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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46919/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Giordano impugna l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per concorso in furto aggravato (furto al caveau di una banca, ingresso tramite rete fognaria e foro nel muro perimetrale). Il ricorso articola tre motivi: (1) violazione dell'art. 274 c.p.p. e motivazione illogica sulla sussistenza del pericolo di recidiva/della reiterazione; si contesta che le prove non dimostrino il ruolo attribuitogli e si sottolinea il tempo intercorso (furto del 2021); (2) violazione dell'art. 275 c.p.p. e carenza di motivazione sulla scelta della misura (mancata indicazione del perché gli arresti domiciliari sarebbero inidonei e affermazione apodittica sulla incapacità di autocontenimento; rilievo anche sull'entità della pena prevedibile); (3) violazione dell'art. 274 lett. a) c.p.p. e carenza di motivazione circa il pericolo di inquinamento probatorio, senza indicare elementi concreti dai quali desumerlo. Inoltre il difensore lamenta la mancata ammissione di discussione orale per mancata istanza tempestiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte in cui il ricorrente non ha contrastato adeguatamente gli elementi addotti dal Tribunale (modalità organizzate del delitto, carichi pendenti e misure cautelari pregresse, che giustificano la sussistenza del pericolo di recidiva nonostante il tempo trascorso). Ha dichiarato manifestamente infondato il rilievo sulla quantificazione della pena (art. 625 c.p.: pena minima 3 anni, massima 10 anni per il furto pluriaggravato) e ha escluso che si possa tener conto di una ipotetica riduzione per rito alternativo non concretamente scelto. Tuttavia ha accolto parte del ricorso: ha ritenuto fondate le doglianze circa l'omessa e insufficiente motivazione del Tribunale del riesame in ordine al pericolo di inquinamento probatorio e all'inidoneità degli arresti domiciliari, atteso che quelle conclusioni non sono state ancorate ad elementi fattuali specifici e concreti (affermazioni apodittiche). Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale del riesame di Salerno in diversa composizione per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    La Corte richiede che le esigenze cautelari (lett. a) inquinamento probatorio e lett. c) pericolo di reiterazione) siano motivate con elementi concreti e specifici; il pericolo di reiterazione può essere desunto da modalità organizzative del reato e da precedenti carichi pendenti

  • art. 275 cod. proc. pen.

    La scelta della misura cautelare deve essere motivata comparando le esigenze cautelari con le misure meno afflittive; l'inadeguatezza degli arresti domiciliari richiede una prognosi fondata su elementi specifici della persona e del fatto, non su enunciati apodittici

  • art. 625 cod. pen.

    Per il furto pluriaggravato la Corte ricava la forbice sanzionatoria (pena minima 3 anni, massima 10 anni) e richiama che non si può basare l'applicazione della misura su una mera prospettazione di diminuzioni della pena derivanti da ipotesi di rito non concretizzate

  • comma 8, art. 23, decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137

    La richiesta di discussione orale deve essere espressa e tempestiva (depositata in cancelleria con il termine previsto); una mera riserva di ampliare in discussione non costituisce istanza valida

  • Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 19608 del 25/01/2023 e Sez. 6, n. 53026 del 06/11/2017)

    Richiamati principi secondo cui l'inadeguatezza degli arresti domiciliari e il rischio di inottemperanza devono essere basati su elementi specifici della personalità e della condotta dell'indagato e non su supposizioni generiche

Massime di principio

  • Il pericolo di reiterazione (art. 274 lett. c) c.p.p.) può essere fondato anche su modalità organizzative del reato e su carichi pendenti o misure cautelari pregresse, ma la motivazione deve collegare tali elementi alla concreta attualità del rischio
  • L'inadeguatezza degli arresti domiciliari va motivata con una prognosi basata su elementi specifici della personalità e del comportamento dell'indagato; affermazioni apodittiche non sono sufficienti
  • Il pericolo di inquinamento probatorio richiede l'indicazione di circostanze fattuali concrete (es. possibilità di alterare fonti di prova, contatti con coindagati, comportamenti ostativi); non può restare in astratto
  • Non si può fondare la scelta della misura cautelare su una mera previsione di diminuzioni della pena derivanti da riti alternativi non effettivamente scelti dall'imputato
  • Le richieste processuali (es. discussione orale) devono essere formulate esplicitamente e nei termini previsti dalla norma; formule vaghe o riserve non soddisfano i requisiti formali
  • In presenza di motivazioni parzialmente carenti il rimedio può essere l'annullamento e il rinvio per nuovo esame, non necessariamente la revoca automatica della misura; il giudice di merito deve integrare con motivazione adeguata

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