Ordinanza n. 1940/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia, per l’a.a. 2025/2026, presso l’Università indicata in epigrafe, secondo la procedura di partecipazione alla selezione concorsuale di cui al c.d. “semestre filtro” (o “semestre aperto”), indetta giusti d.m. n. 418 del 30 maggio 2025, d.m. n. 431 del 20 giugno 2025, d.m. n. 454 del 16 luglio 2025, d.m. n. 1115 del 22 dicembre 2025 e relativi Allegati, nonché successive rispettive modifiche e/o integrazioni; il tutto previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi al suddetto corso; B) della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il giorno 8 gennaio 2026, nonché dei relativi successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non vede collocata parte ricorrente in posizione utile alla iscrizione/immatricolazione ed all’accesso al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia e/o, comunque, nella parte in cui non prevede l’inclusione e l’accesso della stessa parte ricorrente alla graduatoria medesima, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati; C) del materiale delle prove di esame di parte ricorrente, pubblicato nella pagina personale dell'area riservata del sito Universitaly (https://semestre-aperto.universitaly.mur.gov.it/), del risultato conseguito in termini di punteggio, nonché del materiale delle prove non pubblicato nella predetta area riservata e/o non reso conoscibile; D) di tutti gli atti ed i verbali di correzione delle prove di parte ricorrente, redatti e formati dall’Università, dalla Commissione di esame di Università incaricata della correzione delle prove, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti; E) del decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025, “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; F) del decreto ministeriale n. 431 del 20 giugno 2025, “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; G) del decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; H) del decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025, “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; I) del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025, “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; J) del decreto-bando, emanato dal Rettore dell’Università indicata in epigrafe, con il quale è stato attivato il corso di laurea in medicina e chirurgia, per l’anno accademico 2025/2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamato e/o menzionato ovvero delle pregresse relative delibere, ancorchè non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti; K) delle modalità di espletamento delle attività formative del semestre filtro (1° settembre/30 novembre 2025) presso le Università, degli atti e provvedimenti di organizzazione a tale riguardo da parte degli Atenei; L) delle Linee Guida per gli esami del semestre aperto pubblicate nel sito Universitaly e delle modalità di espletamento degli stessi nelle sessioni del 20 novembre 2025 e del 10 dicembre 2025; M) degli atti, non resi noti e/o conoscibili, con i quali sono state nominate le due commissioni di esperti, incaricate una di predisporre i Syllabus relativi ai programmi degli insegnamenti oggetto di prove di esame, l’altra di definire le prove medesime, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; N) di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione e/o validazione dei quesiti delle prove suindicate, nonché, ove occorra, di quelli relativi alla neutralizzazione e/o modifiche delle risposte di alcuni quesiti; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; O) dei quesiti somministrati, dei verbali e degli atti relativi all’espletamento delle prove di esame presso i diversi Atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorchè non conosciuti, relativi allo svolgimento delle suddette prove; P) degli atti e verbali di nomina delle Commissioni di esame delle Università incaricate della correzione delle prove e ai sensi del comma 5 e del comma 18 dell’Allegato 2 del d.m. n. 418 del 30 maggio 2025; Q) delle operazioni di correzione delle prove di parte ricorrente (e dei candidati in generale) della relativa valutazione espletata da parte della Commissione di esame di Università, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti, in relazione, per ciascuna domanda, alla risposta fornita ed al relativo giudizio valutativo (risposta esatta, errata od omessa) ed al conseguente punteggio attribuito per ciascuna risposta data; ancorchè non conoscibili; R) delle risposte e delle soluzioni ufficiali ministeriali per ciascuna prova di esame di chimica, fisica e biologia, sia per l’appello del 20 novembre 2025 che per quello del 10 dicembre 2025; ancorchè non conoscibili; S) in relazione alle domande n. 10 e n. 28 della prova di fisica dell’appello del 10 dicembre 2025, rivelatesi errate, della eventuale mancata attribuzione di punteggio pari alla risposta esatta; della omessa rettifica, rivalutazione e/o neutralizzazione di altri quesiti errati e/o ambigui e/o fuorvianti; T) del silenzio diniego opposto alla istanza di accesso agli atti, ritualmente formulata da