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Sentenza

Sentenza del 18/07/2019 n. 19325 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento e le sanzioni per complessivi 131.278,10 euro, relativi al tardivo versamento dell'ecotassa dovuta per i quattro trimestri del 2007. Ha sostenuto che il ritardo era stato causato dall'inadempimento dei Comuni conferenti e che la normativa italiana, non garantendo un rimborso effettivo e tempestivo del tributo né il recupero di interessi e sanzioni, fosse incompatibile con il diritto dell'Unione europea, in particolare con l'art. 10 della direttiva 1999/31/CE e con la disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Ha quindi chiesto la disapplicazione della normativa interna o l'annullamento delle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il gestore della discarica è il soggetto passivo immediato dell'ecotassa e deve versarla alla Regione entro i termini previsti, rispondendo direttamente del tardivo pagamento. Il fatto che il ritardo sia stato determinato dal mancato o tardivo pagamento dei Comuni non elimina la responsabilità tributaria del gestore, che può rivalersi nei loro confronti anche per sanzioni, interessi e ulteriori costi. La Corte ha ritenuto compatibile il sistema italiano con il diritto europeo, poiché la normativa consente la traslazione economica del tributo sui soggetti conferenti e il gestore dispone di strumenti negoziali e giudiziari per recuperare le somme. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti; è stato posto a carico della ricorrente l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Norme richiamate

  • Legge n. 549 del 1995, art. 3, commi 26-31

    La norma individua nel gestore della discarica il soggetto passivo dell'ecotassa e prevede il diritto di rivalsa nei confronti di chi conferisce i rifiuti.

    Il gestore è il debitore tributario immediato verso la Regione, anche se il costo economico del tributo deve essere trasferito sui Comuni o sugli altri utilizzatori della discarica.

  • Legge regionale Lazio n. 42 del 1998, art. 5

    Disciplina, nell'ambito regionale, termini e modalità di pagamento dell'ecotassa e i relativi obblighi del gestore.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3

    Richiamato nel quadro normativo relativo al sistema sanzionatorio applicabile agli obblighi tributari.

  • Direttiva 1999/31/CE, art. 10

    Gli Stati membri adottano misure affinché tutti i costi derivanti dall'impianto e dall'esercizio della discarica siano coperti dal prezzo applicato dal gestore.

    La direttiva non impedisce di porre il tributo formalmente a carico del gestore, purché siano garantiti il rimborso effettivo e tempestivo e la possibilità di trasferire tutti i costi, comprese sanzioni e interessi, sui soggetti che conferiscono i rifiuti.

  • Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 febbraio 2010, causa C-172/08

    La normativa nazionale è compatibile con il diritto dell'Unione a condizione che il rimborso del tributo avvenga effettivamente e a breve termine e che i costi derivanti dal ritardo siano ripercossi sul prezzo pagato dalle amministrazioni.

    L'imposizione del tributo al gestore è ammissibile se il sistema assicura una tutela concreta contro i ritardi dei Comuni conferenti.

  • Art. 117, comma 1, Costituzione

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione all'obbligo di rispetto del diritto dell'Unione europea, ma la Corte ha escluso il contrasto della normativa nazionale con tale diritto.

  • Artt. 1223, 1224 e 2056 del codice civile

    Consentono, secondo i principi generali sulla responsabilità per inadempimento, di chiedere al soggetto responsabile il risarcimento dei costi e delle conseguenze dannose, incluse quelle fiscali non evitabili.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Prevede il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Quando la legge individua un soggetto come debitore tributario immediato, questi resta responsabile verso l'amministrazione anche se il costo del tributo è economicamente trasferibile su altri soggetti.
  • Il ritardo del cliente o dell'ente committente nel pagamento del corrispettivo non esonera automaticamente il gestore dall'obbligo di versare tempestivamente l'imposta e non impedisce, di per sé, l'applicazione delle sanzioni.
  • La compatibilità con il diritto dell'Unione europea dipende dall'esistenza di strumenti effettivi e tempestivi per recuperare dal soggetto che conferisce i rifiuti il tributo, gli interessi, le sanzioni e gli altri costi.
  • Il gestore deve proteggersi preventivamente mediante clausole contrattuali, diritto di rivalsa, adeguamenti dei prezzi, garanzie fideiussorie, assicurazioni e, se necessario, ricorso a procedimenti monitori o cautelari.
  • Il principio "chi inquina paga" orienta l'interpretazione del sistema, ma non sostituisce le specifiche regole nazionali che individuano il debitore d'imposta e non costituisce, da solo, una norma direttamente applicabile per escludere l'obbligo tributario.

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