Sentenza n. 2086/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Cosenza, sezione lavoro, n. 1113/2021, passata in giudicato il 19 novembre 2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza lamentando che il Ministero, nonostante la richiesta di pagamento del 5 settembre 2025 e il decorso del termine di moratoria di 120 giorni dalla notifica della sentenza, non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1113 del 18 maggio 2021. Tale decisione aveva riconosciuto ulteriori un anno e otto mesi di anzianità, con effetti giuridici ed economici, disposto l’inquadramento alla data del 1° settembre 2019 nella fascia stipendiale 9-14, il pagamento delle differenze retributive tra le fasce 0-8 e 9-14 per il periodo dal 5 settembre 2018 al 5 maggio 2020, oltre interessi, e il versamento all’INPS dei contributi correlati alla maggiore anzianità. Il Ministero, ritualmente notificato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando il decorso del termine di moratoria di 120 giorni e il persistente inadempimento dell’amministrazione. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1113/2021 entro 60 giorni dalla notificazione della decisione. Per l’ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, che dovrà provvedere in via sostitutiva entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inadempimento, compiendo gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Le spese dell’attività commissariale sono poste a carico dell’amministrazione inadempiente, senza compenso ulteriore per il commissario, e le spese di giudizio sono state liquidate in € 1.286,00 oltre accessori, con distrazione.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e, stante il perdurante inadempimento della p.a., l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. merita accoglimento
L’azione di ottemperanza è accoglibile quando, decorso il termine di moratoria previsto per l’esecuzione della condanna pecuniaria, l’amministrazione permane inadempiente.
l’intimato Ministero deve, pertanto, eseguire la sentenza n. 1113/2021 del Tribunale di Cosenza secondo le prescrizioni in essa contenute, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione;
In sede di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
le spese per l’eventuale attività commissariale restano poste a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto comprese per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro;
La regola per cui l’attività del commissario ad acta non comporta un compenso aggiuntivo, essendo le spese comprese nella retribuzione dirigenziale onnicomprensiva, è applicabile per analogia anche alle ottemperanze relative a condanne pecuniarie diverse da quelle pronunciate ai sensi della legge Pinto.
Massime di principio
- Decorso il termine di moratoria di 120 giorni dalla notifica di una sentenza di condanna pecuniaria e persistendo l’inadempimento dell’amministrazione, il creditore può ottenere l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
- In accoglimento dell’ottemperanza, il giudice può fissare all’amministrazione un termine per dare esecuzione al giudicato e nominare sin d’ora un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva in caso di ulteriore inadempimento.
- Le spese dell’attività del commissario ad acta, nelle ottemperanze relative a condanne al pagamento di somme di denaro, possono essere poste a carico dell’amministrazione inadempiente senza attribuire al commissario un compenso ulteriore, applicando per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
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