parte ricorrente l’8 gennaio 2026, in merito alla documentazione delle proprie prove ed alle valutazioni e correzioni di esse; nonché del diniego anche parziale alla predetta istanza opposto dall’Università in epigrafe con la nota di riscontro del 5 febbraio 2026; nonché del diniego alla predetta istanza opposto dal M.U.R. con la nota di riscontro del 17 febbraio 2026; U) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del d.lgs. n. 502/1992; dell'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano Rep. atti n. 125/CSR del 30 luglio 2025; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; V) del potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999, nonché di ogni atto e/o delibera concernente tale rilevazione; W) della determinazione del M.U.R., per l'anno accademico 2025/2026, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'immatricolazione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia; X) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi alla valutazione circa la compatibilità tra l'offerta formativa delle Università ed il fabbisogno professionale; Y) dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999; Z) della omessa valutazione della carriera universitaria pregressa, con riferimento al superamento presso altro corso di laurea di uno o più esami oggetto del semestre filtro; A1) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l’immatricolazione di parte ricorrente al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia, per l’accertamento del diritto di parte ricorrente all’ammissione, anche in sovrannumero, al secondo semestre del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia per l’a.a. 2025/2026 presso l’Università in epigrafe e/o, comunque, in via subordinata, in una delle sedi indicate in via preferenziale, nonchè per la declaratoria di accertamento del diritto di parte ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti di cui all’istanza di accesso agli atti presentata in data 8 gennaio 2026 (evasa in misura del tutto parziale, con nota del 5 febbraio 2026 dell’Università in epigrafe, con omissione della documentazione attestante la procedura di correzione delle prove; negata dal M.U.R. con nota del 17 febbraio 2025), con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione ed ostensione della documentazione richiesta e non resa conoscibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ammissione al secondo semestre del corso di laurea in Medicina e chirurgia, graduatoria nazionale e atti della procedura del semestre filtro, inclusi i decreti ministeriali disciplinanti la selezione e i dinieghi parziali o totali di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione universitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la propria non ammissione al corso di laurea in Medicina e chirurgia per l'anno accademico 2025/2026, la graduatoria nazionale e gli atti della procedura del semestre filtro, chiedendo anche l'ammissione in soprannumero o presso altra sede, nonché l'accesso alla documentazione relativa alle prove, alla correzione e ai punteggi. Ha contestato, tra l'altro, il meccanismo introdotto dal d.m. n. 1115/2025 per l'inserimento in graduatoria dei candidati privi della sufficienza in tutte le materie e per il recupero dei voti rifiutati; la violazione della par condicio derivante dall'esistenza di diverse commissioni universitarie; l'erroneità, ambiguità o pluralità di risposte possibili nei quesiti; la mancata attribuzione di punteggi; la violazione dell'anonimato; la mancata ostensione degli atti d'esame; la mancata valutazione della carriera universitaria pregressa; la mancata copertura o redistribuzione dei posti; l'illegittimità della determinazione del fabbisogno e del contingente nazionale; le disomogeneità delle attività formative e le irregolarità nello svolgimento delle prove. Ha inoltre censurato i dinieghi opposti alle istanze di accesso agli atti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per assenza dei presupposti dell'art. 55 c.p.a., ritenendo che, allo stato della sommaria delibazione, le censure non presentassero una prognosi favorevole. Ha considerato non manifestamente irragionevole il meccanismo del d.m. n. 1115/2025, poiché bilancia l'esigenza di saturare i posti con la tutela dell'affidamento nelle regole originarie: i candidati con tre sufficienze senza voti recuperati restano preferiti, mentre gli altri sono ordinati in fasce secondo il grado di prossimità alle condizioni iniziali di accesso. Ha escluso una violazione della par condicio, rilevando che tutti i candidati disponevano delle medesime informazioni e che la diversità delle commissioni era stata dedotta genericamente; per le risposte a scelta multipla, la diversità era irrilevante, mentre per le risposte aperte non era stata dimostrata l'esistenza di prassi difformi. Ha precisato che la mancata disponibilità della documentazione d'esame riguarda la disciplina dell'accesso documentale e non costituisce, di per sé, un vizio della procedura. Eventuali quesiti con più risposte corrette potrebbero determinare, al più, la rivalutazione della prova