Sentenza n. 1655/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.R.S. n. 1083 del 15 settembre 2016, relativo all'istituzione di un'azienda faunistico-venatoria incidente su terreni di proprietà del ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il proprietario dei terreni ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, il decreto regionale che autorizzava l'utilizzo dei suoi fondi nell'ambito di un'azienda faunistico-venatoria. La controinteressata ha eccepito l'irricevibilità e l'inammissibilità del ricorso, nonché l'incompetenza territoriale del TAR di Palermo in favore della Sezione staccata di Catania. Nel merito, il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'autorizzazione, in particolare per la mancanza del consenso scritto del proprietario e dei conduttori dei fondi richiesto dalla normativa regionale. Nelle more del giudizio, il ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto soddisfacimento della propria pretesa in ragione dell'adozione del D.R.S. n. 5237 del 31 ottobre 2025, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., ritenendo che l'adozione del successivo D.R.S. n. 5237 del 31 ottobre 2025 avesse soddisfatto la pretesa del ricorrente. Ai fini della regolazione delle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale. Ha ritenuto tardiva l'eccezione di incompetenza territoriale, perché proposta oltre il termine previsto dall'art. 47, comma 2, c.p.a.; ha escluso la tardività del ricorso, poiché il termine di impugnazione decorre dalla notificazione dell'atto o dalla piena conoscenza effettiva e accertata, non desumibile dalla mera presenza di tabelle perimetrali sul sito, anche considerata la residenza del ricorrente in altro Comune; ha riconosciuto l'interesse a ricorrere, derivante dall'incidenza diretta del provvedimento sui terreni di proprietà; infine, ha ritenuto fondato il primo motivo, poiché l'art. 25, comma 3, lett. g), l.r. n. 33/1997 richiede il consenso scritto dei proprietari e dei conduttori dei fondi e il consenso del solo affittuario non era sufficiente, anche perché il contratto consentiva il godimento del fondo esclusivamente per finalità agricole e richiedeva comunque l'assenso del proprietario. La Regione e la controinteressata sono state condannate in solido al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è improcedibile quando, per sopravvenuta carenza di interesse, la pretesa del ricorrente risulta soddisfatta dall'adozione di un successivo provvedimento.
art. 47, comma 2, c.p.a.
L'eccezione di incompetenza territoriale deve essere proposta entro il termine previsto dalla disposizione; se tardiva, non può essere esaminata.
art. 8 l. 890/1982
Ai fini della decorrenza del termine processuale, la notificazione si perfeziona, nel caso esaminato, decorsi dieci giorni dalla spedizione della comunicazione di avvenuto deposito.
art. 25, comma 3, lett. g), l.r. 1 settembre 1997, n. 33
Per ottenere l'autorizzazione all'istituzione di aziende faunistico-venatorie o agro-venatorie occorre produrre la documentazione attestante il consenso scritto dei proprietari e dei conduttori dei fondi interessati; il consenso del solo affittuario non sostituisce quello del proprietario.
Massime di principio
- L'adozione, nelle more del giudizio, di un nuovo provvedimento che soddisfa la pretesa sostanziale del ricorrente determina la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anche quando il giudice proceda alla verifica della soccombenza virtuale ai fini delle spese.
- L'eccezione di incompetenza territoriale deve essere proposta nel termine previsto dall'art. 47, comma 2, c.p.a.; la sua proposizione tardiva ne preclude l'esame.
- Per l'impugnazione di un atto amministrativo lesivo, il termine decadenziale decorre dalla notificazione dell'atto o dalla piena conoscenza effettiva e accertata del suo contenuto; non è sufficiente presumere tale conoscenza dalla mera presenza di indicazioni o tabelle pubblicate su un sito, soprattutto quando il destinatario risieda in altro Comune.
- Il proprietario di terreni direttamente inclusi in un'azienda faunistico-venatoria è titolare di un interesse concreto e attuale a impugnare l'autorizzazione che consente l'utilizzo dei suoi fondi.
- Quando la legge regionale richiede il consenso scritto dei proprietari e dei conduttori dei fondi per l'istituzione di un'azienda faunistico-venatoria, il consenso del solo conduttore non è sufficiente; inoltre, un contratto di affitto che limiti il godimento del fondo alla finalità agricola non abilita l'affittuario a consentirne l'utilizzo venatorio in assenza del consenso del proprietario.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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