Sentenza del 02/03/2020 n. 628 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Accertamento - D'ufficio - Ricostruzione del conto economico nell'avviso - Esposizione attendibile dei costi e ricavi documentati - Necessità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Accertamento d'ufficio basato su ricostruzione indiretta dei ricavi e del volume d'affari dopo verifica della Guardia di Finanza; contestata omissione di ricavi dichiarati nei quadri relativi a IRPEF, IRAP e IVA, vendita sottocosto e applicazione di una percentuale di ricarico dell'11% sulla vendita delle autovetture. Il contribuente ha lamentato il mancato riconoscimento della detrazione dell'IVA sugli acquisti regolarmente fatturati e registrati, l'omesso computo delle ritenute subite sulle provvigioni (circa €39.966,10), l'erroneità della percentuale di ricarico utilizzata dall'Ufficio e l'esclusione dei costi documentati di acquisto delle auto dal conto economico ricostruito dall'Amministrazione
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente l'appello: ha riformato la sentenza di primo grado e annullato parzialmente l'avviso di accertamento. Ha ordinato all'Agenzia di rideterminare gli imponibili tenendo conto delle ritenute erariali sulle provvigioni (€39.966,10), dei costi d'acquisto documentati delle autovetture e del diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti per €129.966,80 (con recupero IVA sui maggiori ricavi per €8.555,00). Ha disposto l'applicazione delle sanzioni e degli interessi al minimo di legge e la compensazione integrale delle spese di giudizio
Norme richiamate
Costituzione Italiana, art. 53
Richiamata la necessità di rispetto della capacità contributiva e della corretta determinazione della base imponibile; l'accertamento non può prescindere da una corretta ricostruzione del conto economico
D.P.R. n. 600/1973, art. 39
Usato dall'Amministrazione per determinare redditi d'impresa sulla base delle scritture contabili; il Collegio ha ritenuto però necessario che l'avviso contenga una ricostruzione attendibile del conto economico comprensiva di tutti i costi e ricavi documentati
D.P.R. n. 600/1973, art. 41
Norma sull'accertamento d'ufficio richiamata per la determinazione del reddito complessivo; il giudice ha sottolineato che l'atto deve dettagliare i criteri e gli elementi adottati
D.P.R. n. 633/1972, art. 55
Riferimento per il recupero dell'IVA su operazioni imponibili; il Collegio ha rilevato che il diritto alla detrazione deve essere valutato tenendo conto delle fatture e dei requisiti sostanziali
D.P.R. n. 633/1972, art. 25
Registrazione degli acquisti: la detraibilità dell'IVA è subordinata alla corretta documentazione e registrazione delle fatture; il giudice ha ritenuto che gli acquisti fatturati e registrati danno diritto alla detrazione
D.P.R. n. 633/1972, art. 33
Richiamato in tema di liquidazione e versamento dell'IVA; la Commissione ha evidenziato che l'IVA assolta sugli acquisti regolarmente fatturati non può essere automaticamente esclusa
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 22
Richiamato dal contribuente per lo scomputo degli acconti e delle ritenute; il Collegio ha rilevato l'omesso riconoscimento delle ritenute subite sulle provvigioni e ha ordinato che vengano considerate
Direttive UE (sesta direttiva 1977/388/CEE e direttiva 2006/112/CE), art. 18 par.1 lett. a) e art.178
Citate per affermare il principio della neutralità dell'IVA e che la detrazione è dovuta se sussistono i requisiti sostanziali (es. possesso di fattura conforme), anche in presenza di dichiarazione annuale infedele
Codice Civile, art. 2697
Riferimento alla ripartizione dell'onere della prova: la Commissione ha sottolineato che l'Ufficio deve provare l'entità del ricarico applicato, non può limitarsi ad affermarlo senza prova
Massime di principio
- In caso di accertamento d'ufficio l'amministrazione deve allegare e motivare una ricostruzione attendibile del conto economico dell'esercizio oggetto di controllo, riportando costi e ricavi documentati necessari per determinare IRPEF, IRAP, IVA e contributi INPS
- La detrazione dell'IVA sugli acquisti è riconosciuta se sussistono i requisiti sostanziali (esistenza di fatture conformi e registrazioni), anche se la dichiarazione annuale risulta infedele, salvo i casi di indetraibilità oggettiva
- L'onere della prova sulla quantificazione di rettifiche (es. percentuale di ricarico o vendite sottocosto) grava sull'Amministrazione: sono richieste prove concrete e non meri presupposti
- Le ritenute subite e documentate (es. su provvigioni) devono essere computate nella determinazione del reddito e dell'imposta dovuta; il contribuente deve esibire la documentazione e l'Ufficio non può escluderle senza motivo
- Se il contribuente integra o ricostruisce tempestivamente la documentazione smarrita e dimostra costi e fatture, deve contestualmente chiedere che l'Ufficio proceda a una rideterminazione conforme ai documenti prodotti
- In caso di violazioni formali ma non sostanziali relative alla dichiarazione IVA, i giudici possono riconoscere la neutralità fiscale e concedere la detrazione, spesso con riduzione delle sanzioni al minimo
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