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Sentenza

Sentenza n. 78/2026 - Trento, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trento, Sezione UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio privi del computo dei sei scatti stipendiali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, già appartenenti alla Polizia di Stato, sono stati collocati a riposo a domanda dopo il compimento dell'età prevista e con oltre 35 anni di servizio utile ai fini contributivi. L'INPS ha liquidato il trattamento di fine servizio senza includere nella base di calcolo i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Con l'unico motivo di ricorso sono state dedotte la violazione e falsa applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dell'art. 21 della l. n. 232/1990, l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed errato apprezzamento dei presupposti, nonché la violazione dell'art. 36 Cost. I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento dei prospetti, l'accertamento del diritto al ricalcolo del TFS con l'incremento derivante dai sei scatti, oltre interessi e rivalutazione. L'INPS ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, la decadenza dal beneficio per il mancato rispetto del termine previsto per la domanda di collocamento a riposo e l'inapplicabilità del beneficio ai cessati a domanda, richiamando l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 e sostenendo che il riconoscimento sarebbe subordinato al pagamento della contribuzione residua.

La decisione

Il Tribunale ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione, affermando che l'INPS è l'unico soggetto obbligato alla corresponsione del trattamento di fine servizio, mentre è irrilevante la partecipazione dell'amministrazione datrice di lavoro alla fase prodromica di determinazione della prestazione. Ha respinto anche l'eccezione di decadenza, ritenendo che il termine per presentare la domanda di collocamento a riposo non abbia efficacia estintiva del diritto in assenza di un'espressa previsione normativa, ma incida soltanto sulla decorrenza del collocamento. Nel merito, ha richiamato il consolidato orientamento del Consiglio di Stato e dello stesso Tribunale, secondo cui i sei scatti stipendiali spettano anche al personale delle forze di polizia cessato a domanda, purché abbia compiuto l'età richiesta e maturato 35 anni di servizio utile. L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda le modalità di calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di spettanza dei sei scatti ai fini del TFS. La pensione e il TFS hanno natura diversa: la prima è prestazione previdenziale, mentre il secondo costituisce retribuzione differita. Il Tribunale ha inoltre ritenuto applicabile il beneficio a tutte le forze di polizia in forza del richiamo contenuto nell'art. 1911, comma 3, c.m., escludendo che l'abrogazione di disposizioni modificatrici abbia fatto rivivere una disciplina limitativa precedente. Ha quindi annullato i prospetti di liquidazione nella parte contestata, accertato il diritto dei ricorrenti al TFS incrementato di sei scatti del 2,50 per cento ciascuno, calcolati sull'ultimo stipendio, e condannato l'INPS alla riliquidazione e al pagamento delle differenze. Gli interessi spettano sulle sole tranche già scadute, dalla scadenza originaria di ciascuna tranche. L'INPS è stato condannato alle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.000, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987

    sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio

    Il beneficio dei sei scatti stipendiali è computabile anche ai fini della liquidazione del TFS per il personale delle forze di polizia cessato a domanda, quando siano maturati i requisiti di età e di servizio previsti.

  • art. 21 l. n. 232/1990

    La disposizione concorre a definire il quadro normativo dei sei scatti stipendiali applicabili al personale interessato.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile ... all’atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda

    La norma disciplina la base pensionabile e le modalità contributive, ma non esclude la spettanza dei sei scatti ai fini del TFS prevista dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    Il richiamo all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 rende il beneficio applicabile alle forze di polizia interessate.

  • art. 12, comma 7, d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. n. 122/2010

    Gli interessi sul maggior TFS sono dovuti soltanto sulle tranche già scadute, a partire dalla scadenza originaria di ciascuna.

  • art. 74 c.p.a.

    Il Tribunale richiama i principi consolidati della giurisprudenza amministrativa quali fondamento della decisione.

Massime di principio

  • I sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spettano, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, anche al personale delle forze di polizia cessato a domanda quando abbia maturato i requisiti di età e di servizio previsti dalla disposizione.
  • L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, nel disciplinare l’incremento della base pensionabile e il relativo trattamento contributivo, non modifica né esclude il diritto ai sei scatti stipendiali ai fini del trattamento di fine servizio previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
  • Il termine previsto per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non determina la decadenza dal diritto ai sei scatti stipendiali in assenza di un’espressa previsione legislativa; esso incide soltanto sulla decorrenza del collocamento a riposo.
  • L’INPS è il soggetto legittimato passivamente e obbligato alla corresponsione del trattamento di fine servizio, anche quando la determinazione dell’importo sia stata preceduta dalla collaborazione dell’amministrazione datrice di lavoro.
  • Gli interessi sulle differenze di TFS derivanti dal ricalcolo dei sei scatti sono dovuti esclusivamente sulle tranche di pagamento già scadute e decorrono dalla scadenza originaria di ciascuna tranche.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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