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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20131/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un'intimazione di pagamento, deducendo, per i crediti rientranti nella giurisdizione del giudice adito, l'omessa notifica delle cartelle presupposte e la prescrizione dei relativi crediti. In primo grado il ricorso era stato accolto, anche perché per alcune cartelle l'agente della riscossione non aveva fornito prova della notifica. In appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva prodotto la documentazione attestante la notificazione delle cartelle, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado l'aveva ritenuta inammissibile, applicando il nuovo art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 come modificato dal d.lgs. n. 220 del 2023. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992, in combinato con l'art. 4, comma 2, d.lgs. n. 220 del 2023, sostenendo che il nuovo regime preclusivo non era applicabile perché il giudizio di primo grado era stato introdotto prima del 4 gennaio 2024.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha affermato che, per i giudizi tributari introdotti in primo grado prima del 4 gennaio 2024, continua ad applicarsi il previgente art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, che consente la produzione di nuovi documenti anche in appello senza necessità di dimostrare la non imputabilità del precedente omesso deposito. Ha quindi ritenuto erronea la declaratoria di inammissibilità della documentazione prodotta dall'Agenzia in appello, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, affinché riesamini la controversia valutando la documentazione prodotta e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza per violazione di norme processuali è deducibile in cassazione come error in procedendo.

  • art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992

    "è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti"

    Nel testo previgente, applicabile ai giudizi instaurati in primo grado prima del 4 gennaio 2024, consentiva una piena produzione documentale in appello, anche per documenti preesistenti.

  • art. 4, comma 2, d.lgs. n. 220 del 2023

    La sua immediata applicazione ai giudizi di appello relativi a processi di primo grado già pendenti è stata esclusa per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale richiamata dalla Corte.

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    La produzione documentale esaminata non introduceva nuove domande o eccezioni, ma mirava a provare un fatto già controverso nel giudizio di primo grado.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dalla parte resistente, ma ritenuto non ostativo alla produzione documentale nel caso concreto.

  • art. 345, terzo comma, c.p.c.

    Non si applica al processo tributario per il principio di specialità, essendo la materia regolata dall'art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992.

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari instaurati in primo grado prima del 4 gennaio 2024 continua ad applicarsi la disciplina previgente dell'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, che consente la produzione di nuovi documenti in appello senza limiti di non imputabilità dell'omesso deposito nel grado precedente.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale dell'estensione immediata del nuovo regime processuale impedisce di applicare retroattivamente le preclusioni introdotte dal d.lgs. n. 220 del 2023 a processi già iniziati sotto la disciplina previgente, in ragione della tutela dell'affidamento e della prevedibilità delle regole processuali.
  • Nel processo tributario la produzione documentale in appello, quando diretta a provare fatti già controversi, non integra di per sé domanda o eccezione nuova e non incontra la preclusione dell'art. 345 c.p.c., per la specialità della disciplina del d.lgs. n. 546 del 1992.
  • L'erronea applicazione del regime processuale temporale vigente, con conseguente dichiarazione di inammissibilità di documenti invece ammissibili, integra error in procedendo denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppello
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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