Sentenza n. 14697/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento del provvedimento prot. n. CI/31742/2023 del 15 febbraio 2023 notificato il 21 marzo 2023 ed emesso dal municipio Roma VII - Direzione tecnica – Servizio edilizia privata – con il quale si determina di ingiungere la rimozione o la demolizione d’ufficio dei sopraindicati interventi di ristrutturazione e di ogni altra opera nel frattempo eseguita. Fabbricato sito in Roma, Via Pietro Rosano, 36, (ex 151) sc. A, p. III e di ogni atto presupposto e consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di rimozione o demolizione d’ufficio, in danno, di interventi edilizi abusivi eseguito dopo l’inottemperanza a una precedente ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui Roma Capitale, preso atto del precedente diniego di condono edilizio e dell’inottemperanza alla precedente ordinanza di demolizione, ha disposto la rimozione o demolizione d’ufficio delle opere abusive. Con il primo motivo ha dedotto l’ineseguibilità della demolizione per l’assenza di rilievi tecnici; con il secondo ha contestato l’accertamento tecnico richiamato dall’amministrazione, secondo cui la demolizione sarebbe possibile; con il terzo ha lamentato la mancata applicazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione; con il quarto ha sostenuto che l’esistenza di una precedente ordinanza di demolizione renderebbe nullo il provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo i quattro motivi manifestamente infondati e trattandoli congiuntamente per la loro connessione. Il provvedimento impugnato non costituisce una nuova autonoma ordinanza di demolizione, ma il prosieguo necessario del procedimento repressivo conseguente all’inottemperanza al precedente ordine, disponendo la demolizione in danno. Il Collegio ha richiamato e fatto proprie le motivazioni di una precedente sentenza relativa alla legittimità dell’ordine demolitorio presupposto, nella quale era stata accertata la notifica del diniego di condono e la definizione del procedimento di condono prima dell’adozione dell’ordinanza di demolizione. Ha inoltre ribadito che l’ingiunzione di demolizione costituisce la prima e obbligatoria fase del procedimento repressivo e richiede un accertamento vincolato dell’abuso; la valutazione discrezionale sulla possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria appartiene alla successiva fase esecutiva e non deve essere compiuta preliminarmente. La questione dell’effettiva eseguibilità materiale della demolizione, anche in relazione alla presenza di altre unità immobiliari sovrastanti, riguarda pertanto la fase esecutiva e non può essere fatta valere nel segmento procedimentale relativo all’ordine repressivo. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
l’ingiunzione di demolizione deve costituire la prima ed obbligatoria fase del procedimento repressivo
La demolizione è la prima misura vincolata conseguente all’accertamento dell’abuso e l’amministrazione non deve valutare già in tale fase la sostituibilità della sanzione demolitoria con quella pecuniaria; tale valutazione può intervenire nella successiva fase esecutiva.
art. 140 c.p.c.
la determina dirigenziale con cui è stata rigettata la domanda di condono ... è stata notificata alla ricorrente ai sensi dell’art. 140 c.p.c.
La notifica del diniego di condono è stata ritenuta idonea e il diniego è stato considerato conosciuto dalla destinataria.
Massime di principio
- L’ingiunzione di demolizione per abuso edilizio costituisce la prima e obbligatoria fase del procedimento repressivo e ha natura vincolata, presupponendo un accertamento analitico-ricognitivo dell’abuso.
- La valutazione discrezionale circa la possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria non deve essere effettuata necessariamente prima dell’ingiunzione di demolizione, ma appartiene alla successiva fase esecutiva e può essere svolta d’ufficio o su motivata richiesta dell’interessato.
- Il provvedimento che dispone la demolizione d’ufficio in danno, dopo l’inottemperanza all’ordine demolitorio, costituisce prosecuzione del procedimento repressivo e non una nuova autonoma ordinanza di demolizione.
- Le contestazioni relative all’effettiva eseguibilità materiale della demolizione, comprese quelle derivanti dalla presenza di altre unità immobiliari o da ostacoli tecnici, riguardano la fase esecutiva e non sono deducibili per contestare l’ordine demolitorio nel precedente segmento procedimentale.
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