Cassazione Penale, Sentenza n. 4361/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per concorso in detenzione ai fini di vendita di prodotti con marchio contraffatto e per ricettazione. Contestano la qualificazione giuridica dei fatti (sostengono che si tratti al piu' di fattispecie meno grave ex art. 517-ter c.p. e non di falsificazione ex art. 474 c.p.), denunciano travisamento e omissione delle prove (in particolare la valutazione delle fascette sequestrate e la deposizione dell'esperta Chiara Simone), e rimettono in discussione la sussistenza del concorso e della aggravante per numero dei partecipanti. Alcuni ricorrenti prospettano anche questioni processuali relative alla tardivita' e alla sottoscrizione digitale degli allegati trasmessi via PEC
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato le ordinanze della Corte d'appello che avevano dichiarato inammissibili per tardivita' i ricorsi (perche' la mancata sottoscrizione digitale di allegati non essenziali non puo' comportare inammissibilita' alla luce della disciplina emergenziale). Tuttavia, nel merito la Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per essere basati su motivi meramente ripetitivi e su contestazioni di fatto gia esaminate e adeguatamente motivate dai giudici di merito. La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione dei fatti come contraffazione ex art. 474 c.p. e fondate le valutazioni circa il concorso e l'aggravante; ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ha disposto, ex art. 616 c.p.p., il versamento alla cassa delle ammende di una somma equitativamente fissata in euro 3.000
Norme richiamate
art. 474 cod. pen.
La Corte ha ritenuto che le fascette sequestrate recassero il marchio registrato e fossero idonee a decepire i consumatori, tutelando la fede pubblica; percio' la fattispecie configurata e' quella della contraffazione e non solo una mera apposizione grossolana del marchio
art. 517-ter cod. pen.
Richiamata dai ricorrenti come possibile qualificazione alternativa, la norma e' stata esclusa dai giudici di merito in ragione dell'idoneita' delle fascette a ingenerare confusione nella generalita' dei consumatori, rendendo applicabile l'art. 474
art. 192 cod. proc. pen.
I ricorrenti hanno invocato omessa/erronea valutazione della prova; la Cassazione ricorda pero' che contestazioni di merito riferite alla valutazione delle prove rientrano nei limiti di ammissibilita' fissati dall'art. 606 c.p.p. e non possono essere travasate sotto altra rubrica per superarli
art. 606 cod. proc. pen.
La Corte ha valutato le censure alla luce dei limiti di ammissibilita' del ricorso per cassazione: non e' consentita una nuova rivalutazione del fatto e delle prove (lett. e) e le doglianze processuali non possono servirsi indebitamente della lettera b) per aggirare i vincoli
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento in Cassazione
art. 24, comma 6-sexies, lett. b), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con mod. legge 176/2020
Interpretata in combinato con il principio di conservazione degli atti in materia emergenziale: la mancata sottoscrizione digitale di allegati non essenziali inviati via PEC non legittima automaticamente l'inammissibilita' del ricorso
art. 23.8 d.lgs. 137/20 (richiamato nella trattazione)
Richiamato con riferimento al contraddittorio scritto e alle modalita' di trattazione del ricorso in Cassazione
Massime di principio
- La distinzione tra contraffazione (art. 474 c.p.) e mera alterazione o inferiorita' qualitativa (art. 517-ter c.p.) dipende dall'idoneita' del bene a ingenerare confusione nella generalita' dei consumatori: se sussiste tale idoneita', prevale la tutela della fede pubblica e si applica l'art. 474
- In Cassazione non e' consentito rimettere in discussione la valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito salvo errori di travisamento 'fotografico' delle prove; le censure che richiedono un nuovo apprezzamento delle risultanze sono inammissibili
- Le doglianze sulla motivazione devono essere formulate entro i limiti di ammissibilita' dell'art. 606 c.p.p.; non e' possibile aggirare tali limiti invocando altresi' norme processuali in modo da ottenere un riesame del merito
- In situazioni emergenziali (es. norme covid) la mancata sottoscrizione digitale di allegati non essenziali trasmessi via PEC non determina automaticamente l'inammissibilita' del ricorso: va applicato il principio di conservazione degli atti e valutata la rilevanza dell'allegato rispetto al contenuto dell'impugnazione
- Per provare il concorso e l'aggravante per numero dei partecipanti la giurisprudenza valuta elementi oggettivi come condotte comuni, cooperazione al momento dell'intervento delle forze dell'ordine, identita' della merce posta in vendita e circostanze di provenienza comune; tali valutazioni, se logiche e motivate, sono difficilmente sindacabili in Cassazione
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