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Sentenza

Sentenza n. 733/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura di -OMISSIS- sulla richiesta di appuntamento per la formalizzazione del primo ingresso e la contestuale sottoscrizione del contratto di soggiorno presentata dal ricorrente in data 23 ottobre 2024 a seguito del procedimento avviato per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato a favore del ricorrente medesimo.

Giustizia amministrativa202600061

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla richiesta di convocazione per la formalizzazione del primo ingresso e la sottoscrizione del contratto di soggiorno, presentata il 23 ottobre 2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, cittadino straniero arrivato in Italia nel 2024 dopo il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato del 27 marzo 2023 e del relativo visto d’ingresso, ha chiesto alla Prefettura, tramite PEC del 23 ottobre 2024, di essere convocato per formalizzare il primo ingresso e sottoscrivere il contratto di soggiorno. Deduce l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione e chiede l’accertamento dell’obbligo di provvedere entro un termine, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che lo Sportello Unico per l’Immigrazione, quale responsabile dell’intero procedimento relativo all’assunzione di lavoratori subordinati stranieri, fosse tenuto a dare una risposta espressa alla specifica istanza del ricorrente. Il giudice ha richiamato l’art. 22 del d.lgs. 286/1998 e l’obbligo di sottoscrivere il contratto di soggiorno entro quindici giorni dall’ingresso previsto dall’art. 5-bis del medesimo decreto. Ha affermato che, ai sensi dell’art. 2 l. 241/1990, anche un’istanza eventualmente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata deve essere definita con un provvedimento espresso, sebbene con motivazione semplificata. L’inerzia è stata quindi dichiarata illegittima e la Prefettura è stata ordinata di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. La nomina del commissario ad acta è stata rinviata a un’eventuale fase successiva, subordinata all’inadempimento dell’Amministrazione e a istanza di parte. Il Ministero dell’Interno è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione a favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    Individua la disciplina dell’assunzione dei lavoratori subordinati stranieri e attribuisce allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura la responsabilità dell’intero procedimento.

  • art. 5-bis d.lgs. 286/1998

    Prevede la sottoscrizione del contratto di soggiorno entro quindici giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero.

  • art. 2 l. 241/1990

    Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

    L’Amministrazione deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso anche quando ritenga l’istanza manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata; in tali casi è attenuato soltanto l’onere motivazionale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • A fronte di un’istanza specifica e circostanziata rivolta a un’amministrazione competente, sussiste l’obbligo di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso, positivo o negativo, entro un termine ragionevole o stabilito dal giudice.
  • L’obbligo di provvedere ai sensi dell’art. 2 l. 241/1990 sussiste anche quando l’amministrazione ritenga che l’istanza sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata; tali valutazioni consentono una motivazione semplificata, ma non legittimano il silenzio.
  • Il silenzio-inadempimento può essere configurato non soltanto quando l’obbligo di provvedere sia espressamente previsto da una norma, da un regolamento o da un atto amministrativo, ma anche quando esso discenda dai principi informatori dell’azione amministrativa o da esigenze di giustizia ed equità proprie della fattispecie.
  • Nei procedimenti concernenti l’ingresso e il soggiorno di lavoratori stranieri, lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura è tenuto a definire espressamente le istanze relative alla formalizzazione del primo ingresso e alla sottoscrizione del contratto di soggiorno quando l’interessato sia titolare del nulla osta e del visto d’ingresso.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietàOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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