Cassazione Civile, Ordinanza n. 07801/2023 del 17/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un cliente aveva convenuto la banca chiedendone la condanna a rifondergli il contenuto custodito in una cassetta di sicurezza, o il relativo equivalente monetario, oltre al risarcimento dei danni. Sosteneva di aver affittato la cassetta e di avervi custodito lingotti d'oro e sterline d'oro; dopo il decesso dello zio, coerede testamentario, aveva rinvenuto nella cassetta solo una parte delle sterline e assumeva che la cassetta fosse stata aperta in più occasioni senza registrazione bancaria. Deduceva che la banca avesse consentito accessi illegittimi e che ciò integrasse responsabilità ex art. 1839 c.c. In cassazione articolava sette motivi: violazione degli artt. 1839, 1218 e 1176 c.c. per avere la corte escluso la responsabilità della banca sulla base della proprietà dei beni; omesso esame del fatto decisivo relativo alla mancata corretta custodia; violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. per avere ritenuto rilevante il tema della proprietà; violazione delle norme sul contraddittorio e dell'art. 81 c.p.c. perché la banca non avrebbe potuto eccepire questioni attinenti al diritto di terzi; erronea valutazione delle presunzioni e violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.; violazione degli artt. 1218 e 1839 c.c. quanto alle omesse registrazioni degli accessi e al danno da attività istruttoria; violazione degli artt. 770, 1153, 1147, 1839 e 1218 c.c. per avere omesso di considerare la presunta buona fede del possesso e l'eventuale liberalità dello zio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese. Ha ritenuto che la decisione di merito fosse sorretta da più rationes decidendi autonome: da un lato, l'attore aveva ancorato la domanda al danno da perdita di beni di sua proprietà, ma la corte territoriale aveva accertato che i beni erano stati acquistati e poi legittimamente disinvestiti dallo zio, con accredito del ricavato anche al ricorrente; dall'altro lato, e in modo decisivo, il giudice d'appello aveva rilevato che non era stata specificamente censurata la statuizione di primo grado secondo cui l'asportazione era avvenuta da parte dello zio, soggetto autorizzato e munito della chiave, cosicché la banca aveva consentito l'accesso al legittimato e non poteva essere chiamata a rispondere. Poiché il ricorso non colpiva questa autonoma ratio, è stato dichiarato inammissibile. È stata inoltre applicata la condanna alle spese e dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 1839 c.c.
la responsabilità della banca per la cassetta di sicurezza presuppone un problema di integrità/custodia o di accesso non autorizzato; se l'accesso è consentito a soggetto legittimato in base al contratto, non sorge responsabilità della banca
art. 1218 c.c.
invocato dal ricorrente per fondare una responsabilità da inadempimento, ma non ritenuto idoneo a superare la ratio di merito relativa alla legittimità dell'accesso e alla mancata impugnazione di una ratio autonoma
art. 1176 c.c.
richiamato dal ricorrente per la pretesa negligenza della banca nella custodia, senza esito favorevole
art. 112 c.p.c.
invocato per dedurre ultrapetizione o errore nel decidere su un tema non controverso, ma la Corte ha ritenuto che la questione della proprietà fosse pertinente alla domanda
art. 115 c.p.c.
richiamato in relazione alla valutazione delle prove e alla pretesa non contestazione del tema della proprietà
art. 116 c.p.c.
richiamato per contestare la valutazione giudiziale delle prove presuntive
art. 81 c.p.c.
invocato per sostenere che la banca non potesse far valere eccezioni attinenti a diritti di terzi, ma la censura è stata disattesa
art. 2727 c.c.
richiamato sulla prova presuntiva; la Corte non ha accolto la censura
art. 2729 c.c.
richiamato sulla prova presuntiva; la Corte non ha accolto la censura
art. 770 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere una possibile liberalità dello zio
art. 1153 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere l'acquisto della proprietà in buona fede del contenuto depositato
art. 1147 c.c.
richiamato dal ricorrente per invocare il possesso di buona fede
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- Quando la sentenza di merito è sorretta da rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a giustificare il decisum, il ricorso per cassazione è inammissibile se non le censura tutte specificamente.
- Nella controversia sulla cassetta di sicurezza, la responsabilità della banca non può essere affermata se l'accesso al contenuto è stato consentito a un soggetto legittimato dal contratto e munito della chiave, salvo specifica impugnazione di tale accertamento.
- Se la domanda risarcitoria è costruita sulla perdita di beni asseritamente di proprietà dell'attore, il giudice può verificare in via preliminare la titolarità dei beni, poiché tale profilo incide direttamente sul fondamento della pretesa.
- Non è ammissibile introdurre per la prima volta in cassazione un profilo di danno diverso da quello dedotto nei gradi di merito, specie quando manca una compiuta base di autosufficienza.
- La censura relativa alla mancata registrazione degli accessi alla cassetta di sicurezza è irrilevante se la decisione di merito poggia, in via autonoma, sulla legittimità dell'accesso del soggetto autorizzato e non sulla violazione delle regole di custodia dei locali.
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