Sentenza del 01/02/2017 n. 932 - Comm. Trib. Prov. Milano
RISCOSSIONE - FONDO PATRIMONIALE - Impignorabilità dei beni segregati - Opera - Condizione - Debiti estranei al nucleo familiare - Ipotesi - Riscossione di imposte comunali - Natura - Imposte relative al nucleo familiare - Impignorabilità del fondo - Non opera.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa preclusione derivante dalla costituzione del fondo patrimoniale non è stata ritenuta applicabile. Le imposte comunali sono state considerate debiti connessi ai bisogni del nucleo familiare, in quanto funzionali al finanziamento dei servizi e delle esigenze della comunità familiare. Pertanto, i beni segregati nel fondo possono essere aggrediti per la riscossione di tali imposte.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che i beni conferiti nel fondo patrimoniale fossero impignorabili, poiché il debito fiscale sarebbe stato estraneo ai bisogni della famiglia. La controversia riguardava in particolare la possibilità di iscrivere ipoteca o aggredire tali beni per riscuotere imposte comunali.
Norme richiamate
Art. 170 cod. civ.
L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di esso non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
L'impignorabilità opera solo quando il debito è estraneo ai bisogni della famiglia e il creditore era consapevole di tale estraneità. Per le imposte comunali, il debito è stato ritenuto riferibile ai bisogni familiari, sicché la protezione del fondo non opera.
Massime di principio
- La costituzione di un fondo patrimoniale non rende automaticamente impignorabili i beni in esso conferiti: occorre verificare la natura del debito.
- La protezione prevista dall'art. 170 cod. civ. riguarda soltanto i debiti estranei ai bisogni della famiglia e conosciuti come tali dal creditore.
- Le imposte comunali, in linea generale, possono essere considerate inerenti ai bisogni del nucleo familiare, poiché finanziano servizi pubblici locali utilizzati dalla famiglia.
- Per contestare efficacemente l'aggressione di beni del fondo occorre dimostrare sia l'estraneità concreta del debito alle esigenze familiari sia la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore.
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