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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4361/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per concorso in detenzione ai fini di vendita di prodotti con marchio contraffatto e per ricettazione. Contestano la qualificazione giuridica dei fatti (sostengono che si tratti al piu' di fattispecie meno grave ex art. 517-ter c.p. e non di falsificazione ex art. 474 c.p.), denunciano travisamento e omissione delle prove (in particolare la valutazione delle fascette sequestrate e la deposizione dell'esperta Chiara Simone), e rimettono in discussione la sussistenza del concorso e della aggravante per numero dei partecipanti. Alcuni ricorrenti prospettano anche questioni processuali relative alla tardivita' e alla sottoscrizione digitale degli allegati trasmessi via PEC

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato le ordinanze della Corte d'appello che avevano dichiarato inammissibili per tardivita' i ricorsi (perche' la mancata sottoscrizione digitale di allegati non essenziali non puo' comportare inammissibilita' alla luce della disciplina emergenziale). Tuttavia, nel merito la Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per essere basati su motivi meramente ripetitivi e su contestazioni di fatto gia esaminate e adeguatamente motivate dai giudici di merito. La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione dei fatti come contraffazione ex art. 474 c.p. e fondate le valutazioni circa il concorso e l'aggravante; ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ha disposto, ex art. 616 c.p.p., il versamento alla cassa delle ammende di una somma equitativamente fissata in euro 3.000

Norme richiamate

  • art. 474 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che le fascette sequestrate recassero il marchio registrato e fossero idonee a decepire i consumatori, tutelando la fede pubblica; percio' la fattispecie configurata e' quella della contraffazione e non solo una mera apposizione grossolana del marchio

  • art. 517-ter cod. pen.

    Richiamata dai ricorrenti come possibile qualificazione alternativa, la norma e' stata esclusa dai giudici di merito in ragione dell'idoneita' delle fascette a ingenerare confusione nella generalita' dei consumatori, rendendo applicabile l'art. 474

  • art. 192 cod. proc. pen.

    I ricorrenti hanno invocato omessa/erronea valutazione della prova; la Cassazione ricorda pero' che contestazioni di merito riferite alla valutazione delle prove rientrano nei limiti di ammissibilita' fissati dall'art. 606 c.p.p. e non possono essere travasate sotto altra rubrica per superarli

  • art. 606 cod. proc. pen.

    La Corte ha valutato le censure alla luce dei limiti di ammissibilita' del ricorso per cassazione: non e' consentita una nuova rivalutazione del fatto e delle prove (lett. e) e le doglianze processuali non possono servirsi indebitamente della lettera b) per aggirare i vincoli

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento in Cassazione

  • art. 24, comma 6-sexies, lett. b), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con mod. legge 176/2020

    Interpretata in combinato con il principio di conservazione degli atti in materia emergenziale: la mancata sottoscrizione digitale di allegati non essenziali inviati via PEC non legittima automaticamente l'inammissibilita' del ricorso

  • art. 23.8 d.lgs. 137/20 (richiamato nella trattazione)

    Richiamato con riferimento al contraddittorio scritto e alle modalita' di trattazione del ricorso in Cassazione

Massime di principio

  • La distinzione tra contraffazione (art. 474 c.p.) e mera alterazione o inferiorita' qualitativa (art. 517-ter c.p.) dipende dall'idoneita' del bene a ingenerare confusione nella generalita' dei consumatori: se sussiste tale idoneita', prevale la tutela della fede pubblica e si applica l'art. 474
  • In Cassazione non e' consentito rimettere in discussione la valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito salvo errori di travisamento 'fotografico' delle prove; le censure che richiedono un nuovo apprezzamento delle risultanze sono inammissibili
  • Le doglianze sulla motivazione devono essere formulate entro i limiti di ammissibilita' dell'art. 606 c.p.p.; non e' possibile aggirare tali limiti invocando altresi' norme processuali in modo da ottenere un riesame del merito
  • In situazioni emergenziali (es. norme covid) la mancata sottoscrizione digitale di allegati non essenziali trasmessi via PEC non determina automaticamente l'inammissibilita' del ricorso: va applicato il principio di conservazione degli atti e valutata la rilevanza dell'allegato rispetto al contenuto dell'impugnazione
  • Per provare il concorso e l'aggravante per numero dei partecipanti la giurisprudenza valuta elementi oggettivi come condotte comuni, cooperazione al momento dell'intervento delle forze dell'ordine, identita' della merce posta in vendita e circostanze di provenienza comune; tali valutazioni, se logiche e motivate, sono difficilmente sindacabili in Cassazione

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