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Ordinanza

Ordinanza n. 641/2026 - Catania, Sezione 1

per la correzione della sentenza n. 162 del 20 gennaio 2026, pronunciata da questa Sezione sul ricorso 1574 del 2025;

Giustizia amministrativa202501574

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IOrdinanzaaltro

Atto impugnato: sentenza n. 162 del 20 gennaio 2026, limitatamente all'individuazione del Commissario ad acta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (parte istante)

Prevale il privato

La controversia

I richiedenti hanno domandato la correzione di un errore materiale contenuto nella sentenza n. 162 del 20 gennaio 2026, pronunciata nel giudizio promosso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Patti, Sezione lavoro, n. 50/2025. La sentenza aveva indicato quale Commissario ad acta il "Segretario comunale del Comune di Tindari". L'errore consisteva nell'individuazione di Tindari come Comune autonomo, mentre Tindari è una frazione del Comune di Patti; il soggetto corretto doveva quindi essere il Segretario Generale del Comune di Patti. Il Comune di Capo D'Orlando non si è costituito. Il Comune di Patti, tramite il Segretario Generale, aveva inoltre chiesto la correzione.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza di correzione, ritenendo che l'individuazione del Commissario ad acta quale Segretario comunale del Comune di Tindari costituisse un errore materiale rettificabile. Ha disposto che, tanto nella motivazione quanto nel dispositivo della sentenza n. 162 del 20 gennaio 2026, l'indicazione fosse sostituita con quella del "Segretario Generale del Comune di Patti". Ha ordinato alla Segreteria di effettuare le annotazioni previste dall'art. 86, comma 3, c.p.a. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui la procedura di correzione dell'errore materiale può essere attivata anche d'ufficio e in ogni tempo, quale procedimento privo di connotati propriamente giurisdizionali e di natura sostanzialmente amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 86, comma 2, c.p.a.

    Visto l’art. 86, comma 2, c.p.a.

    Disciplina la procedura di correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti del giudice amministrativo e consente la rettifica disposta con ordinanza.

  • art. 86, comma 3, c.p.a.

    Ordina alla Segreteria l'effettuazione delle annotazioni di cui all'art. 86, co. 3, cod. proc. amm.

    Impone gli adempimenti di annotazione della correzione apportata al provvedimento.

  • art. 391-bis, comma 1, c.p.c.

    È richiamato quale fondamento dell'ammissibilità della correzione dell'errore materiale in ogni tempo, anche nei giudizi amministrativi.

Massime di principio

  • La correzione dell'errore materiale di un provvedimento del giudice amministrativo può essere attivata anche d'ufficio e in ogni tempo, poiché il relativo procedimento è privo di connotati propriamente giurisdizionali e ha natura sostanzialmente amministrativa.
  • È correggibile l'indicazione erronea dell'organo o dell'ente individuato quale Commissario ad acta quando l'errore deriva dalla falsa rappresentazione dell'autonomia giuridica di una frazione e la rettifica consente di identificare l'ente effettivamente competente, senza modificare il contenuto decisorio della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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