Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2901/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza non appellata resa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale recante n. 1948/2024 del 28/2/2024 con cui è stato definito il giudizio rg n. 4895/2018, confermativa della sentenza del T.a.r. Campania, sez. II, n. 5925 del 18 dicembre 2017.

Giustizia amministrativa202506980

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Comune nell’esecuzione del giudicato che aveva annullato i permessi di costruire n. 52/2012 e n. 9/2016

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1948/2024, confermativa della sentenza del TAR Campania n. 5925/2017, che aveva annullato i permessi di costruire relativi al recupero abitativo di un sottotetto e a un successivo ampliamento volumetrico. Il giudicato aveva accertato, tra l’altro, il mancato rispetto dell’altezza minima prevista dalla L.R. n. 15/2000, l’erroneo computo della volumetria esistente e dell’ampliamento assentibile ai sensi della L.R. n. 19/2009, nonché l’assenza di una disciplina comunale idonea a consentire la realizzazione del nuovo sottotetto termico in zona A. Secondo il ricorrente, il Comune si era limitato a un’annullamento formale dei titoli, senza rimuovere gli effetti giuridici e materiali delle opere eseguite, senza sospendere o reprimere l’utilizzazione degli abusi e senza adottare provvedimenti conformativi. Il Comune ha sostenuto di avere integralmente eseguito il giudicato mediante una determina del 2026 di annullamento dei due permessi, trasmettendo l’atto alla Polizia Locale e riservandosi ulteriori iniziative ai sensi del d.P.R. n. 380/2001. La controinteressata ha eccepito l’inammissibilità e la carenza di interesse, sostenendo che l’annullamento dei titoli avrebbe eliminato la lesione lamentata, e ha prospettato la fiscalizzazione o la sanatoria degli abusi.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha escluso che il giudicato fosse già eseguito. L’annullamento formale dei permessi da parte del Comune è stato ritenuto meramente ripetitivo, poiché i titoli erano già stati annullati dalle sentenze passate in giudicato, e quindi inidoneo a soddisfare l’interesse sostanziale del proprietario confinante. Il giudicato riguardava titoli edilizi utilizzati per sanare o legittimare volumetrie materialmente esistenti; perciò l’annullamento aveva accertato in via definitiva l’illegittimità sostanziale e l’abusività delle volumetrie e del sottotetto, rendendo necessarie ulteriori attività giuridiche e materiali dell’amministrazione. La sentenza non è stata qualificata come autoesecutiva: il Comune deve riesercitare il potere tenendo conto delle condizioni attuali, del contenuto vincolante del giudicato e dell’interesse del privato alla rimozione delle conseguenze materiali dell’abuso. Il Comune conserva un margine di scelta sulle modalità concrete, ma non può limitarsi alla rimozione formale dei titoli né prescindere dalla tutela dell’interesse del ricorrente. Dovrà valutare, verificare e motivare oggettivamente la possibilità di demolizione e ripristino; non è esclusa, ove la demolizione risulti oggettivamente impossibile, una soluzione risarcitoria o consensuale, sempre compatibile con il giudicato. Il TAR ha assegnato al Comune novanta giorni per l’esecuzione materiale e giuridica del giudicato e ha nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, il Prefetto di Napoli quale commissario ad acta, con facoltà di delega e termine di ulteriori centoventi giorni. Il Comune e la controinteressata sono stati condannati in solido alle spese, liquidate in euro 4.000, oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare le modalità necessarie per l’esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza assicura l’attuazione effettiva delle pronunce passate in giudicato e non si esaurisce nella mera eliminazione formale dell’atto già annullato quando siano necessarie ulteriori attività amministrative o materiali.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    Gli atti adottati in violazione o elusione del giudicato possono essere contestati mediante azione di nullità.

  • art. 38 d.P.R. 380/2001

    La fiscalizzazione dell’abuso o la sanzione pecuniaria sostitutiva non soddisfano automaticamente l’interesse del privato vittorioso, dovendo essere valutate in rapporto al contenuto del giudicato e alla necessità di tutelare il bene della vita riconosciuto.

  • art. 3, comma 1, lett. c), L.R. Campania n. 15/2000

    Prevede i requisiti per il recupero abitativo dei sottotetti; il mancato rispetto dell’altezza minima ha determinato l’illegittimità del permesso di costruire n. 52/2012.

  • art. 4 L.R. Campania n. 19/2009

    Disciplina l’incremento volumetrico consentito per gli edifici esistenti; il permesso n. 9/2016 è stato annullato perché l’ampliamento eccedeva la volumetria assentibile.

  • art. 2, comma 1, lett. d), L.R. Campania n. 19/2009

    La sentenza richiamata ha qualificato il pregresso sottotetto come volume tecnico, escludendolo dal computo della volumetria esistente utile al calcolo dell’ampliamento.

Massime di principio

  • Una sentenza di annullamento di titoli edilizi non è autoesecutiva quando i titoli abbiano prodotto modificazioni materiali della realtà: in tal caso l’amministrazione deve compiere ulteriori attività giuridiche e materiali per dare effettiva attuazione al giudicato.
  • Quando il giudicato annulla titoli edilizi utilizzati per legittimare volumetrie o manufatti già realizzati, l’effetto conformativo può imporre all’amministrazione di valutare e attuare la rimozione delle conseguenze materiali dell’abuso, non essendo sufficiente l’annullamento meramente formale dei titoli.
  • Nel riesercizio del potere successivo a una sentenza di annullamento, l’amministrazione deve rispettare il contenuto del giudicato, applicare la situazione giuridica e fattuale esistente al momento della nuova attività e considerare l’interesse sostanziale del privato riconosciuto dalla pronuncia.
  • Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adottare, entro un termine, gli atti giuridici e materiali necessari all’esecuzione del giudicato, impartire direttive e nominare un commissario ad acta; l’intensità dell’intervento sostitutivo dipende dal contenuto della sentenza e dal margine di discrezionalità residuo.
  • La fiscalizzazione dell’abuso, l’acquisizione delle volumetrie al patrimonio comunale o altre misure riferite ai rapporti tra amministrazione e autore dell’abuso non esauriscono necessariamente l’obbligo di ottemperanza quando il giudicato impone di considerare l’interesse del privato alla rimozione delle interferenze materiali o, ove oggettivamente impossibile, alla valutazione di una soluzione risarcitoria.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAbusi edilizi e sanzioni
RamiProcesso amministrativoEdilizia
SottomaterieOrdinanza di demolizioneFiscalizzazione dell'abuso
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereNullità del provvedimentoPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.