Cassazione Civile, Ordinanza n. 17227/2025 del 26/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un avvocato impugnava in cassazione la sentenza della CTR Calabria che aveva confermato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2011, fondato su documentazione rinvenuta dalla Guardia di Finanza nel suo studio professionale, ritenuta dall'Ufficio una contabilità parallela da cui desumere omessa fatturazione o sottofatturazione di prestazioni professionali e, quindi, maggiori imponibili ai fini IRPEF, IRAP e IVA. Il ricorso per cassazione era affidato a un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 52, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 633/1972, dell'art. 103 c.p.p., degli artt. 14, 15 e 111 Cost. e dell'art. 2697 c.c., perché la CTR aveva ritenuto utilizzabile la documentazione acquisita nel corso dell'accesso nonostante l'autorizzazione del P.M. fosse, secondo il ricorrente, generica, preventiva, 'in bianco' e priva di adeguata motivazione a deroga del segreto professionale. In via preliminare la Corte rilevava anche la invalidità della nomina del nuovo difensore e la tardività del controricorso dell'Agenzia.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto invalida la procura al nuovo difensore perché non apposta in calce o a margine di un atto processuale ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.; ha quindi considerato il ricorrente ancora assistito dal precedente difensore rinunciante ai sensi dell'art. 85 c.p.c. Inoltre ha dichiarato inammissibile il controricorso dell'Agenzia per tardività. Nel merito processuale, il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché la sentenza impugnata si fondava su due rationes decidendi autonome: la legittimità dell'acquisizione dei documenti in forza dell'autorizzazione del P.M. e, in ogni caso, l'utilizzabilità fiscale degli elementi raccolti anche ove l'acquisizione fosse irrituale, in mancanza di un espresso divieto normativo. Il ricorrente aveva censurato solo la prima ratio, lasciando intatta la seconda, il che rendeva inutile ogni eventuale accoglimento delle doglianze.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
ha regolato la trattazione camerale del ricorso.
art. 83, comma 3, c.p.c.
la procura speciale per il giudizio di cassazione deve essere apposta in calce o a margine di un atto processuale indicato dalla norma; una procura allegata a una mera nota di deposito non è valida.
art. 85 c.p.c.
in caso di rinuncia al mandato, la parte continua a essere rappresentata e difesa dal difensore rinunciante fino alla sostituzione valida.
artt. 10 e 11 del D. Lgs. n. 546 del 1992
la sede territoriale dell'Agenzia delle Entrate presso cui è stata eseguita la notifica è stata considerata articolazione dotata di capacità di stare in giudizio.
artt. 2203 e 2204 c.c.
richiamati in via analogica per descrivere il modello organizzativo della capacità processuale dell'articolazione territoriale dell'ente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stata la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge.
art. 52, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 633 del 1972
disciplina l'accesso nei locali del contribuente e la necessità dell'autorizzazione del P.M. in presenza di segreto professionale.
art. 103 c.p.p.
richiamato dal ricorrente in relazione alla tutela del segreto professionale.
artt. 14, 15 e 111 Cost.
richiamati dal ricorrente per contestare la legittimità dell'acquisizione documentale in rapporto a domicilio, segretezza e giusto processo.
art. 2697 c.c.
richiamato dal ricorrente come parametro sul riparto dell'onere della prova.
art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
a seguito dell'inammissibilità del ricorso è stata resa l'attestazione per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater all'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggere il decisum, il ricorrente per cassazione deve censurarle tutte; l'omessa impugnazione anche di una sola ratio rende inammissibili le doglianze dirette alle altre, perché l'eventuale accoglimento non potrebbe comunque determinare la cassazione della sentenza.
- Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve rispettare rigorosamente le forme dell'art. 83 c.p.c.; una procura non apposta in calce o a margine di un atto processuale idoneo non consente valida sostituzione del difensore.
- In materia di accertamento tributario, l'eventuale irregolarità nell'acquisizione di documenti non determina automaticamente la loro inutilizzabilità fiscale se non esiste una specifica previsione normativa di divieto.
- L'accesso in locali professionali in presenza di documenti coperti da segreto professionale richiede il rispetto delle autorizzazioni previste dalla disciplina tributaria; tuttavia, ai fini della decisione di legittimità, è decisivo verificare se la censura investa tutte le autonome basi logiche della decisione impugnata.
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