Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 12056/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del provvedimento di rifiuto del visto d'ingresso in Italia Schengen n. 2025-4394 emesso il 28 settembre 2025 e notificato all'interessato il 7 ottobre 2025 e ordine a rilasciare visto di ingresso;

Giustizia amministrativa202515384

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto turistico Schengen emesso dalla sede diplomatica italiana a Teheran a seguito del riesame della domanda

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva già ottenuto l'annullamento di un precedente diniego relativo alla medesima domanda, con una sentenza che aveva rilevato l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto e la mancata considerazione del comportamento tenuto in occasione di un precedente ingresso in Italia. A seguito della riapertura della pratica e del deposito di documentazione aggiuntiva, l'amministrazione ha adottato un nuovo diniego, fondato sulla verifica della documentazione bancaria prodotta dall'interessato: il saldo del conto corrente, dopo la presentazione della domanda, risultava rapidamente e significativamente diminuito mediante numerose disposizioni di money transfer. Il ricorrente ha dedotto, da un lato, la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di diniego e, dall'altro, eccesso di potere per omessa istruttoria e irrazionalità della decisione. Ha inoltre contestato l'assenza di documentazione a sostegno della verifica bancaria, valorizzato la garanzia prestata dalla sorella e sostenuto che la precedente sentenza producesse un effetto conformativo tale da vincolare l'amministrazione nella verifica dei presupposti per il rilascio del visto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso la fondatezza del motivo relativo al preavviso di rigetto, ritenendo applicabile al nuovo provvedimento, adottato nell'ottobre 2025, il comma 7-bis dell'art. 4 TUIMM, introdotto dal d.l. n. 145/2024 e convertito dalla l. n. 187/2024, che esclude l'applicazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 ai procedimenti relativi ai visti di ingresso. Ha respinto anche le censure sull'istruttoria e sulla razionalità del diniego. La verifica bancaria risultava infatti direttamente dalla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente: l'estratto conto evidenziava il passaggio del saldo da circa 10 miliardi di Rial a 1.458.334.040 Rial e poi a 161.219.590 Rial, attraverso numerose operazioni di trasferimento di denaro. Tale movimentazione costituiva un indice oggettivo idoneo a porre in dubbio la stabilità della disponibilità economica, l'attendibilità delle dichiarazioni sullo scopo del viaggio e le intenzioni di rientro nel Paese di origine. Il ricorrente non aveva fornito documentazione bancaria contraria né spiegato la repentina movimentazione delle somme; la garanzia della sorella non era sufficiente a superare il rilievo dell'amministrazione. Il giudice ha riconosciuto alla sede diplomatica un'ampia discrezionalità nella valutazione dell'affidabilità del richiedente, purché fondata su circostanze fattuali concrete e rilevanti, ravvisate nel caso di specie nella sospetta volatilità della provvista. La precedente sentenza non impediva il nuovo diniego, poiché si era limitata ad annullare il precedente provvedimento per omesso preavviso e mancata considerazione del comportamento pregresso, mentre il nuovo diniego si fondava anche su elementi istruttori emersi nella fase di riesame. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La disposizione non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso in forza della disciplina speciale sopravvenuta richiamata dal giudice.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998 (TUIMM)

    Impone al richiedente il visto la prova delle finalità del viaggio e consente alla sede diplomatica di valutare l'affidabilità delle dichiarazioni sulla base di indici oggettivi.

  • art. 4, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998 (TUIMM)

    L'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso nonché al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso.

    Esclude l'obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto nei procedimenti relativi ai visti di ingresso.

  • d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito dalla l. 9 dicembre 2024, n. 187

    Ha introdotto il comma 7-bis dell'art. 4 TUIMM, applicabile al nuovo provvedimento in base al principio tempus regit actum.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme alle disposizioni del GDPR richiamate in dispositivo, la base per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati nel dispositivo a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata in relazione all'oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Nei procedimenti relativi al rilascio dei visti di ingresso non trova applicazione l'art. 10-bis l. n. 241/1990 quando il provvedimento è adottato sotto la vigenza dell'art. 4, comma 7-bis, d.lgs. n. 286/1998, introdotto dal d.l. n. 145/2024 e convertito dalla l. n. 187/2024.
  • La sede diplomatica dispone di ampia discrezionalità nella valutazione dell'affidabilità delle dichiarazioni del richiedente il visto e delle finalità del viaggio, ma tale valutazione deve essere sorretta da circostanze fattuali concrete e rilevanti.
  • La repentina e significativa diminuzione del saldo bancario, risultante dalla documentazione prodotta dallo stesso richiedente e non adeguatamente spiegata né smentita da documentazione contraria, può costituire un indice oggettivo idoneo a fondare dubbi sulla disponibilità economica, sull'attendibilità dello scopo dichiarato del viaggio e sulle intenzioni di rientro nel Paese di origine.
  • L'effetto conformativo di una precedente sentenza di annullamento vincola l'amministrazione nei limiti delle ragioni poste a fondamento di quella decisione, ma non impedisce un nuovo diniego basato su elementi istruttori concreti emersi successivamente nella fase di riesame.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.