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Ordinanza

Ordinanza n. 477/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento a) della Deliberazione D.G. n. 1502 del 9.12.2025, di approvazione degli esiti della prova scritta afferente alla procedura selettiva pubblica contenente gli elenchi degli ammessi e degli esclusi dalla prova orale del concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 8 posti - Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione - Profilo “Specialista Avvocato”, con cui sono stati nominati gli idonei al superamento della prova orale; b) della Deliberazione D.G. n. 17 del 23.1.2026, di approvazione della valutazione dei titoli e dei curricula dei candidati risultati idonei al superamento della prova scritta; c) dei punteggi attribuiti al termine delle prove orali del 26, 27 e 28 gennaio 2026 e del provvedimento contenente la calendarizzazione dei giorni di espletamento delle prove orali, concernente le tre distinte sedute programmate, con indicazione dei candidati ammessi per ciascuna giornata, connesso alla procedura complessiva e alla legittimità della valutazione; d) del punteggio numerico assegnato a parte ricorrente, pari a 18/30, viziato da correzione erronea, fuorviante e idonea a determinare disparità di trattamento, atteso che la prova scritta della ricorrente è stata eseguita con eccellenza, in piena conformità alla traccia ed ai criteri generali fissati dalla Commissione; e) della griglia finale contenente i voti assegnati dai Commissari alla ricorrente, identici tra loro, che costituisce la graduatoria definitiva della correzione delle prove scritte, viziata e idonea a determinare disparità di trattamento; f) dei verbali della Commissione esaminatrice dal n. 1 al n. 10; g) della nota del 1.12.2025, con cui è stata verbalizzata la consegna ed il deposito degli atti concorsuali contenenti gli esiti della prova scritta; h) della D.D.G. n. 1118 del 12.9.2025, concernente la nomina del Presidente della Commissione di concorso e dei relativi componenti; i) del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 8 posti per l’area dei funzionari e d’elevata qualificazione (profilo professionale specialista avvocato a tempo indeterminato e a tempo pieno), indetto dal Direttore generale dell’Azienda Regionale Attività Irrigue e Forestali - Puglia con deliberazione n. 1253 del 11.11.2024, pubblicata sul BURP n. 92 del 14.11.2024; j) del provvedimento con cui è stata designata la Commissione e nel quale sono state rese le dichiarazioni relative all’assenza di motivi di incompatibilità e di conflitti di interesse; k) della deliberazione n. 559 del 3.6.2024 del Direttore Generale dell’Azienda Regionale Attività Irrigue e Forestali - Puglia, di adozione definitiva del Piano triennale dei fabbisogni del personale 2024 - 2026 di ARIF Puglia, richiamata nella deliberazione n. 1253 del 11.11.2024, con tutte le delibere ivi richiamate per relationem; l) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, adottati e/o adottandi, conosciuti e non conosciuti, ivi compreso i verbali, ove e nella parte in cui i componenti di Commissione: a) non hanno reso la dichiarazione di incompatibilità e di assenza di conflitto d’interesse con i candidati ammessi a sostenere le prove scritte; b) non hanno osservato gli obblighi previsti ex DPR 487/1994, D.lgs. 165/2001, L. 190/2012, DPR 62/2013, art. 51 c.p.c. e dal bando durante l’esercizio delle funzioni concorsuali, anche ai fini del rispetto della normativa in tema di incompatibilità ed anticorruzione; m) di ogni altro atto, accertamento o provvedimento prodromico, presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto e mai reso noto alla ricorrente, ove e per quanto lesivo degli interessi della ridetta ricorrente, inclusa l’eventuale graduatoria medio tempore formata, in ordine alla quale si fa, sin d’ora, espressa riserva di impugnazione a mezzo di apposito ricorso per motivi aggiunti; nonché per l’accertamento e la declaratoria, anche in via cautelare del diritto della ricorrente ad ottenere il punteggio di “21”, previsto come soglia di sufficienza per l’ammissione alla successiva prova orale e, in ogni caso, per essere ammessa a sostenere la prova orale del concorso, che è ancora in corso di svolgimento.

