Ordinanza n. 3635/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, nel sommario esame proprio della fase incidentale, non sussistessero sufficienti profili di fondatezza delle censure. Il rigetto è stato motivato principalmente dalla carente asseverazione relativa ai requisiti economico-finanziari dell’impresa e dalla mancata presentazione della richiesta di idoneità alloggiativa. Le spese di lite sono state compensate per giustificati motivi.
Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato per cittadino extracomunitario nell’ambito dei flussi
Esito
Favorevole al resistente (ministero e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone cautelativamente la sospensione. Nella fase incidentale il giudice ha esaminato le censure alla luce delle risultanze istruttorie, rilevando, in senso contrario alla prospettata fondatezza, l’insufficienza e l’approssimazione dell’asseverazione prodotta ai sensi dell’art. 44 d.l. n. 73/2022. L’asseverazione forniva dati carenti circa il requisito economico dell’impresa, con particolare riguardo alla capacità patrimoniale e all’equilibrio economico-finanziario. È stata inoltre rilevata la carenza del requisito alloggiativo, poiché la richiesta di idoneità alloggiativa non risultava ancora presentata presso l’ufficio tecnico del Comune di Roma.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR l’ha respinta per l’insufficienza dei profili di fondatezza dedotti.
art. 44 d.l. n. 73/2022
L’asseverazione prodotta ai fini della procedura per il nulla osta al lavoro deve fornire elementi adeguati sui requisiti economici dell’impresa, inclusi capacità patrimoniale ed equilibrio economico-finanziario; nel caso concreto è stata ritenuta insufficiente e approssimativa.
Massime di principio
- Nella fase cautelare relativa all’impugnazione della revoca di un nulla osta al lavoro subordinato per cittadino extracomunitario, la domanda di sospensione può essere respinta quando l’asseverazione richiesta dalla normativa applicabile risulti insufficiente o approssimativa quanto alla capacità patrimoniale e all’equilibrio economico-finanziario dell’impresa.
- La mancata presentazione della richiesta di idoneità alloggiativa presso l’ufficio comunale competente costituisce elemento ostativo alla concessione della tutela cautelare contro la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, in assenza di sufficienti profili di fondatezza delle censure.
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