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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4604/2022 del 09/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Genova: contestano in particolare la confisca per equivalente disposta ex art. 644 c.p. (rilevando che sarebbe alternativa e non cumulativa alla confisca diretta e che la misura determina duplicazione sanzionatoria quando il profitto è già stato sequestrato e/o restituito) e censurano la carenza di motivazione e l'illegittimità della misura nel contesto del patteggiamento (artt. 444 e 445 c.p.p.), con specifica eccezione per il caso in cui la pena applicata sia inferiore a due anni (divieto previsto dall'art. 445 c.p.p., salvo ipotesi di cui all'art. 240 c.p.).

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso di Dainese fondato limitatamente alla confisca: ha annullato con rinvio la parte della sentenza relativa alla confisca per carenza motivazionale sul punto (il giudice non ha specificato se si trattava di confisca diretta o per equivalente e, dato che la pena è sotto i due anni, la confisca per equivalente non è ammissibile ai sensi dell'art. 445 comma 1 c.p.p., salvo i casi di cui all'art. 240 c.p.). Il ricorso di Perna è stato invece rigettato: la confisca disposta a suo carico è stata confermata (pena superiore ai due anni; la restituzione alla persona offesa non esclude l'obbligatorietà della confisca diretta o, se previsto, della confisca per equivalente), e Perna è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In sintesi: annullamento parziale con rinvio per Dainese (solo sulla confisca), rigetto del ricorso di Perna e conferma del resto della sentenza.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); stabilisce gli effetti e la necessità di motivazione della sentenza di applicazione della pena.

  • art. 445 cod. proc. pen.

    Stabilisce il divieto di applicare misure di sicurezza quando la pena concordata è non superiore a due anni, fatta eccezione per la confisca nei casi previsti dall'art. 240 c.p.; la Corte ha ritenuto che, nel patteggiamento con pena <=2 anni, la confisca per equivalente non sia ammissibile salvo i casi richiamati.

  • art. 644 cod. pen.

    Prevede l'obbligatorietà della confisca diretta del prezzo o profitto del reato e, in alternativa quando la diretta non sia possibile, la confisca per equivalente di somme/beni pari al valore degli interessi o vantaggi usurari; la Corte ha ritenuto che la confisca abbia natura autonoma e pubblicistica rispetto alla restituzione alla persona offesa.

  • art. 240 cod. pen.

    Richiamato dall'art. 445 c.p.p. come eccezione al divieto di misure di sicurezza in caso di pena <=2 anni; la confisca diretta prevista per talune fattispecie rientra nelle eccezioni.

  • art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.

    Limita l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso sentenze di patteggiamento a specifici motivi ma, come chiarito in giurisprudenza, i limiti operano quando la misura di sicurezza è stata oggetto dell'accordo; in assenza di accordo la pronuncia sul punto è sindacabile secondo la disciplina generale (art. 606 c.p.p.).

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma generale sul motivo di ricorso per cassazione; la Corte ricorda che, se la misura non era oggetto dell'accordo, la pronuncia può essere impugnata secondo la disciplina generale.

Massime di principio

  • La confisca diretta e la confisca per equivalente previste dall'art. 644 c.p. sono misure autonome rispetto alla restituzione della somma alla persona offesa: la restituzione alla vittima non esclude la confisca a favore dello Stato.
  • Nel patteggiamento con pena non superiore a due anni (art. 445 c.p.p.) il giudice può disporre la confisca diretta nei casi consentiti dall'art. 240 c.p., ma non la confisca per equivalente salvo chiaro fondamento normativo; se il giudice non specifica il tipo di confisca, la decisione sulla confisca è annullabile e va motivata ex novo.
  • Se la misura di sicurezza è obbligatoria per il reato, il giudice può motivare la sua applicazione con il semplice richiamo alla norma che la prevede; se invece la misura non è obbligatoria e non vi è accordo, il giudice deve motivare più compiutamente la scelta.
  • L'assenza di un accordo specifico sulla misura di sicurezza non comporta necessariamente il rigetto dell'intero patteggiamento: l'accordo resta valido su elementi essenziali, ma l'eventuale applicazione di misure non concordate richiede un adeguato onere motivazionale.
  • I limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione previsti dall'art. 448 comma 2-bis operano solo quando la misura impugnata era parte dell'accordo; in assenza di accordo la pronuncia sulla misura è sindacabile secondo la disciplina generale.

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