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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13693/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso investe esclusivamente il diniego della sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria. Il ricorrente deduce, in sostanza, che la Corte di appello avrebbe errato nel non applicare la sostituzione, ma la censura viene ritenuta generica perché non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva escluso la misura sostitutiva sulla base dell'improbabile futuro adempimento dell'obbligo economico, richiamando anche precedenti penali idonei a mostrare una scarsa affidabilità del condannato nel rispettare le statuizioni del giudice. La doglianza, inoltre, non articola in modo adeguato, ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p., i presupposti della richiesta e il relativo fondamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura contro il mancato cambio della pena detentiva in pena pecuniaria fosse generica e non confrontata con la motivazione di merito, già sorretta da elementi concreti sul rischio di inadempimento economico e sui precedenti penali. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 133 c.p. come parametro che il ricorrente avrebbe dovuto sviluppare per sostenere in modo specifico la richiesta di sostituzione della pena, ma che non è stato adeguatamente articolato nel ricorso.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p. come base normativa per la valutazione e la motivazione sulla richiesta di trattamento sanzionatorio sostitutivo; il ricorso è giudicato generico perché non ne espone il fondamento in modo concreto.

Massime di principio

  • La censura contro il diniego di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria deve essere specifica e confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; una deduzione meramente assertiva è inammissibile.
  • Quando il giudice di merito fonda il diniego della pena sostitutiva su elementi concreti che fanno ritenere improbabile l'adempimento dell'obbligazione economica, il ricorso per cassazione deve spiegare in modo puntuale perché quella valutazione sarebbe erronea o illogica.
  • La richiesta di trattamento sanzionatorio sostitutivo va sorretta da un'argomentazione che indichi chiaramente i presupposti e il relativo fondamento, non essendo sufficiente invocare in modo generico la sostituzione della pena.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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