L.R. Toscana 4/2011
Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Toscana 16/2009 sulla cittadinanza di genere, precisando che la programmazione degli interventi segue la legge regionale sulla programmazione regionale. Ridefinisce il piano regionale, i requisiti dei progetti per la conciliazione vita-lavoro e dei progetti delle associazioni, richiedendo per queste ultime l’iscrizione a specifici registri regionali del volontariato o della promozione sociale. Non introduce una disciplina autonoma, ma modifica quella già vigente.
Modifiche alla disciplina regionale sulla cittadinanza di genere
Modifiche alla disciplina sulla cittadinanza di genere
La legge regionale 10 febbraio 2011, n. 4 interviene sulla legge regionale Toscana 2 aprile 2009, n. 16, coordinandone la programmazione e precisando i requisiti per l’accesso ai finanziamenti e per la definizione dei progetti attuativi. L’ambito resta quello della Regione Toscana e della disciplina in materia di cittadinanza di genere.
Programmazione degli interventi
Il provvedimento inserisce nel preambolo della l.r. 16/2009 il principio secondo cui la programmazione degli interventi previsti dalla legge deve avvenire secondo le modalità e le procedure della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 sulla programmazione regionale. Viene quindi chiarito il raccordo tra la disciplina settoriale sulla cittadinanza di genere e il sistema generale di programmazione regionale.
Piano regionale e contenuti dei progetti
La legge modifica le previsioni relative al piano regionale richiamato dalla l.r. 16/2009, stabilendo che esso definisca:
- gli obiettivi generali dei progetti;
- i requisiti generali dei progetti;
- l’ammontare complessivo delle risorse finanziarie destinate ai progetti.
La stessa impostazione viene estesa sia ai progetti per la conciliazione vita-lavoro sia ai progetti presentati dalle associazioni, così da affidare al piano regionale la definizione del quadro generale entro cui si muove l’attuazione.
Requisiti delle associazioni beneficiarie
Per accedere ai finanziamenti regionali, le associazioni devono continuare a possedere i requisiti già previsti dalla legge, ma in più devono risultare iscritte in uno dei seguenti registri:
- registro delle associazioni di promozione sociale istituito dalla l.r. 42/2002;
- registro regionale delle organizzazioni di volontariato istituito dalla l.r. 28/1993.
La previsione restringe quindi il novero dei soggetti associativi ammessi al finanziamento, richiedendo una previa iscrizione in registri regionali specificamente individuati.
Tipologie di progetti realizzabili dalla Giunta regionale
Viene precisato che il piano regionale indica anche le tipologie dei progetti che la Giunta regionale intende realizzare direttamente. La norma rafforza così il ruolo programmatorio del piano, distinguendo tra progetti promossi da soggetti esterni e iniziative attuate direttamente dall’amministrazione regionale.
Portata temporale e attualità
La legge non contiene limiti temporali specifici di applicazione né disposizioni transitorie. Essa opera come modifica permanente della l.r. 16/2009. Non risulta introdotta una disciplina ormai superata o legata a un esercizio finanziario concluso, per cui l’atto non appare deprecato.
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