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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6278/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le parti civili hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Brescia che, dopo aver dichiarato estinto per prescrizione il reato ascritto a Verdelli, ha riconosciuto un concorso di colpa delle persone offese nella misura del 50% e ha ridotto le provvisionali da quelle fissate in primo grado. I ricorrenti hanno censurato travisamento della prova e vizi di motivazione in relazione alla ricostruzione del fatto (in particolare sullo stato del semaforo al momento dell'attraversamento, la posizione sulle strisce e la condotta dei pedoni) e hanno chiesto l'annullamento delle statuizioni civili e la conferma delle provvisioni disposte dal Tribunale di Bergamo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse compiuto valutazioni di merito fondate sulle risultanze probatorie e che le censure proposte dalle parti civili consistessero in una richiesta di rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre affermato che, pur essendo stato erroneamente richiamato nel dispositivo il riconoscimento di un'attenuante, la Corte territoriale poteva comunque valutare e attribuire il concorso di colpa ai fini delle statuizioni civili ex art. 578 cod. proc. pen. Tuttavia le contestazioni sulla quantificazione percentuale del concorso di colpa e sulla determinazione delle provvisionali sono state dichiarate prive di interesse ai fini del ricorso in Cassazione: la quantificazione percentuale è apprezzamento di merito non sindacabile in Cassazione e la provvisionale è provvedimento non idoneo a formare oggetto di giudicato e quindi non impugnabile in Cassazione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 590 bis cod. pen.

    Norma delittuosa di riferimento per le lesioni stradali; la Corte ha richiamato il comma 7 quale attenuante invocata in appello ma ha osservato che, una volta dichiarata la prescrizione, non poteva essere applicata come norma attenuante nel dispositivo; tuttavia la valutazione sulla rilevanza del comportamento delle vittime rimane pertinente ai fini civili.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Regola la decisione in appello quando, intervenuta la causa estintiva, il giudice deve comunque decidere sui capi riferiti agli interessi civili. La Corte ha richiamato l'obbligo del giudice di valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili anche se il reato è estinto per prescrizione.

  • art. 129 comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato nella motivazione di merito in relazione all'esame dell'imputato; la Corte di appello aveva escluso l'applicazione di tale norma nel caso concreto.

  • art. 651 comma 1 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'efficacia di giudicato della sentenza penale irrevocabile di condanna nei successivi giudizi civili in ordine all'accertamento della sussistenza del fatto, della illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso. La Cassazione ha chiarito che tale efficacia riguarda il nucleo oggettivo del reato e la ricostruzione storico-dinamica, mentre la quantificazione percentuale del concorso di colpa è rimessa al giudice civile.

  • art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

    Norma sui motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha ricordato il divieto di rivalutare in sede di legittimità la valutazione del contenuto delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo errori di trasposizione evidenti.

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalle parti civili quale base per chiedere annullamento con rinvio al giudice civile per la liquidazione; la Corte ha esaminato l'interesse e l'ammissibilità del ricorso in tale prospettiva.

  • art. 1227 cod. civ.

    Norma civile sulla ripartizione della responsabilità nella richiesta di risarcimento. La Corte ha ricordato che l'apporto causale del danneggiato può ridurre la responsabilità civile, e che la quantificazione percentuale indicata in sede penale non vincola il giudice civile nella liquidazione del danno.

  • art. 41 cod. pen.

    Principio di equivalenza causale: discusso in relazione alla possibilità che l'apporto colposo del danneggiato non escluda di regola la responsabilità penale dell'autore dell'evento.

Massime di principio

  • Quando in appello sopravviene la prescrizione il giudice deve comunque valutare il compendio probatorio per decidere sulle statuizioni civili ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen.
  • La Corte penale non può applicare un'attenuante nel dispositivo quando ha dichiarato estinto il reato per prescrizione, ma può comunque valutare e accertare il concorso di colpa delle parti offese ai fini civili.
  • In Cassazione non è consentita una rivalutazione dei fatti e delle prove che comporti una diversa ricostruzione storico-dinamica: i motivi che invocano travisamento della prova sono ammessi solo se dimostrano una manifesta e pacifica distorsione degli atti processuali.
  • La qualificazione percentuale del concorso di colpa attribuita dal giudice penale costituisce apprezzamento di merito non sindacabile in Cassazione e, per la liquidazione del danno, la determinazione della percentuale spetta al giudice civile.
  • La provvisionale concessa in sede penale come parte di una condanna generica al risarcimento non è suscettibile di impugnazione per Cassazione perché è destinata ad essere travolta dalla liquidazione definitiva in sede civile.
  • La parte civile ha interesse ad impugnare la sentenza penale quando essa accerta a suo carico un concorso di colpa, poiché tale statuizione può pregiudicare la posizione nel successivo giudizio civile, ma l'interesse non vale per contestare la mera quantificazione percentuale o la provvisionale.
  • Sul tema pratico del sinistro, elementi quali visibilità, distanza di avvistamento, rispetto del semaforo pedonale e comportamento del conducente sono valutazioni di merito che incidono sulla responsabilità; in sede penale il giudice valuta la responsabilità per i fini sanzionatori, mentre il giudice civile valuta l'incidenza causale ai fini del ristoro economico.

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