Ordinanza n. 2420/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Decreto Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, recante “Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.M. n. 27 del 16 febbraio 2026, nella parte in cui ha fissato, per l'accesso alle graduatorie provinciali e di istituto relative agli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, il limite massimo di età corrispondente al collocamento a riposo d'ufficio, individuato in 67 anni
Esito
Favorevole al ricorrente (personale docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale disciplinante l'aggiornamento e il rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto per il personale docente ed educativo, chiedendone la sospensione cautelare. Ha dedotto che l'art. 6, comma 1, lett. b), del decreto, impedendole di presentare la domanda di aggiornamento al compimento dei 67 anni, le preclude ogni possibilità di lavorare nella scuola e di maturare i 20 anni di contribuzione necessari per il pensionamento. Ha lamentato la disparità di trattamento rispetto ai docenti di ruolo, ai quali l'art. 509 del d.lgs. 297/1994 consente di permanere in servizio fino a 70 anni per raggiungere il requisito contributivo minimo. La ricorrente ha prospettato l'illegittimità e il carattere discriminatorio del limite anagrafico, anche alla luce della clausola 4 dell'Accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, che vieta discriminazioni nei confronti dei lavoratori a tempo determinato in assenza di ragioni oggettive.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. In via sommaria, ha ravvisato profili di fondatezza nella censura secondo cui il limite dei 67 anni previsto per il personale precario sarebbe discriminatorio e illegittimo, poiché l'art. 509 del d.lgs. 297/1994, nella parte in cui consente ai docenti di ruolo di permanere in servizio fino almeno a 70 anni per raggiungere il requisito contributivo minimo, dovrebbe essere applicato anche al personale precario per evitare una discriminazione vietata dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. Il giudice ha valorizzato anche la tutela costituzionale del diritto alla pensione minima ai sensi dell'art. 38, comma 2, Cost., richiamando la Corte costituzionale n. 33 del 2013. Ha ritenuto sussistente il periculum perché il tempo residuo fino ai 70 anni per maturare i 20 anni di contribuzione è limitato e la protrazione dell'esclusione dalle graduatorie potrebbe compromettere irreparabilmente il conseguimento del trattamento pensionistico. Ha quindi sospeso in parte qua il decreto impugnato, nei limiti indicati in motivazione. Ha rinviato alla pubblicazione delle graduatorie l'eventuale integrazione del contraddittorio, eventualmente mediante motivi aggiunti, non risultando allo stato individuabili controinteressati determinati o agevolmente identificabili. È stata fissata l'udienza pubblica per il 18 dicembre 2026 e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha valutato la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e ha sospeso parzialmente l'atto impugnato.
art. 6, comma 1, lett. b), D.M. n. 27 del 16 febbraio 2026
un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista per il collocamento a riposo d'ufficio, riferita al 1° settembre dell'anno di aggiornamento delle graduatorie
Prevede il requisito anagrafico massimo di accesso alle graduatorie, individuato nel caso concreto in 67 anni; la sua applicazione al personale precario è stata ritenuta, in sede cautelare, potenzialmente discriminatoria e illegittima.
art. 509 d.lgs. 297/1994
Consente ai docenti di ruolo di permanere in servizio fino a 70 anni per raggiungere il requisito contributivo minimo; il TAR ha ritenuto che tale tutela debba essere applicata anche al personale precario per evitare discriminazioni.
clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE
Vieta di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto della natura temporanea del rapporto, salvo ragioni oggettive; il TAR l'ha richiamata quale parametro di non discriminazione del personale precario.
art. 38, comma 2, Cost.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria
Tutela costituzionalmente il diritto a mezzi adeguati per la vecchiaia; il TAR ha valorizzato tale tutela con riferimento al conseguimento della pensione minima.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte, disposto a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi della parte.
Massime di principio
- In sede cautelare, il limite anagrafico previsto da un atto generale per l'accesso del personale docente precario alle graduatorie può essere sospeso quando, impedendo il lavoro oltre i 67 anni, precluda il raggiungimento del requisito contributivo minimo per la pensione entro i 70 anni e risulti potenzialmente discriminatorio rispetto alla disciplina applicabile ai docenti di ruolo.
- La facoltà di permanenza in servizio riconosciuta ai docenti di ruolo fino al raggiungimento del requisito contributivo minimo deve essere valutata, anche per il personale precario, alla luce del divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, salvo la presenza di ragioni oggettive.
- Il rischio di perdere definitivamente la possibilità di maturare il requisito contributivo minimo per il pensionamento integra il periculum in mora quando il tempo residuo di lavoro sia limitato e la misura amministrativa impedisca l'accesso alle graduatorie e alle relative supplenze.
- La tutela costituzionale dei mezzi adeguati per la vecchiaia, prevista dall'art. 38, comma 2, Cost., costituisce un elemento rilevante nella valutazione cautelare della ragionevolezza e non discriminazione dei requisiti anagrafici di accesso al lavoro pubblico scolastico.
- Quando dall'atto generale impugnato non emergano destinatari determinati o agevolmente identificabili portatori di un interesse contrario, l'integrazione del contraddittorio può essere rinviata alla pubblicazione degli atti applicativi lesivi, eventualmente impugnabili con motivi aggiunti.
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