del singolo candidato, non l'annullamento dell'intera selezione né l'attribuzione di punteggi per risposte omesse; le censure sui quesiti a risposta multipla sono state comunque ritenute carenti d'interesse per mancata indicazione della risposta data e della concreta utilità del diverso punteggio. Quanto all'anonimato, il TAR ha richiamato il principio secondo cui rileva solo una violazione non irrilevante e ha escluso, allo stato, la concreta possibilità di alterazione dei risultati, considerata la chiusura dei plichi alla presenza di studenti sorteggiati e la preventiva rilevazione informatica da parte del CINECA. Ha ritenuto inconferente la carriera pregressa in altri corsi rispetto alla selezione iniziale, rinviandone la valutazione alle procedure per l'iscrizione agli anni successivi. Ha dichiarato carenti d'interesse le censure sulla mancata assegnazione o redistribuzione dei posti e sulla determinazione del contingente, poiché la candidata non occupava una posizione utile; inammissibili quelle relative al fabbisogno professionale per mancata evocazione del Ministero della Salute; generiche quelle sulle modalità formative e sulle irregolarità delle prove. Ha condannato la ricorrente al pagamento di 500 euro per le spese della fase cautelare e ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria nazionale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami tramite il sito istituzionale del Ministero. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro 20 giorni dalla comunicazione, con deposito della prova entro gli ulteriori 10 giorni, a pena di improcedibilità.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede una prognosi favorevole sulle censure e la sussistenza dei presupposti cautelari; nel caso concreto tali presupposti sono stati esclusi.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato indicato come avviso alla ricorrente in relazione alla possibile inammissibilità delle censure sul fabbisogno professionale per mancata evocazione del Ministero della Salute.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
Consentono, ricorrendone i presupposti, l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, che deve comunque individuare i destinatari e non può ridursi a mera pubblicità.
d.m. n. 418 del 30 maggio 2025
Ha dettato le regole originarie del semestre filtro, assumendo rilievo come parametro di riferimento per valutare l'affidamento dei candidati e la graduazione delle deroghe successive.
d.m. n. 1115 del 22 dicembre 2025
Ha modificato i criteri di formazione della graduatoria consentendo l'accesso anche a candidati privi di tre sufficienze e il recupero di voti rifiutati, con penalizzazioni e collocazione per fasce.
art. 6-ter d.lgs. n. 502/1992
Riguarda la rilevazione del fabbisogno professionale di medici e odontoiatri, le cui censure sono state ritenute inammissibili nella fase cautelare per mancata evocazione del Ministero della Salute.
art. 3, comma 1, lettera a), legge n. 264/1999
È richiamato in relazione all'istruttoria per la determinazione del numero programmato dei posti.
art. 3, comma 2, lettere a), b), c), legge n. 264/1999
È richiamato in relazione alla valutazione del potenziale formativo degli Atenei.
Massime di principio
- Una modifica postuma delle regole di una selezione pubblica è compatibile con i principi di affidamento, par condicio e imparzialità solo se il nuovo meccanismo conserva una preferenza effettiva per i candidati che hanno rispettato integralmente le condizioni originarie e gradu[a] le deroghe in base al loro grado di prossimità a tali condizioni.
- Nell'ambito di una selezione nazionale, un sistema che ordina per fasce i candidati ammessi in deroga alle condizioni originarie può ritenersi non manifestamente irragionevole se assicura la concorrenza tra soggetti in condizioni equivalenti e impedisce che candidati privi dei requisiti originari sopravanzino quelli che li hanno integralmente posseduti.
- La deduzione generica della disparità di trattamento tra commissioni di valutazione non è sufficiente a fondare una censura cautelare: occorre indicare e documentare prassi valutative concretamente difformi, nonché il loro rilievo rispetto alle specifiche prove contestate.
- L'eventuale erroneità o ambiguità di singoli quesiti può comportare, in linea di principio, la rivalutazione della prova e la rideterminazione del punteggio del candidato interessato, ma non conduce automaticamente all'annullamento dell'intera procedura né all'attribuzione di punti per risposte omesse.
- La violazione dell'anonimato nelle procedure selettive produce effetti invalidanti soltanto quando presenti carattere non irrilevante e sia concretamente idonea a compromettere l'imparzialità della selezione; la mera irregolarità formale non è sufficiente.
- La notificazione per pubblici proclami è ammissibile quando l'elevato numero dei controinteressati rende sommamente difficile la notificazione ordinaria, ma deve indicare nominativamente i destinatari e rispettare termini e modalità fissati dal giudice, a pena di improcedibilità.
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