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Sentenza

Sentenza del 02/03/2020 n. 628 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Accertamento - D'ufficio - Ricostruzione del conto economico nell'avviso - Esposizione attendibile dei costi e ricavi documentati - Necessità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Accertamento d'ufficio basato su ricostruzione indiretta dei ricavi e del volume d'affari dopo verifica della Guardia di Finanza; contestata omissione di ricavi dichiarati nei quadri relativi a IRPEF, IRAP e IVA, vendita sottocosto e applicazione di una percentuale di ricarico dell'11% sulla vendita delle autovetture. Il contribuente ha lamentato il mancato riconoscimento della detrazione dell'IVA sugli acquisti regolarmente fatturati e registrati, l'omesso computo delle ritenute subite sulle provvigioni (circa €39.966,10), l'erroneità della percentuale di ricarico utilizzata dall'Ufficio e l'esclusione dei costi documentati di acquisto delle auto dal conto economico ricostruito dall'Amministrazione

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente l'appello: ha riformato la sentenza di primo grado e annullato parzialmente l'avviso di accertamento. Ha ordinato all'Agenzia di rideterminare gli imponibili tenendo conto delle ritenute erariali sulle provvigioni (€39.966,10), dei costi d'acquisto documentati delle autovetture e del diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti per €129.966,80 (con recupero IVA sui maggiori ricavi per €8.555,00). Ha disposto l'applicazione delle sanzioni e degli interessi al minimo di legge e la compensazione integrale delle spese di giudizio

Norme richiamate

  • Costituzione Italiana, art. 53

    Richiamata la necessità di rispetto della capacità contributiva e della corretta determinazione della base imponibile; l'accertamento non può prescindere da una corretta ricostruzione del conto economico

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 39

    Usato dall'Amministrazione per determinare redditi d'impresa sulla base delle scritture contabili; il Collegio ha ritenuto però necessario che l'avviso contenga una ricostruzione attendibile del conto economico comprensiva di tutti i costi e ricavi documentati

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 41

    Norma sull'accertamento d'ufficio richiamata per la determinazione del reddito complessivo; il giudice ha sottolineato che l'atto deve dettagliare i criteri e gli elementi adottati

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 55

    Riferimento per il recupero dell'IVA su operazioni imponibili; il Collegio ha rilevato che il diritto alla detrazione deve essere valutato tenendo conto delle fatture e dei requisiti sostanziali

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 25

    Registrazione degli acquisti: la detraibilità dell'IVA è subordinata alla corretta documentazione e registrazione delle fatture; il giudice ha ritenuto che gli acquisti fatturati e registrati danno diritto alla detrazione

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 33

    Richiamato in tema di liquidazione e versamento dell'IVA; la Commissione ha evidenziato che l'IVA assolta sugli acquisti regolarmente fatturati non può essere automaticamente esclusa

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 22

    Richiamato dal contribuente per lo scomputo degli acconti e delle ritenute; il Collegio ha rilevato l'omesso riconoscimento delle ritenute subite sulle provvigioni e ha ordinato che vengano considerate

  • Direttive UE (sesta direttiva 1977/388/CEE e direttiva 2006/112/CE), art. 18 par.1 lett. a) e art.178

    Citate per affermare il principio della neutralità dell'IVA e che la detrazione è dovuta se sussistono i requisiti sostanziali (es. possesso di fattura conforme), anche in presenza di dichiarazione annuale infedele

  • Codice Civile, art. 2697

    Riferimento alla ripartizione dell'onere della prova: la Commissione ha sottolineato che l'Ufficio deve provare l'entità del ricarico applicato, non può limitarsi ad affermarlo senza prova

Massime di principio

  • In caso di accertamento d'ufficio l'amministrazione deve allegare e motivare una ricostruzione attendibile del conto economico dell'esercizio oggetto di controllo, riportando costi e ricavi documentati necessari per determinare IRPEF, IRAP, IVA e contributi INPS
  • La detrazione dell'IVA sugli acquisti è riconosciuta se sussistono i requisiti sostanziali (esistenza di fatture conformi e registrazioni), anche se la dichiarazione annuale risulta infedele, salvo i casi di indetraibilità oggettiva
  • L'onere della prova sulla quantificazione di rettifiche (es. percentuale di ricarico o vendite sottocosto) grava sull'Amministrazione: sono richieste prove concrete e non meri presupposti
  • Le ritenute subite e documentate (es. su provvigioni) devono essere computate nella determinazione del reddito e dell'imposta dovuta; il contribuente deve esibire la documentazione e l'Ufficio non può escluderle senza motivo
  • Se il contribuente integra o ricostruisce tempestivamente la documentazione smarrita e dimostra costi e fatture, deve contestualmente chiedere che l'Ufficio proceda a una rideterminazione conforme ai documenti prodotti
  • In caso di violazioni formali ma non sostanziali relative alla dichiarazione IVA, i giudici possono riconoscere la neutralità fiscale e concedere la detrazione, spesso con riduzione delle sanzioni al minimo

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