Cassazione Civile, Ordinanza n. 32324/2022 del 02/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario immobiliare)
La controversia
Una società proprietaria di immobili commerciali e di un lastrico solare agiva contro l'ente territoriale e la società da questo incaricata per la realizzazione del prolungamento della metropolitana, deducendo che, nell'ambito di una procedura espropriativa avviata per l'opera pubblica, era stato prospettato un accordo sostitutivo in forma di permuta, poi non formalizzato per il dissenso sul valore dei beni. Nonostante ciò, la società esecutrice aveva ricevuto la consegna degli immobili, demolito parte del lastrico solare e realizzato nuove opere; successivamente, cessata l'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, i beni erano stati riconsegnati. L'attrice chiedeva la riduzione in pristino, mediante demolizione o arretramento dei manufatti realizzati in violazione delle distanze legali tra edifici, il ripristino della porzione di lastrico solare demolita e il risarcimento dei danni per le limitazioni al godimento dei beni. Il Tribunale ordinario aveva declinato la giurisdizione ritenendo la controversia devoluta al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, lett. g), c.p.a.; il TAR, riassunto il giudizio, aveva a sua volta sollevato conflitto negativo di giurisdizione, sostenendo che la vicenda derivasse non da una procedura espropriativa propriamente intesa, ma da un accordo di permuta sostitutivo dell'indennità di esproprio e che la domanda sulle distanze minime rientrasse comunque nel giudice ordinario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, ha cassato la decisione del Tribunale di Roma che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione e ha rimesso le parti davanti al Tribunale ordinario per la prosecuzione del giudizio. Ha ritenuto che la controversia non fosse riconducibile, neppure mediamente, all'esercizio del potere ablatorio, poiché la lesione dedotta traeva origine dall'illiceità della condotta tenuta in esecuzione parziale di un accordo di permuta di natura privatistica, concluso a latere della procedura espropriativa e ormai inefficace; inoltre, la domanda relativa al rispetto delle distanze legali tra fabbricati è stata ritenuta di competenza del giudice ordinario.
Norme richiamate
art. 133, lett. g), d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.)
controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità
la giurisdizione esclusiva amministrativa ricorre solo quando la condotta della pubblica amministrazione sia riconducibile, anche in via mediata, al potere ablatorio; resta ferma la giurisdizione ordinaria per le controversie sulle indennità
art. 59, comma 3, l. n. 69/2009
norma richiamata per la proposizione del regolamento/conflitto negativo di giurisdizione
art. 11, comma 3, c.p.c.
norma richiamata per il regolamento di giurisdizione in caso di declinatoria e riassunzione
art. 380-ter c.p.c.
norma richiamata per la trattazione camerale del regolamento di giurisdizione
art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a.
giurisdizione amministrativa esclusiva per le controversie in materia di espropriazione quando gli atti o comportamenti siano riconducibili al pubblico potere, anche mediamente
D.Lgs. n. 80/1998, art. 34, come novellato dalla l. n. 205/2000
richiamato in via comparativa per ribadire che la riconducibilità al potere non coincide con una mera occasionalità del comportamento rispetto all'esercizio del potere
Massime di principio
- In materia di espropriazione per pubblica utilità, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sussiste solo quando la lesione dedotta sia riconducibile, anche mediamente, a un esercizio del potere ablatorio in concreto esistente, non quando il comportamento della pubblica amministrazione sia soltanto occasionato dal procedimento espropriativo.
- La nozione di "riconducibilità" al pubblico potere richiede un collegamento causale sostanziale con un assetto di interessi conformato da un originario provvedimento amministrativo; non è sufficiente una mera contiguità fattuale con la procedura espropriativa.
- Se la condotta dannosa si colloca in esecuzione, anche parziale, di un accordo privatistico di permuta stipulato a latere di una procedura espropriativa, la controversia appartiene al giudice ordinario perché l'oggetto della domanda è l'inadempimento o l'illiceità del comportamento negoziale, non l'esercizio del potere ablatorio.
- Le domande di riduzione in pristino e di risarcimento del danno per violazione delle distanze legali tra fabbricati rientrano, di regola, nella giurisdizione del giudice ordinario quando non siano direttamente coperte da una fattispecie di giurisdizione esclusiva amministrativa.
- La mera scadenza della dichiarazione di pubblica utilità e la cessazione della procedura espropriativa non bastano, da sole, a radicare la giurisdizione amministrativa sulle successive condotte se queste trovano titolo in un diverso accordo di natura privatistica.
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