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Sentenza

Sentenza n. 14851/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 8670/2024 emessa dal Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, giudice dott. Rigato, resa all’esito del giudizio di cui al r.g. n. 14602/2024, pubblicata in data 07/09/2024, notificata in data 05/11/2024, passata in giudicato. nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202605691

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che riconosceva il diritto al pagamento di somme retributive

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla corresponsione delle somme trattenute, pari a Euro 538,30 mensili dal 4 ottobre 2023 al 12 aprile 2024, oltre agli interessi legali. Il ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato da parte del Ministero, protrattasi anche dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva e la certificazione del suo passaggio in giudicato. Ha inoltre chiesto la fissazione di una somma dovuta per ogni ulteriore violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza dedurre l'avvenuto adempimento né fornire giustificazioni dell'inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che l'Amministrazione non aveva eccepito né dimostrato l'avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti dal giudicato e non aveva giustificato la propria inerzia. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Ha nominato quale Commissario ad acta il direttore generale del Ministero competente per materia, con facoltà di delega al direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente, stabilendo che il commissario operi senza compenso entro 120 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e previa richiesta del ricorrente. È stata respinta la domanda di astreinte, poiché il Collegio non ha ritenuto equa tale misura, anche considerando le iniziative recentemente intraprese dall'Amministrazione. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 800,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, su richiesta, una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto il TAR ha tuttavia escluso l'applicazione della misura per ragioni di equità.

  • D.M. 55/2014

    È stato utilizzato quale parametro per la liquidazione delle spese, in considerazione della natura essenzialmente esecutiva del giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione non dimostri l'avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti da un giudicato né fornisca una giustificazione dell'inerzia, il giudice può ordinare l'esecuzione del titolo entro un termine e nominare un commissario ad acta per l'eventuale fase sostitutiva.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta già con la sentenza di ottemperanza, subordinandone l'intervento alla scadenza infruttuosa del termine assegnato all'Amministrazione e alla richiesta della parte interessata.
  • La fissazione di un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non costituisce conseguenza automatica dell'inottemperanza, ma richiede una valutazione di equità e delle concrete circostanze del caso, comprese eventuali iniziative medio tempore assunte dall'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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