Corte di giustizia, Sentenza C-62/25
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 26 marzo 2026. — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. contro JZ. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 98/6/CE – Indicazione dei prezzi dei prodotti – Articolo 2, lettera a) – Nozione di “prezzo di vendita” – Vendita online – Spese forfettarie di trattamento in caso di un ordine totale di valore inferiore a un importo minimo – Esclusione di tali spese dal prezzo di vendita del prodotto interessato. — Causa C-62/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, su rinvio del Bundesgerichtshof, ha chiarito che il prezzo di vendita ai sensi della direttiva 98/6/CE non comprende spese forfettarie di trattamento applicate solo sotto una certa soglia d'ordine. Tali costi, se chiaramente indicati separatamente, non devono essere incorporati nel prezzo del singolo prodotto perché non sono necessariamente e inevitabilmente dovuti per ogni acquisto. La soluzione mira a preservare trasparenza e confrontabilità dei prezzi nelle vendite online.
Interpretazione della nozione di "prezzo di vendita" ex direttiva 98/6/CE nelle vendite online: esclusione delle spese forfettarie di trattamento dovute solo sotto una soglia minima d'ordine.
La questione giuridica
Se, ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6/CE, nel "prezzo di vendita" da indicare per un'unità di prodotto debbano essere incluse spese forfettarie di trattamento dovute solo quando il valore complessivo dell'ordine è inferiore a un importo minimo stabilito dal venditore, e che variano in funzione del valore totale dell'ordine.
Principio di diritto
L'articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6/CE deve essere interpretato nel senso che le spese forfettarie di trattamento, variabili in funzione dell'importo totale dell'ordine e dovute soltanto se il valore complessivo dell'ordine è inferiore a una soglia minima fissata dal venditore, non rientrano nel "prezzo di vendita" del singolo prodotto; esse possono essere indicate separatamente, purché siano chiaramente comunicate e la soglia non sia fissata in modo da rendere di fatto inevitabile il loro pagamento.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 98/6/CE
- Articolo 1 della direttiva 98/6/CE
- Articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6/CE
- Articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 98/6/CE
- Preisangabenverordnung (PAngV)
Indicazione del prezzo di vendita e spese di trattamento nelle vendite online
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof (Germania) in materia di tutela dei consumatori e indicazione dei prezzi nei siti di e-commerce. Il problema è se una spesa forfettaria di trattamento, dovuta solo quando l'ordine non raggiunge un certo importo minimo, debba essere compresa nel prezzo di vendita del prodotto ai sensi della direttiva 98/6/CE.
Fatti e procedimento principale
JZ gestiva un negozio online di materiali di consumo e ricambi per aspirapolvere. Sul sito erano indicati prodotti con un prezzo di EUR 14,90 e informazioni secondo cui, in funzione del valore complessivo dell'ordine, poteva essere applicato un contributo forfettario per spese di gestione, da EUR 3,95 a EUR 9, non dovuto oltre una soglia di EUR 29. Il BV ha agito per ottenere la cessazione di tale modalità di indicazione dei prezzi, sostenendo che il contributo dovesse essere incluso nel prezzo di vendita.
Il Landgericht Hannover aveva accolto il ricorso, mentre l'Oberlandesgericht Celle lo aveva respinto, ritenendo che le spese di gestione non costituissero parte del prezzo complessivo del singolo prodotto. Il Bundesgerichtshof ha quindi chiesto alla Corte se tali spese debbano essere incluse nel prezzo di vendita ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6/CE.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il considerando 2, che insiste su informazione precisa, trasparente e univoca;
- il considerando 6, che collega l'indicazione del prezzo di vendita al raffronto semplice dei prezzi;
- il considerando 12, che sottolinea l'esigenza di un'informazione omogenea e trasparente nel mercato interno;
- l'articolo 1, che definisce lo scopo della direttiva come indicazione del prezzo di vendita e del prezzo per unità di misura per migliorare l'informazione dei consumatori;
- l'articolo 2, lettera a), che definisce il "prezzo di vendita" come il prezzo finale valido per una unità del prodotto o per una determinata quantità, comprensivo di IVA e altre imposte;
- l'articolo 4, paragrafo 1, che richiede che il prezzo sia non equivoco, agevolmente identificabile e facilmente leggibile.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che il prezzo di vendita, in quanto prezzo finale, deve includere solo gli elementi inevitabili e prevedibili che sono obbligatoriamente a carico del consumatore e costituiscono la controprestazione per l'acquisto del prodotto. Nel caso esaminato, le spese di trattamento non sono sempre dovute: esse dipendono dal valore complessivo dell'ordine e possono essere evitate acquistando beni aggiuntivi fino al raggiungimento della soglia minima.
Per questa ragione, tali spese non possono essere considerate "obbligatoriamente" a carico del consumatore e non rientrano nella nozione di prezzo di vendita. La Corte osserva inoltre che includerle nel prezzo del prodotto comprometterebbe il carattere definitivo e comparabile del prezzo, esponendo i consumatori a confronti inesatti. Al contrario, una loro indicazione separata e trasparente consente di confrontare correttamente le offerte e di calcolare l'importo totale dovuto.
La Corte aggiunge che il giudice nazionale deve verificare se la soglia minima sia realmente raggiungibile, in modo che il pagamento di tali spese non diventi, in pratica, inevitabile. Solo se la soglia non è fissata in modo elusivo e le spese sono chiaramente indicate, esse possono restare escluse dal prezzo di vendita.
Decisione e dispositivo
La Corte ha risposto che l'articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6/CE deve essere interpretato nel senso che la nozione di "prezzo di vendita" non include le spese forfettarie di trattamento dovute solo quando l'ordine è inferiore a un importo minimo stabilito dal venditore, anche se tali spese variano in funzione dell'importo complessivo dell'ordine. La condizione essenziale è che le spese siano chiaramente indicate e che la soglia non sia fissata in modo da rendere di fatto inevitabile il loro pagamento.
Principio affermato
Nelle vendite online, le spese forfettarie di trattamento applicabili solo sotto una soglia minima d'ordine non sono parte del prezzo di vendita del singolo prodotto ai sensi della direttiva 98/6/CE, perché non sono costi inevitabili e obbligatori del prodotto; esse devono essere comunicate separatamente e in modo trasparente, così da non alterare la confrontabilità dei prezzi.
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