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Sentenza

Sentenza n. 1201/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600561

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Rovigo che aveva ordinato la costituzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di € 1.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Rovigo n. 196/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata al Ministero il 1° agosto 2025. La pronuncia aveva condannato il Ministero a costituire in favore del docente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, mediante l’accredito di € 1.500,00, secondo le modalità del d.p.c.m. 28 novembre 2016. Poiché l’Amministrazione non aveva dato spontanea esecuzione al giudicato, il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha verificato preliminarmente la sussistenza delle condizioni per l’azione di ottemperanza: la sentenza azionata era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione, con decorso del termine dilatorio previsto dalla normativa applicabile. Nel merito, ha accertato l’inadempimento del Ministero e ha accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Rovigo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, costituendo la Carta elettronica e accreditandovi la somma di € 1.500,00. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato un Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di subdelega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione. Non è stato previsto alcun compenso per il Commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha utilizzato quale base processuale per ordinare l’esecuzione del giudicato e nominare, in caso di persistente inerzia, un Commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Richiede, ai fini dell’ottemperanza, l’esistenza di una decisione passata in giudicato o comunque esecutiva; il TAR ha ritenuto soddisfatto tale presupposto sulla base dell’attestazione di passaggio in giudicato della sentenza civile.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio applicabile all’esecuzione coattiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ha rilevato che la sentenza era stata notificata il 1° agosto 2025 e che le condizioni temporali erano soddisfatte.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, la cui costituzione e il cui accredito erano oggetto dell’obbligo conformativo derivante dalla sentenza da eseguire.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Individuano le modalità e le funzionalità della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente; il TAR ha ordinato l’esecuzione della sentenza secondo tali modalità.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione obbligata e sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • L’amministrazione che non adempie spontaneamente a un obbligo puntuale imposto da una sentenza passata in giudicato può essere condannata dal giudice dell’ottemperanza a eseguire specificamente il comando giudiziale entro un termine assegnato.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza, è legittima la nomina preventiva di un Commissario ad acta, cui può essere attribuito un ulteriore termine per l’esecuzione.
  • Quando il Commissario ad acta sia individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, l’incarico può essere svolto senza liquidazione di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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