Cassazione Penale, Sentenza n. 38973/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 9 febbraio 2023 del Tribunale per il riesame che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Enna (20/01/2023) che aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione a contestazioni per concorso in diversi episodi di usura aggravata (capi 1, 2 e 3). Il ricorso denunciava violazione di legge e vizio di motivazione: si sosteneva che la gravità del quadro indiziario si fondasse soltanto sulle dichiarazioni delle persone offese e su occasionali intercettazioni, elementi che sarebbero stati smentiti da un successivo interrogatorio del fratello e da documenti prodotti; inoltre si contestava la sussistenza delle esigenze cautelari, ritenute dedotte in modo generico e non adeguatamente provato, incluso il pericolo di inquinamento della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il petitum fosse ampio e alternativo e che la impugnazione, nella sostanza, mirasse a una rivalutazione di merito degli elementi indiziari già esaminati in sede di riesame. Il Tribunale per il riesame aveva motivato in modo coerente valorizzando sia elementi dichiarativi che conferme intercettive e aveva già confermato la gravità del quadro indiziario, almeno per i capi 1 e 2, anche nella successiva ordinanza dell'11 maggio 2023. La Corte ha inoltre condiviso la valutazione circa la sussistenza di esigenze cautelari, in particolare il rischio di inquinamento della prova e l'inidoneità di misure meno afflittive. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione di euro 2000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; si è inoltre registrata la rinuncia parziale del ricorrente rispetto al capo 3 per sopravvenuta revoca della misura.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Disciplina dell'appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari; qui utilizzato per il ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale per il riesame.
art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Valutazione della pericolosità sociale e della necessità della misura cautelare anche sulla base delle modalita' del fatto e della personalita' dell'agente; la Corte richiede una valutazione prognostica congiunta di fatti storicizzati e profili personali.
art. 275 cod. proc. pen.
Disciplina delle esigenze cautelari, in particolare della prevenzione speciale e dell'adeguatezza della misura; il Tribunale ha ritenuto la detenzione domiciliare adeguata e il divieto di dimora non idoneo.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e una sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile o temerario; applicata per condannare il ricorrente a euro 2000 per la proposizione del ricorso ritenuto inammissibile.
Massime di principio
- La censura sulla valutazione della gravita' indiziaria è spesso considerata questione di merito: in Cassazione tale rilievo è inammissibile se si limita a chiedere una diversa valutazione degli elementi probatori senza indicare vizi di diritto o carenze logiche manifeste.
- Le decisioni dei giudici del riesame che motivano congiuntamente su elementi dichiarativi e intercettivi risultano difficili da impugnare in sede di legittimità se la motivazione è logica e coerente; per superarle occorre dimostrare una palese illogicità o la totale assenza di supporto probatorio.
- Il pericolo di inquinamento della prova è argomento decisivo per mantenere misure cautelari quando vi sono elementi che indicano tentativi di influenzare dichiarazioni: anche mere segnalazioni di avvicinamenti o 'consigli' a ridimensionare accuse possono legittimare la misura se ritenute credibili dal giudice.
- Una impugnazione che presenti un petitum ampio e alternativo rischia di essere dichiarata inammissibile; le doglianze devono essere circostanziate e mirate a rilevare vizi specifici di diritto o palesi contraddizioni logiche nella motivazione.
- La revoca parziale della misura in grado successivo può determinare una rinuncia parziale all'impugnazione, ma non impedisce l'applicazione di sanzioni per la parte del ricorso ritenuta inammissibile.
- Prima di proporre ricorsi in Cassazione su questioni cautelari conviene produrre e valorizzare elementi documentali nuovi rilevanti e indicare con precisione i vizi di motivazione o di diritto, evitando di limitarsi a una generica richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.
- Se si contesta la congruita' della misura occorre proporre, se possibile, misure alternative concrete e motivare la loro idoneita' a rispondere alle esigenze cautelari, dimostrando l'assenza di concreto pericolo di reiterazione o inquinamento della prova.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38785/2023 del 25/09/2023
- Sentenza penale · 25 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38823/2023 del 25/09/2023
- Sentenza penale · 25 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38871/2023 del 25/09/2023
- Sentenza penale · 25 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38872/2023 del 25/09/2023
- Sentenza penale · 25 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38873/2023 del 25/09/2023
- Sentenza penale · 25 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38874/2023 del 25/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →