Sentenza n. 1709/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 370/2025, relativa all’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, resa in funzione di giudice del lavoro e passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e condannato il Ministero all’erogazione di euro 2.000,00 mediante buoni elettronici di spesa, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione, con rispetto del termine dilatorio previsto dalla legge, ma il Ministero non aveva dimostrato l’avvenuto pagamento né dedotto fatti modificativi o estintivi del credito. La ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per l’eventuale ulteriore inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo documentalmente provati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua regolare notificazione all’Amministrazione e l’inadempimento del Ministero. Ha ordinato al Ministero di rilasciare la Carta del docente e di accreditarvi l’importo complessivo di euro 2.000,00 relativo ai quattro anni scolastici indicati, oltre agli interessi legali o alla rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per liquidare e corrispondere quanto dovuto. Ha inoltre applicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo, comunque non oltre il termine di sessanta giorni assegnato al Ministero. Il TAR ha ritenuto insussistente il rischio di una penalità manifestamente iniqua, considerato il protrarsi ingiustificato dell’inadempimento, la semplicità degli adempimenti e l’assenza di ragioni ostative rappresentate dall’Amministrazione. Ha posto le spese di lite a carico del Ministero, liquidandole in euro 550,00 oltre accessori, spese forfettarie e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare, anche per l’esecuzione di condanne aventi a oggetto prestazioni pecuniarie, una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, salvo che ciò sia manifestamente iniquo o ricorrano altre ragioni ostative.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Gli interessi legali o la rivalutazione monetaria dovuti sulla prestazione pecuniaria sono determinati secondo il criterio previsto dalla disposizione e devono essere corrisposti insieme alla somma principale.
art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015
Ha modificato la disciplina della penalità di mora, consentendone l’applicazione anche alle decisioni di condanna aventi a oggetto prestazioni di natura pecuniaria.
art. 114 c.p.a.
comma 4, lett. e), seconda parte
La penalità di mora decorre dalla notificazione a cura della parte della pronuncia di ottemperanza e può essere limitata temporalmente quando, decorso il termine assegnato all’Amministrazione, intervenga il commissario ad acta.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il compenso del commissario ad acta, se dovuto, è determinato e liquidato successivamente con separato decreto.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando una sentenza passata in giudicato ha condannato un’amministrazione a una prestazione pecuniaria e l’Amministrazione non dimostra l’avvenuto adempimento né deduce fatti estintivi o modificativi, il giudice deve ordinare l’esecuzione della prestazione entro un termine assegnato.
- Il giudice dell’ottemperanza può ordinare non solo il pagamento della somma dovuta, ma anche l’adozione degli atti amministrativi strumentali all’esecuzione del giudicato, come il rilascio di un titolo o beneficio elettronico cui l’accredito deve essere collegato.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, per il caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato; al commissario possono essere attribuiti i poteri necessari alla liquidazione e corresponsione delle somme dovute.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile anche all’inadempimento di condanne pecuniarie. La sua applicazione non è manifestamente iniqua quando l’inadempimento sia ingiustificato, gli adempimenti siano semplici e l’amministrazione non abbia rappresentato ragioni ostative.
- Quando il giudice dell’ottemperanza nomina un commissario ad acta destinato a intervenire dopo un termine assegnato all’amministrazione, la penalità di mora può essere limitata al periodo di inerzia dell’amministrazione, cessando allo spirare del termine, poiché da quel momento opera il rimedio sostitutivo commissariale.
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