Cassazione Penale, Sentenza n. 6394/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello del 31/03/2023 che, riformando in parte la sentenza di primo grado, aveva dichiarato estinti per prescrizione alcuni reati (per Di Bisceglie e Russo), rideterminato le pene e confermato la condanna residua (capo A2) per bancarotta fraudolenta impropria derivante da reato societario. La fattispecie contestata concerneva la consegna e l'uso di obbligazioni contraffatte per fittizi aumenti di capitale (operazioni poi seguite da finanziamenti) che avrebbero cagionato il dissesto della fallita Eton Energia S.p.a. I motivi di ricorso dedotti dai difensori hanno riguardato, tra l'altro: omissione di valutazione di motivi aggiunti; mancata prova dell'elemento soggettivo (dolo) e della consapevolezza dell'imputato circa l'effetto degli aumenti di capitale; carenza del nesso di causalità tra la consegna delle obbligazioni e il dissesto (anche per il lungo intervallo temporale e perché le obbligazioni erano relative a altra società); contestazione del diniego delle circostanze attenuanti e della motivazione; per Scalia, anche censura per carenza motivazionale e tardività del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi di Di Bisceglie e Russo, ritenendoli infondati, e ha dichiarato inammissibile il ricorso di Scalia. In particolare la Corte ha ritenuto che: la sentenza impugnata aveva adeguatamente risposto ai motivi aggiunti e alle censure sulla motivazione; nei confronti di Russo e Di Bisceglie emergeva la consapevolezza e l'apporto causale (consegna delle obbligazioni false) idoneo a integrare il concorso nella bancarotta impropria; non era necessaria la conoscenza dello stato di dissesto da parte dell'extraneus per configurare il dolo, essendo sufficiente la volontarietà dell'apporto e la consapevolezza del depauperamento dei beni sociali a danno dei creditori; infine il ricorso di Scalia è stato dichiarato tempestivamente intempestivo e generico. Conseguenze processuali: condanna di Di Bisceglie e Russo al pagamento delle spese processuali; condanna di Scalia al pagamento delle spese processuali e all'obbligo di versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 2632 cod. civ.
Richiamato come riferimento ai reati societari presupposti; la Corte osserva che l'insussistenza del reato societario presupposto può rilevare in linea teorica, ma nella fattispecie la responsabilità per bancarotta impropria è stata valutata sul piano del nesso causale e dell'apporto doloso dell'extraneus
art. 43 cod. pen.
Usato per discutere l'elemento soggettivo nel concorso: la Corte interpreta il dolo dell'extraneus come volontarietà dell'apporto alla condotta del principale con consapevolezza che essa può depauperare il patrimonio sociale a danno dei creditori, non richiedendo necessariamente la conoscenza specifica del dissesto
art. 585, comma quarto, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai motivi aggiunti; la Cassazione valuta che il giudice del merito ha fornito risposta adeguata alle doglianze introdotte con i motivi nuovi quando questi non incidono su un punto decisivo rimasto del tutto non motivato
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamata la nozione di vizio di motivazione: per costante giurisprudenza il difetto o manifesta illogicità della motivazione deve emergere dal testo e consistere nell'assenza di motivazione su punto decisivo o in una frattura logica; la Cassazione non accoglie censure che implichino mera rivalutazione di fatto
art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti della cassazione in ordine ai motivi ammessi (vietata rivalutazione del merito): la Corte sottolinea che non è consentita una 'rilettura' degli elementi di fatto se non per vizio di motivazione evidente
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per l'imposizione a carico del ricorrente inammissibile (Scalia) dell'obbligo di versare una somma alla Cassa delle Ammende; la Corte quantifica in euro 3.000 la somma dovuta in considerazione delle ragioni di inammissibilità
art. 483 cod. pen. (menzionato nel dispositivo di appello)
Citato come una delle contestazioni originarie poi in parte dichiarate estinte per prescrizione dalla Corte d'appello; la Cassazione non esplora nel dettaglio questa specifica norma nel provvedimento impugnato ma la enumera tra i capi trattati in appello
Massime di principio
- Per il concorrente "extraneus" nella bancarotta impropria non è richiesto che egli conosca lo stato di dissesto dell'impresa: è sufficiente la volontarietà dell'apporto alla condotta dolosa dell'autore principale e la consapevolezza che tale apporto può depauperare il patrimonio sociale a danno dei creditori
- La responsabilità per bancarotta impropria richiede un nesso causale effettivo (condicio sine qua non o apporto causale) tra la condotta dell'extraneus (es. consegna di titoli contraffatti) e il dissesto; la sussistenza del nesso non viene esclusa da un intervallo temporale rilevante se la condotta ha avuto efficacia causale nelle operazioni che hanno favorito la prosecuzione dell'attività e l'indebitamento
- I motivi nuovi (motivi aggiunti) devono essere valutati dal giudice del merito; in cassazione la censura sulla mancata valutazione può riuscire solo se emerge un'omissione di motivazione su un punto decisivo non affrontato, non quando si solleciti una diversa lettura degli elementi di fatto
- La Corte di cassazione è limitata al sindacato di legittimità: non può procedere a una rivalutazione del merito o proporre una valutazione alternativa degli elementi di fatto salvo che non emerga un vizio di motivazione manifesto ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- I termini di proposizione del ricorso devono essere rispettati: la tardività comporta l'inammissibilità; le memorie e integrazioni non possono supplire all'omessa tempestiva impugnazione
- In caso di ricorso rigettato o inammissibile sono previste condanne al pagamento delle spese processuali e, se inammissibile per le ragioni previste dall'art. 616 c.p.p., l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle Ammende
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6281/2024 del 13/02/2024
- Sentenza penale · 13 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6282/2024 del 13/02/2024
- Sentenza penale · 13 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6283/2024 del 13/02/2024
- Sentenza penale · 13 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6284/2024 del 13/02/2024
- Sentenza penale · 13 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6287/2024 del 13/02/2024
- Sentenza penale · 13 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6288/2024 del 13/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →