del terzo, con compensazione delle spese dei gradi di merito tra le due società; nel giudizio di cassazione la ricorrente principale e la società che aveva proposto il ricorso incidentale sono state condannate alle spese in favore della società controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    fonte della domanda risarcitoria per fatto illecito dedotto in relazione al mancato funzionamento della linea telefonica.

  • art. 2697 c.c.

    l'onere della prova resta a carico di chi fa valere il diritto; anche i fatti negativi possono essere provati mediante fatti positivi contrari o presunzioni, ma nel caso concreto mancava la prova del danno conseguenza.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    le censure erano dirette alla valutazione delle prove, ma la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente apprezzato il materiale istruttorio; tale valutazione non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale specificamente dedotto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per nullità processuali e violazioni del procedimento.

  • art. 269, comma 2, c.p.c.

    la tardiva chiamata del terzo è questione rilevabile d'ufficio nei limiti del primo grado o eccepibile dalla parte attrice, non dal terzo chiamato, che è privo di interesse a sollevare l'irritualità della chiamata.

  • art. 268 c.p.c.

    consente l'intervento volontario del terzo fino alla rimessione della causa al collegio; se il terzo accetta il contraddittorio, la sua partecipazione può divenire rituale anche se la chiamata originaria era tardiva.

  • artt. 166, 167, 100, 156 e 157 c.p.c.

    richiamati nel motivo incidentale per contestare la legittimazione del terzo a eccepire la decadenza e il regime delle nullità/decadenze processuali.

  • art. 92 c.p.c.

    utilizzato per compensare le spese di merito tra le due società in ragione della non evidenza del rapporto intercorso tra esse.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Chi agisce per il risarcimento deve provare non solo l'evento dannoso, ma soprattutto il danno-conseguenza e il nesso causale tra la condotta dedotta e il pregiudizio allegato.
  • La mera impossibilità di utilizzare un servizio o un bene non basta di per sé a fondare il risarcimento: occorre dimostrare che da tale impossibilità sia derivata una perdita patrimoniale o non patrimoniale concreta e specifica.
  • La prova di un fatto negativo non è esclusa in astratto dall'art. 2697 c.c., ma può essere fornita tramite fatti positivi contrari o presunzioni; resta comunque a carico della parte che allega il diritto.
  • La valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto compiute dal giudice di merito non sono normalmente sindacabili in cassazione, se non nei limiti di un vizio motivazionale ritualmente dedotto.
  • Il terzo chiamato in causa non ha interesse a eccepire l'irritualità o tardività della chiamata per violazione dei termini della chiamata del terzo; tale questione attiene al rapporto processuale originario ed è rilevabile solo nei limiti consentiti dall'ordinamento.
  • La tardiva chiamata del terzo può perdere rilievo se il terzo accetta il contraddittorio e si inserisce validamente nel processo secondo lo stato in cui esso si trova.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PASpese di liteImpiegnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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