Cassazione Penale, Ordinanza n. 41318/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna che l'aveva condannata per i delitti di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Nel ricorso deduceva, in sintesi, la violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, sostenendo che il reato di oltraggio dovesse ritenersi assorbito in quello di resistenza; inoltre contestava il trattamento sanzionatorio, ritenendo che la motivazione sul punto fosse già stata affrontata e che i relativi argomenti difensivi non fossero stati correttamente valutati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sul ne bis in idem sostanziale, osservando che il reato di oltraggio non è assorbito in quello di resistenza. Ha inoltre giudicato generiche e reiterative le censure sul trattamento sanzionatorio, rilevando che la Corte territoriale aveva già congruamente spiegato le ragioni della decisione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni economiche previste dalla norma, tra cui il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
ne bis in idem
Il principio è invocabile anche in senso sostanziale, ma non opera nel senso di assorbire il reato di oltraggio in quello di resistenza, che restano fattispecie distinte.
Massime di principio
- Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale non è automaticamente assorbito nel reato di resistenza a pubblico ufficiale: la sola sovrapposizione fattuale non comporta di per sé violazione del ne bis in idem sostanziale.
- Nel ricorso per cassazione le censure che si limitano a riproporre in modo generico argomenti già esaminati e motivatamente disattesi dal giudice di merito sono inammissibili.
- Quando la sentenza impugnata contiene una motivazione congrua e specifica sul trattamento sanzionatorio, la doglianza che non confronti puntualmente tale motivazione è destinata a essere dichiarata inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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