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Ordinanza

Ordinanza n. 507/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 01262/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202600511

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Piemonte, Sez. II, n. 1262/2025, di parziale accoglimento del ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (associazione sportiva)

Prevale il privato

La controversia

L’associazione sportiva ha proposto appello contro la sentenza del TAR Piemonte e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della relativa efficacia esecutiva. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i motivi di merito dell’appello né l’oggetto sostanziale della controversia definita in primo grado. L’appellante ha prospettato profili di danno derivanti dall’esecuzione della sentenza, con particolare rilievo attribuito alla funzione di supporto pubblicistico svolta dall’aerostazione interessata.

La decisione

Il Consiglio di Stato, nella fase cautelare e con cognizione sommaria, ha ritenuto opportuno sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata. La decisione è stata motivata dalla ricorrenza dei profili di danno prospettati dall’appellante e dalla particolare funzione di supporto pubblicistico svolta dall’aerostazione coinvolta. Il Collegio ha precisato che ogni valutazione sulla fondatezza dell’appello è impregiudicata e richiede gli approfondimenti propri della fase di merito. È stata fissata l’udienza pubblica del 13 ottobre 2026 per la trattazione del merito; le spese della fase cautelare sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base processuale della domanda cautelare proposta in appello; l’ordinanza accoglie l’istanza e sospende l’esecutività della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In appello, la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza può essere disposta in sede cautelare quando, con la cognizione sommaria propria di tale fase, risultino plausibili profili di danno derivanti dall’esecuzione, anche in relazione alla funzione pubblicistica dell’attività o dell’infrastruttura interessata.
  • L’accoglimento della domanda cautelare in appello non implica una valutazione definitiva sulla fondatezza dei motivi di gravame, che resta riservata alla fase di merito e richiede i relativi approfondimenti.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloImpianti sportivi
RamiProcesso amministrativoSport
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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