Giustizia amministrativa202600242

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla prova orale e valutazione insufficiente della prova scritta, con attribuzione del punteggio di 18/30, nell’ambito di un concorso per otto posti di Specialista Avvocato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura selettiva pubblica per la copertura di otto posti di Specialista Avvocato, contestando principalmente l’attribuzione del punteggio di 18/30 alla prova scritta, ritenuto erroneo e ingiustificatamente penalizzante rispetto alla traccia e ai criteri di valutazione. Ha inoltre censurato la griglia finale, l’identità dei voti attribuiti dai commissari, i verbali della commissione, la nomina e le dichiarazioni dei componenti, nonché il rispetto della disciplina in materia di incompatibilità, conflitto di interessi, anticorruzione e svolgimento delle procedure concorsuali. Ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati e l’accertamento del diritto a ottenere il punteggio minimo di 21/30, ovvero a essere ammessa alla prova orale. Nel corso del giudizio è stata ammessa con riserva alla prova orale, che ha poi superato.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha rilevato che l’eventuale accoglimento della domanda, comportando la rivalutazione della prova scritta, potrebbe incidere sulla posizione di tutti i candidati risultati vincitori o idonei nella procedura. Ha quindi ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tali controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale di ARIF. L’ordinanza stabilisce in dettaglio il contenuto dell’avviso, i documenti da pubblicare, la necessità di mantenere la pubblicazione fino alla sentenza definitiva di primo grado e gli obblighi di attestazione dell’avvenuta pubblicazione. Ha assegnato alla ricorrente il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per trasmettere ad ARIF la richiesta di pubblicazione e ha previsto il deposito telematico della prova della trasmissione e della successiva pubblicazione entro i termini per la produzione documentale di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., a pena di improcedibilità. La trattazione è stata rinviata all’udienza pubblica del 23 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Il termine per la produzione documentale è richiamato quale termine perentorio entro cui depositare la prova della trasmissione della richiesta di pubblicazione e la prova dell’avvenuta pubblicazione, a pena di improcedibilità del ricorso.

  • d.P.R. 487/1994

    Richiamato tra le fonti della disciplina concorsuale e degli obblighi gravanti sulla commissione, senza una specifica interpretazione nella presente ordinanza.

  • d.lgs. 165/2001

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle procedure concorsuali e degli obblighi di incompatibilità e anticorruzione, senza una specifica interpretazione nella presente ordinanza.

  • l. 190/2012

    Richiamata dalla ricorrente in relazione agli obblighi anticorruzione e ai conflitti di interesse dei componenti della commissione, senza una specifica interpretazione nella presente ordinanza.

  • d.P.R. 62/2013

    Richiamato dalla ricorrente in relazione agli obblighi di comportamento e all’assenza di conflitti di interesse, senza una specifica interpretazione nella presente ordinanza.

  • art. 51 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro della disciplina delle incompatibilità dei componenti della commissione, senza una specifica interpretazione nella presente ordinanza.

Massime di principio

  • Quando l’eventuale accoglimento di un ricorso avverso la valutazione di una prova concorsuale può incidere sulle posizioni dei candidati vincitori o idonei, questi ultimi devono essere considerati controinteressati ai quali va integrato il contraddittorio.
  • In presenza di un numero elevato o comunque individuabile di controinteressati, il giudice amministrativo può autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione degli elementi necessari a rendere conoscibili il giudizio, gli atti impugnati, il ricorso e i controinteressati.
  • Il mancato rispetto dei termini perentori assegnati per la trasmissione all’amministrazione della richiesta di pubblicazione e per il deposito della prova della trasmissione e dell’avvenuta pubblicazione comporta l’improcedibilità del ricorso.
  • L’amministrazione incaricata della pubblicazione deve rendere disponibili gli atti in un’apposita sezione facilmente raggiungibile dalla home page del sito istituzionale e rilasciare, su richiesta, un’attestato della pubblicazione con l’indicazione della relativa data.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereTermini e notificazione del ricorso
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrereTermini del procedimentoDecadenza e tardività

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