Sentenza n. 730/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento previa misura cautelare, del provvedimento del S.U.A.P.E. del Comune intimato 10 giugno 2025 prot. n. 14573, con cui è stata conclusa negativamente la conferenza di servizi indetta per la valutazione della richiesta di autorizzazione alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili di potenza nominale di 8.400 kw e delle linee elettriche per la connessione alla RTN in Località Murtas Artas s.n.c.; ove occorra, del provvedimento unico negativo dello stesso S.U.A.P.E. 18 aprile 2025 n. 5 prot. n. 9721; dei pareri negativi non superabili dell’Area Tecnica del Comune intimato di cui alla nota 9 aprile 2025 prot. n. 8829, al verbale della riunione tecnica ex art. 36 L.R. n. 24/2016 del 18 aprile 2025 e alla nota 22 maggio 2025 prot. n. 12544; del parere negativo non superabile del Servizio Valutazione impatti e incidenze ambientali dell’Assessorato regionale intimato 4 aprile 2025 prot. n. 10441, confermato con nota prot. n. 15688 del 28 maggio successivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: conclusione negativa della conferenza di servizi e provvedimento unico negativo relativi alla realizzazione di un impianto fotovoltaico da 8.400 kW e delle opere di connessione alla rete elettrica
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva presentato nel luglio 2024 un’istanza SUAPE per la realizzazione di un impianto fotovoltaico e delle relative opere di connessione. L’area, secondo la prospettazione della società, era in gran parte compresa nel buffer di 500 metri da una zona industriale e quindi rientrava tra le aree idonee ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter), del d.lgs. n. 199/2021. Nel procedimento, il Servizio regionale competente in materia di valutazione di impatti e incidenze ambientali e l’Area tecnica comunale avevano espresso pareri negativi non superabili, ritenendo l’area non idonea in applicazione della l.r. Sardegna n. 20/2024. Il SUAPE aveva quindi concluso negativamente la conferenza di servizi e adottato il provvedimento unico negativo, senza procedere alla fase sincrona richiesta dalla società. La ricorrente ha dedotto: la violazione degli artt. 3, 6, lett. b), e 10-bis della l. n. 241/1990, dell’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021 e dei principi costituzionali ed eurounitari in materia di diffusione delle energie rinnovabili; difetto di istruttoria e motivazione, per non avere le amministrazioni considerato le osservazioni presentate in risposta al preavviso di rigetto e la proposta di riduzione della potenza; illegittimità dell’applicazione della l.r. n. 20/2024, che non avrebbe potuto trasformare la classificazione dell’area come non idonea in un divieto assoluto di installazione; erronea applicazione dell’art. 20, comma 1-bis, del d.lgs. n. 199/2021, come modificato dal d.l. n. 63/2024, poiché la procedura autorizzativa era già stata avviata alla data di entrata in vigore della disciplina più rigorosa; illegittimità costituzionale della normativa regionale e dell’art. 20, comma 1-bis, del d.lgs. n. 199/2021.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha annullato gli atti impugnati. Il Collegio ha ritenuto assorbenti le censure relative al divieto assoluto derivante dalla qualificazione dell’area come non idonea e all’illegittimità costituzionale della l.r. n. 20/2024. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 184/2025, ha rilevato che l’art. 1, comma 5, della l.r. n. 20/2024, nella parte in cui introduceva un divieto assoluto di realizzazione degli impianti nelle aree non idonee, è stato dichiarato incostituzionale ed espunto dall’ordinamento con efficacia ex tunc. L’inidoneità di un’area può orientare la valutazione amministrativa, ma non può fondare da sola l’assoluta irrealizzabilità del progetto. Le amministrazioni dovranno quindi riesercitare il potere considerando la disciplina nazionale e regionale vigente e procedendo a una valutazione concreta del progetto. Quanto all’art. 20, comma 1-bis, del d.lgs. n. 199/2021, il TAR ha precisato che la disciplina più rigorosa introdotta nel 2024 non si applica ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore, fosse già stata avviata almeno una procedura amministrativa necessaria all’ottenimento dei titoli autorizzativi. Poiché l’istanza era stata presentata il 5 luglio 2024 e la nuova disciplina era entrata in vigore il 13 luglio 2024, il progetto non poteva essere assoggettato retroattivamente al regime più restrittivo. La questione di costituzionalità sollevata con riferimento all’art. 20, comma 1-bis, è stata ritenuta manifestamente irrilevante, perché la disposizione non era applicabile al progetto. Le spese sono state compensate per la complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 20, comma 8, d.lgs. n. 199/2021
La disciplina statale individua ex lege determinate aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili, inclusi i casi richiamati dalla ricorrente.
art. 20, comma 1-bis, d.lgs. n. 199/2021
L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati, c-bis), c-bis.1) e c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 del presente articolo.
La disciplina più rigorosa non si applica ai progetti per i quali, alla data della sua entrata in vigore, fosse già stata avviata almeno una procedura amministrativa necessaria all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio dell’impianto e delle opere connesse.
art. 1, comma 5, l.r. Sardegna n. 20/2024
La disposizione regionale, nella parte in cui introduceva un divieto assoluto di realizzazione degli impianti nelle aree qualificate come non idonee, è stata dichiarata incostituzionale ed espunta dall’ordinamento con efficacia ex tunc.
art. 117, commi 1 e 3, Cost.
Parametri costituzionali in relazione ai quali la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, comma 5, della l.r. Sardegna n. 20/2024, per contrasto con i principi eurounitari di massima diffusione delle energie rinnovabili e con la disciplina statale fondamentale.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Le osservazioni presentate dal destinatario del preavviso di rigetto devono essere considerate nell’istruttoria e nella motivazione conclusiva, sebbene la decisione sia stata definita principalmente sulla base dell’illegittimità del divieto assoluto e dell’inapplicabilità della disciplina sopravvenuta.
art. 88 c.p.a.
Il giudice può richiamare la motivazione di precedenti sentenze dello stesso ufficio giudiziario, integrandola nella decisione.
Massime di principio
- La qualificazione di un’area come non idonea alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili non può tradursi in un divieto assoluto, automatico e aprioristico di installazione; essa impone una valutazione concreta del singolo progetto e degli interessi coinvolti.
- Una disposizione regionale che vieti in assoluto la realizzazione di impianti FER nelle aree qualificate come non idonee contrasta con il riparto costituzionale delle competenze e con i principi di massima diffusione dell’energia da fonti rinnovabili, quando trasformi l’inidoneità in una preclusione generalizzata.
- La declaratoria di incostituzionalità della norma regionale che fondava il diniego comporta la sua espunzione dall’ordinamento con efficacia ex tunc; l’amministrazione deve quindi riesercitare il potere senza applicare retroattivamente la disciplina caducata.
- La disciplina più rigorosa introdotta dall’art. 20, comma 1-bis, del d.lgs. n. 199/2021 non si applica ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore della modifica normativa, fosse già stata avviata almeno una procedura amministrativa necessaria all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio dell’impianto e delle opere connesse.
- Quando la norma sopravvenuta più restrittiva non è applicabile al progetto perché la procedura autorizzativa era già stata avviata, la relativa questione di costituzionalità è manifestamente irrilevante.
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