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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34464/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un avvocato ha agito con ricorso ex artt. 14 d.lgs. n. 150/2011 e 702-bis c.p.c. per ottenere dal Comune il pagamento di compensi professionali maturati in relazione a numerosi incarichi; in cassazione la controversia riguarda solo due incarichi: uno di assistenza stragiudiziale nelle procedure conciliative promosse da dipendenti davanti alle camere di conciliazione e uno di assistenza in una causa di lavoro per l’inquadramento in qualifica superiore. Il Comune, costituendosi, aveva eccepito la prescrizione decennale. Il Tribunale ha però respinto la domanda ritenendo maturata la prescrizione presuntiva triennale ex art. 2956 c.c. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 112, 167 c.p.c. e 2938 c.c., sostenendo che il giudice avesse pronunciato ultra petita perché aveva applicato la prescrizione presuntiva breve, diversa da quella eccepita dalla controparte; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 2956 c.c., osservando che la prescrizione presuntiva non opererebbe quando l’incarico professionale sia conferito per iscritto, come nel caso di specie mediante deliberazioni di giunta comunale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, qualificandolo come vizio di ultrapetizione/error in procedendo, e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha affermato che chi eccepisce la prescrizione deve specificare se intenda far valere quella presuntiva o quella estintiva, perché si tratta di eccezioni logicamente incompatibili e fondate su fatti diversi; nel caso concreto il Comune aveva eccepito la sola prescrizione decennale, mentre il giudice di merito ha rilevato d’ufficio la prescrizione presuntiva triennale, superando il limite del chiesto. La sentenza/ordinanza impugnata è stata quindi cassata nei limiti indicati e la causa rinviata al Tribunale di Nola in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011

    ricorso ex artt. 14, d.lgs. n. 150 del 2011, 702-bis c.p.c.

    è richiamata come base del procedimento per la liquidazione dei compensi professionali

  • art. 702-bis c.p.c.

    ricorso ex artt. 14, d.lgs. n. 150 del 2011, 702-bis, cod. proc. civ.

    indica il rito sommario utilizzato per la domanda di pagamento dei compensi

  • art. 112 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 167, cod. proc. civ.

    impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato, violata quando il giudice rileva una prescrizione diversa da quella eccepita

  • art. 167 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 167, cod. proc. civ.

    è evocato in relazione alle difese del convenuto e alla specificità dell’eccezione di prescrizione

  • art. 2938 c.c.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 167, cod. proc. civ., in combinato disposto con l’art. 2938, cod. civ.

    richiamato a sostegno del divieto per il giudice di rilevare d’ufficio prescrizioni non eccepite

  • art. 2956 c.c.

    prescrizione presuntiva triennale ex art. 2956, cod. civ.

    la prescrizione presuntiva è eccezione distinta da quella estintiva; la sua applicazione richiede che sia stata effettivamente eccepita e non può essere sostituita d’ufficio alla prescrizione estintiva dedotta

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.

    utilizzato per i motivi di violazione di legge dedotti in ricorso

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    il primo motivo - sussumibile sotto il parametro del numero 4 dell’articolo 360 (error in procedendo)

    la censura relativa alla ultrapetizione è qualificata come error in procedendo

  • art. 167 c.p.c.

    non è necessaria la specificazione del tipo legale e della durata della prescrizione estintiva

    la Corte distingue l’onere di specificare la prescrizione presuntiva da quello, meno rigoroso, relativo alla prescrizione estintiva

Massime di principio

  • Chi eccepisce la prescrizione deve specificare se intende avvalersi della prescrizione estintiva oppure della prescrizione presuntiva, poiché i due istituti sono logicamente incompatibili, hanno presupposti diversi e producono effetti giuridici non sovrapponibili.
  • La prescrizione estintiva e la prescrizione presuntiva non sono assimilabili: la prima estingue il diritto, la seconda opera come presunzione legale di estinzione superabile con prova contraria.
  • Il giudice non può sostituire d’ufficio una diversa eccezione di prescrizione rispetto a quella effettivamente proposta dalla parte, perché ciò viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • Quando il convenuto deduce in modo generico la prescrizione estintiva, spetta al giudice interpretare la volontà difensiva nei limiti del thema decidendum; ma non è consentito trasformare tale eccezione in prescrizione presuntiva se la controparte non l’ha specificamente dedotta.
  • La censura di ultrapetizione integra un vizio processuale deducibile come error in procedendo in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteMandato
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaGiudicato

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