Sentenza del 20/10/2020 n. 4972 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 254/2020 CARTELLA DI PAGAMENTO - Notifica - A mezzo Pec - Riconducibilità al titolare - Sufficienza - Ragioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela Corte ha ritenuto valida la notifica via PEC in formato PDF quando il documento sia direttamente e inequivocabilmente riconducibile al titolare della casella PEC da cui è stato trasmesso. In tale caso non può dichiararsi la nullità o inesistenza dell'atto perché la notifica assicura l'autenticità del documento e non limita i diritti difensivi del contribuente; quindi il ricorso è stato respinto e la notifica considerata efficace
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione per nullità/inesistenza della cartella di pagamento notificata a mezzo PEC in formato PDF, sulla base dell'asserita mancata idoneità della notifica elettronica a garantire l'autenticità e la riconducibilità dell'atto al mittente
Norme richiamate
Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. n. 82/2005)
la disciplina sulla posta elettronica certificata e sul valore probatorio delle comunicazioni elettroniche è interpretata nel senso che la trasmissione tramite PEC, quando riconducibile al titolare, garantisce l'autenticità dell'atto notificato
Normativa sulla riscossione esattoriale (es. D.P.R. n. 602/1973 e disposizioni correlate)
le regole sulle notifiche delle cartelle di pagamento possono essere assolvibili mediante strumenti elettronici idonei a garantire la riconducibilità del mittente e l'integrità del documento
Massime di principio
- La notifica di atti tributari tramite PEC in formato PDF è valida se il documento è direttamente e inequivocabilmente riconducibile al titolare della casella PEC mittente.
- La mera contestazione formale del formato PDF o della modalità elettronica non è sufficiente a dichiarare la nullità dell'atto: è decisiva la riconducibilità e l'idoneità probatoria della trasmissione.
- Il contribuente conserva i diritti di difesa salvo che non sia dimostrato un effettivo pregiudizio derivante dalla modalità di notifica; dunque va verificato se la notifica ha impedito concretamente l'esercizio dei rimedi.
- In situazioni dubbie occorre produrre ed esaminare le tracce informatiche (metadati, ricevute di accettazione/avvenuta consegna PEC, header) per accertare l'attribuibilità della trasmissione al titolare della casella.
- Se la riconducibilità del mittente non è dimostrata o sussistono elementi di possibile compromissione della casella (hacking, uso fraudolento), la notifica può essere messa in discussione e valutata come nulla o inesistente.
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