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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07801/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un cliente aveva convenuto la banca chiedendone la condanna a rifondergli il contenuto custodito in una cassetta di sicurezza, o il relativo equivalente monetario, oltre al risarcimento dei danni. Sosteneva di aver affittato la cassetta e di avervi custodito lingotti d'oro e sterline d'oro; dopo il decesso dello zio, coerede testamentario, aveva rinvenuto nella cassetta solo una parte delle sterline e assumeva che la cassetta fosse stata aperta in più occasioni senza registrazione bancaria. Deduceva che la banca avesse consentito accessi illegittimi e che ciò integrasse responsabilità ex art. 1839 c.c. In cassazione articolava sette motivi: violazione degli artt. 1839, 1218 e 1176 c.c. per avere la corte escluso la responsabilità della banca sulla base della proprietà dei beni; omesso esame del fatto decisivo relativo alla mancata corretta custodia; violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. per avere ritenuto rilevante il tema della proprietà; violazione delle norme sul contraddittorio e dell'art. 81 c.p.c. perché la banca non avrebbe potuto eccepire questioni attinenti al diritto di terzi; erronea valutazione delle presunzioni e violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.; violazione degli artt. 1218 e 1839 c.c. quanto alle omesse registrazioni degli accessi e al danno da attività istruttoria; violazione degli artt. 770, 1153, 1147, 1839 e 1218 c.c. per avere omesso di considerare la presunta buona fede del possesso e l'eventuale liberalità dello zio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese. Ha ritenuto che la decisione di merito fosse sorretta da più rationes decidendi autonome: da un lato, l'attore aveva ancorato la domanda al danno da perdita di beni di sua proprietà, ma la corte territoriale aveva accertato che i beni erano stati acquistati e poi legittimamente disinvestiti dallo zio, con accredito del ricavato anche al ricorrente; dall'altro lato, e in modo decisivo, il giudice d'appello aveva rilevato che non era stata specificamente censurata la statuizione di primo grado secondo cui l'asportazione era avvenuta da parte dello zio, soggetto autorizzato e munito della chiave, cosicché la banca aveva consentito l'accesso al legittimato e non poteva essere chiamata a rispondere. Poiché il ricorso non colpiva questa autonoma ratio, è stato dichiarato inammissibile. È stata inoltre applicata la condanna alle spese e dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1839 c.c.

    la responsabilità della banca per la cassetta di sicurezza presuppone un problema di integrità/custodia o di accesso non autorizzato; se l'accesso è consentito a soggetto legittimato in base al contratto, non sorge responsabilità della banca

  • art. 1218 c.c.

    invocato dal ricorrente per fondare una responsabilità da inadempimento, ma non ritenuto idoneo a superare la ratio di merito relativa alla legittimità dell'accesso e alla mancata impugnazione di una ratio autonoma

  • art. 1176 c.c.

    richiamato dal ricorrente per la pretesa negligenza della banca nella custodia, senza esito favorevole

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre ultrapetizione o errore nel decidere su un tema non controverso, ma la Corte ha ritenuto che la questione della proprietà fosse pertinente alla domanda

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione delle prove e alla pretesa non contestazione del tema della proprietà

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione giudiziale delle prove presuntive

  • art. 81 c.p.c.

    invocato per sostenere che la banca non potesse far valere eccezioni attinenti a diritti di terzi, ma la censura è stata disattesa

  • art. 2727 c.c.

    richiamato sulla prova presuntiva; la Corte non ha accolto la censura

  • art. 2729 c.c.

    richiamato sulla prova presuntiva; la Corte non ha accolto la censura

  • art. 770 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere una possibile liberalità dello zio

  • art. 1153 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'acquisto della proprietà in buona fede del contenuto depositato

  • art. 1147 c.c.

    richiamato dal ricorrente per invocare il possesso di buona fede

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità

Massime di principio

  • Quando la sentenza di merito è sorretta da rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a giustificare il decisum, il ricorso per cassazione è inammissibile se non le censura tutte specificamente.
  • Nella controversia sulla cassetta di sicurezza, la responsabilità della banca non può essere affermata se l'accesso al contenuto è stato consentito a un soggetto legittimato dal contratto e munito della chiave, salvo specifica impugnazione di tale accertamento.
  • Se la domanda risarcitoria è costruita sulla perdita di beni asseritamente di proprietà dell'attore, il giudice può verificare in via preliminare la titolarità dei beni, poiché tale profilo incide direttamente sul fondamento della pretesa.
  • Non è ammissibile introdurre per la prima volta in cassazione un profilo di danno diverso da quello dedotto nei gradi di merito, specie quando manca una compiuta base di autosufficienza.
  • La censura relativa alla mancata registrazione degli accessi alla cassetta di sicurezza è irrilevante se la decisione di merito poggia, in via autonoma, sulla legittimità dell'accesso del soggetto autorizzato e non sulla violazione delle regole di custodia dei locali.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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